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Superbonus e congruità della spesa per gli infissi: bisogna considerare il prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa

Per la verifica della congruità della spesa per l'intervento di sostituzione delle persiane e degli infissi determinante è il momento in cui le spese vengono sostenute.

Redazione Condominioweb 
09 Gen. 2024

Mettiamo il caso che un condominio voglia sostituire (come intervento ''trainato'') le finestre e le persiane ''ad arco'' dell'intero edificio.

Al momento della firma del contratto di appalto il prezzario della Regione non prevede questa tipologia di infisso; di conseguenza viene utilizzato il listino della vicina Regione.

Tuttavia, nel corso dei lavori, la Regione in cui si trova il caseggiato e ricadono i lavori provvede ad aggiornare il listino prezzi con la particolare tipologia di infisso.

A questo punto il condominio si domanda se ai fini della congruità della spesa si possa far riferimento al listino aggiornato o a quello precedentemente utilizzato riferito alla Regione vicina.

I condomini, completato il primo SAL e con il secondo in corso (nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane) chiedono all'Agenzia delle Entrate quale prezzario utilizzare per la verifica dei prezzi secondo l'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020. In ogni caso precisano che i condomini hanno optato per lo sconto in fattura.

L'Agenzia, dopo aver fornito un quadro della normativa sul Superbonus inerente al caso prospettato, chiarisce che la verifica della congruità delle spese deve essere effettuata al momento del sostenimento delle stesse, utilizzando il prezzario vigente a tale data (articolo 119 comma 13-bis, Dl n. 34/2020).

Del resto, come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dal condominio di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.

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