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Spese personali in condominio: quali sono e come si dividono?

Gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali si ripartiscono secondo il criterio dell'utilizzazione differenziata.

Avv. Mariano Acquaviva 
25 Apr. 2023

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 799 del 3 aprile 2023, ha fatto il punto sulla situazione riguardante le cosiddette spese personali, cioè quelle sostenute nell'interesse solamente di uno o di più condòmini.

Secondo il giudice lombardo, tali oneri vanno correttamente ripartiti secondo il criterio stabilito dal secondo comma dell'art. 1123 c.c., pena la nullità della delibera per violazione di norma imperativa. Approfondiamo la vicenda.

Fatto e decisione

Alcuni condòmini impugnavano diverse delibere assembleari sulla scorta di molteplici motivi, tra cui la violazione del termine di preavviso per la notifica della convocazione, l'omessa indicazione del compenso al momento della nomina dell'amministratore e, infine, l'addebito esclusivo di alcune presunte spese personali.

Secondo gli attori la delibera sarebbe stata affetta da radicale nullità per violazione degli artt. 1123 e 1135 c.c., nella parte in cui avrebbe loro addebitato spese personali rientranti, di contro, tra le quelle di gestione da ripartirsi secondo le quote millesimali di proprietà.

Nello specifico, tra le spese individuali sostenute, a dire del condominio, nell'esclusivo interesse degli attori v'erano numerosi esborsi collegati a contenziosi giudiziali e stragiudiziali tra le parti, quali i saldi delle spese legali liquidate in procedimenti in cui gli attori erano risultati soccombenti, le uscite in tribunale dell'amministratore per la partecipazione alle udienze e alcune diffide per morosità.

Il Tribunale di Monza ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza degli attori. Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte (ex multis, Cass., ord. n. 751 del 18 gennaio 2018), infatti, è affetta da nullità la delibera che incide sui diritti individuali di un condomino, come accade quando si pone a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza, pur non definitiva, che ne sancisca la soccombenza.

Ebbene, nel caso di specie soltanto gli avvisi di sollecito per rate scadute trasmessi dall'amministratore, comprensive di spese postali e compensi professionali, erano da ritenersi spese personali e, pertanto, legittimamente addebitabili agli attori, al pari dei saldi delle spese legali liquidate in procedimenti giudiziali in cui gli stessi erano risultati soccombenti, ma non anche le spese di notifica successive all'atto di precetto comunicate e richieste per il tramite del precedente difensore e mai versate.

In buona sostanza, le competenze per la gestione delle cause legali da parte dell'amministratore, al netto di un'affermazione di soccombenza e/o di liquidazioni effettuate in sede esecutiva direttamente in favore del condominio, ovvero le uscite in tribunale dell'amministratore per partecipare alle udienze e gli avvisi di sollecito/diffide trasmessi dalle legali del convenuto, non sono propriamente qualificabili quali spese personali, essendo state sostenute dal condominio convenuto nell'interesse comune di tutti i condòmini.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Monza fa corretta applicazione dei principi statuiti dalla Corte di Cassazione. Secondo il giudice nomofilattico, «gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condomino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi» (così Cass., sent. n. 12573/2019).

In buona sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la delibera che, in sede di approvazione del rendiconto e del riparto, abbia addebitato alcune spese solo ai condòmini che ne sono stati causa, purché tale imputazione sia stata effettuata alla stregua dei criteri di cui all'art. 1123 c.c. e, nello specifico, a quello di cui al secondo comma che, in deroga al principio di ripartizione proporzionale sulla scorta dei millesimi, stabilisce il diverso principio dell'utilizzazione differenziata, secondo cui «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne».

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