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Superbonus e caldaia a pellet in condominio: una soluzione possibile e vantaggiosa

L'installazione di una stufa a pellet in un appartamento è possibile tenendo conto delle leggi sullo scarico dei fumi.

Redazione Condominioweb 
18 Nov. 2021

Fra i sistemi di riscaldamento in commercio, variabili sulla base del materiale combustibile impiegato, dei costi di acquisto dello stesso e della resa termica correlata, molto diffuse sono le stufe a pellet, uno dei combustibili più impiegati, oltre la legna, il carbone e il gas, che garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L'installazione di una stufa a pellet in un appartamento condominiale è possibile anche se bisogna tenere conto delle leggi che riguardano lo scarico dei fumi. Questi apparecchi infatti producono aria calda tramite combustione del pellet e il fumo generato deve essere espulso tramite canna fumaria dall'abitazione, rispettando le normative.

Non solo. Tale soluzione può riguardare anche l'intera collettività condominiale.

Il momento è decisamente favorevole atteso che l'installazione di tale impianto è assistito dal 110%.

La caldaia a pellet, quale generatore di calore alimentata quindi a biomassa combustibile, che rispetti le caratteristiche tecniche sopra riportate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del Decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell'ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento "trainato" (comma 2 del medesimo articolo 119).

Questo significa che un condominio composto da unità abitative e box può certamente sostituire la caldaia esistente funzionante ancora a gasolio, con una nuova caldaia centralizzata alimentata a "pellets", trattandosi di combustibile reperibile a "chilometri zero" derivante dagli scarti naturali del legno al suolo che già rilasciano calore nell'atmosfera con la perdita di peso durante il processo naturale di decomposizione e sono pertanto inseriti tra le "fonti rinnovabili".

Naturalmente è necessario che il condominio deliberi però un lavoro trainante come un cappotto termico o la posa di isolamenti esterni sul tetto sulle pareti dell'involucro esterno tale da superare il 25% della superficie disperdente lorda.

A tale proposito si ricorda che sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.

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