Una recente vicenda esaminata dal Tribunale di Verbania (sentenze del 31 luglio 2025 n. 265) offre l'occasione per approfondire il rapporto tra contratti d'appalto condominiali e tutela del consumatore, con particolare riferimento alla competenza territoriale e alla validità del decreto ingiuntivo richiesto in seguito alla risoluzione per inadempimento.
La vicenda
In questa vicenda giudiziaria, un general contractor ha presentato opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verbania in favore del condominio, contestando sia la competenza territoriale del giudice, che riteneva spettasse al Tribunale di Roma, sia la fondatezza della richiesta di restituzione dell'acconto.
Secondo l'appaltatore, il condominio non avrebbe rispettato le condizioni previste dal contratto, in particolare l'art. 3.3, che prevedeva il versamento di un anticipo del 10% per consentire l'avvio dei lavori.
Secondo l'appaltatore, il versamento sarebbe stato solo parziale, circostanza che avrebbe impedito l'avvio dei lavori.
Inoltre l'opponente ha contestato la validità di uno dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendo di non averlo né sottoscritto né ratificato.
L'appaltatore ha anche richiamato una clausola contrattuale che recitava "senza più nulla a pretendere", ritenendo che essa impedisse al condominio di avanzare ulteriori richieste economiche.
Il condominio, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha sostenuto che la competenza del Tribunale di Verbania fosse corretta, in quanto applicabile il foro del consumatore, e che la clausola sul foro esclusivo non fosse stata oggetto di trattativa.
Inoltre l'opposto ha precisato che l'immobile oggetto dei lavori si trovava nel circondario di Verbania e che la richiesta non riguardava il pagamento di una prestazione, ma la restituzione dell'acconto versato, a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Secondo il condominio, pur essendo previsto che l'appaltatore potesse ritardare l'inizio dei lavori, il contratto fissava comunque un termine finale per l'esecuzione, il 31 dicembre 2023, data cruciale anche per accedere al Superbonus 110%. Nonostante il versamento di € 45.000,00, i lavori non erano mai iniziati, e il condominio aveva più volte sollecitato l'appaltatore, fino a inviare una diffida formale il 16 dicembre 2023. In quella comunicazione, si lamentava il mancato avvio delle opere e si avvertiva che, in caso di ulteriore inadempimento, il contratto sarebbe stato considerato risolto di diritto, con obbligo di restituzione delle somme versate.
Quanto alla clausola "senza più nulla a pretendere", il condominio ha sostenuto che non fosse applicabile al caso concreto, poiché si riferiva a una diversa ipotesi, legata alla facoltà dell'appaltatore di annullare il contratto, circostanza che non si era verificata.
La decisione del Tribunale
Secondo il giudice di primo grado l'opposizione dell'appaltatore è infondata. Il Tribunale ha chiarito che, nel caso esaminato, deve ritenersi applicabile la disciplina consumeristica, con conseguente operatività della competenza territoriale, inderogabile, del foro del consumatore.
In particolare, il giudice piemontese ha ritenuto che la clausola contrattuale che indicava il Tribunale di Roma come foro esclusivo non sia idonea a derogare al criterio del foro del consumatore, escludendo quindi che tale previsione contrattuale possa prevalere sulla competenza territoriale del Tribunale di Verbania.
Del resto, a parere dello stesso giudice, lo svolgimento di una trattativa non può essere desunto dal mero fatto della sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione in sede di assemblea condominiale.
Nel merito il giudice di primo grado ha sottolineato che il condominio aveva richiesto la restituzione di € 45.000,00, versati come acconto per lavori di ristrutturazione, sostenendo che il contratto d'appalto si era risolto per grave inadempimento da parte dell'appaltatore. La richiesta era stata accolta e il decreto ingiuntivo emesso.
Tuttavia, come ha sottolineato il Tribunale, il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere concesso.
Questo perché, quando il credito deriva da una risoluzione del contratto, ci si trova di fronte a una pronuncia costitutiva: il diritto alla restituzione non esiste in modo automatico, ma nasce solo dopo che il giudice ha accertato l'inadempimento e ha dichiarato risolto il contratto.
In altre parole, in sede monitoria non è possibile valutare se vi sia stato un inadempimento grave, perché ciò richiede un approfondimento che può avvenire solo in un giudizio ordinario.
Di conseguenza, secondo il Tribunale il credito vantato dal condominio non era certo, liquido ed esigibile, e il decreto ingiuntivo è stato emesso in modo errato.
Tuttavia, una volta che l'appaltatore ha proposto opposizione, il giudice di primo grado ha potuto esaminare anche la questione nel merito.
Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo, ma ha comunque riconosciuto la fondatezza della domanda del condominio, accertando l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto. L'appaltatore è stato condannato a restituire l'importo versato, oltre agli interessi.
Riflessioni conclusive
Secondo la definizione di consumatore contenuta nel Codice del Consumo è consumatore o utente "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art 3 Codice Consumo). Il condominio, pur non essendo una persona fisica, in quanto ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini, è equiparato al consumatore in quanto questi ultimi, quando agiscono per la tutela e conservazione delle proprietà comuni tramite l'amministratore, assumono la veste di consumatori a tutti gli effetti perché, in questo contesto, operano per scopi totalmente estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale o professionale (Trib. Napoli 8 maggio 2023, n. 4727).
Anche il condominio, in quanto parte contrattuale non qualificabile come professionista, rientra tra i soggetti tutelati dalla disciplina del Codice del Consumo, inclusa la disposizione che stabilisce la competenza del cosiddetto "foro del consumatore" per le controversie con i professionisti.
Tale foro, considerato inderogabile, va individuato ai sensi dell'art. 33, lett. u), del D.Lgs. 206/2005, nel luogo di residenza o sede del consumatore.
Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa.
In ogni caso tale clausola derogativa della competenza territoriale, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206/05, è inefficace se non oggetto di specifica trattativa individuale (Trib. Napoli 13 luglio 2022, n. 7023).
