L'azione di reintegrazione, detta anche di spoglio, è l'azione possessoria diretta a reintegrare nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino. L'art. 1168 comma 1 c.c., infatti, dispone che "Chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo".
Presupposti dell'azione sono il "possesso" (o la "detenzione qualificata") e lo "spoglio".
Prendendo le mosse da queste premesse, il Tribunale di Palermo con ordinanza dell'11 luglio 2025 si è occupato della vicenda di un condominio in cui alcuni condòmini avevano escluso tutti gli altri dall'uso di un varco d'accesso secondario allo stabile condominiale con sbocco su pubblica via, mediante un cancelletto di cui avevano cambiato la serratura senza consegnare la relativa chiave.
Il Giudice ha, però, respinto il ricorso: non è sufficiente dimostrare che un accesso esisteva in passato, occorre che il possesso sia attuale ovverosia che, al momento della proposizione della domanda, esisteva un potere di fatto tutelabile.
Fatto e decisione
Un Condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, agiva in giudizio con ricorso possessorio al fine di ottenere la reintegrazione di un'area di passaggio dello stabile condominiale attraverso un varco d'accesso su pubblica via, munito di un cancelletto di ferro, lamentando lo spoglio da parte di alcuni condòmini che avevano sostituito la serratura senza consegnare le chiavi.
Si costituivano in giudizio i condòmini resistenti eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del Condominio nonché contestando la sussistenza di una situazione tutelabile in capo al Condominio ricorrente.
Deducevano di essere gli unici comproprietari e compossessori del corridoio di accesso sulla via pubblica e di essere sempre stati gli unici detentori delle chiavi del cancelletto posto a chiusura del corridoio.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale dell'amministratore e l'audizione degli informatori, il Tribunale ha rigettato il ricorso per difetto del requisito dell'attualità del possesso risultando che il Condominio ricorrente non aveva più fatto uso del cancelletto già da parecchi anni.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale, preliminarmente, ha riconosciuto la legittimazione attiva dell'ente condominiale in persona dell'amministratore trattandosi di domanda volta a tutelare il diritto di tutti i condòmini di passaggio dal varco di accesso posto sulla pubblica via.
Invero, costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità che l'azione possessoria, in quanto conservativa dei diritti d'uso di cui i singoli condòmini sono titolari, ben può essere esercitata dall'amministratore ai sensi di una interpretazione estensiva dell'art. 1130 n. 4 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva dell'Amministratore di Condominio "ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso in relazione ad un'area di proprietà di terzi ma tuttavia destinata, con apposito vincolo urbanistico, ad un diritto di uso comune da parte dei condomini (nella specie, diritto di parcheggio in terreno adiacente al fabbricato condominiale); ciò poiché tale azione si collega al potere dell'amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio" (Cass. n. 16631/2007); altresì è stato affermato che "fra le attribuzioni dell'amministratore di condominio, di cui all'art. 1130, n. 4 cod. civ., rientrano le azioni possessorie, in quanto tendenti, per definizione, al recupero od al mantenimento del godimento della cosa, sottratto illecitamente o molestato dal terzo, sicché il loro esercizio, ad opera dell'amministratore, con riferimento a parti condominiali, non è subordinato ad autorizzazione dell'assemblea, né può da questa essere escluso o limitato" (Cass. n. 369/1982).
Il Tribunale ha ricordato che nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto, e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso che, se esistente, può venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.
La tutela possessoria trova la sua giustificazione in ragioni di ordine pubblico e nella necessità di salvaguardare la pace sociale (ne cives ad arma veniant), che sarebbe turbata se si consentisse a chi afferma di avere un diritto sulla cosa di farlo valere con la forza contro chi ha, per il momento, la cosa in suo potere (ex multis, Cass. civ. n. 4625/1987; Tribunale di Nola, Sezione II, sentenza 1 aprile 2012).
Ne deriva l'irrilevanza nel giudizio possessorio dell'esistenza o meno di un diritto reale (di proprietà o di servitù di passaggio) in capo a chi lamenta lo spoglio trattandosi di circostanze attinenti alla diversa sede del giudizio petitorio.
Ciò in quanto la legge, con la tutela possessoria, vuole innanzitutto ripristinare, a prescindere dal diritto reale sottostante, l'ordine sociale turbato ed evitare che ci si possa fare giustizia da sé.
Secondo la giurisprudenza per l'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso occorre una prova convincente e univoca, dalla quale risulti che, al momento della proposizione della domanda, esisteva un potere di fatto tutelabile.
Invero, l'azione di spoglio tutela il possesso attuale; da qui la necessità di dimostrare che, al momento della proposizione della domanda, esisteva un potere di fatto tutelabile.
Nel caso di specie, pur risultando pacifica l'esistenza del fatto denunciato in ricorso, non avendo i resistenti contestato di avere sostituito la serratura del cancelletto, è emerso che, già da parecchi anni prima dell'instaurazione del giudizio, il varco attraverso il cancelletto sulla pubblica via non fosse più utilizzato né dai condòmini, né dal portiere, non avendo più avuto essi la disponibilità delle chiavi.
Difettando, dunque, nella specie, il requisito dell'attualità del possesso, il ricorso è stato respinto.
