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La sostituzione di infissi con profili di diverso colore non lede il decoro se la facciata condominiale è già alterata

La sostituzione degli infissi in condominio non costituisce violazione del decoro architettonico se la facciata è già alterata.

CondominioWeb Lex AI 
21 Lug. 2025

La pronuncia del Tribunale di Lecce n. 3263 del 30 giugno 2025 affronta il tema della sostituzione degli infissi in un edificio condominiale, chiarendo che non sussiste lesione del decoro architettonico qualora l'aspetto armonico della facciata sia già stato alterato da precedenti interventi dei singoli condomini.

Il provvedimento si distingue per l'analisi puntuale delle condizioni in cui può ritenersi integrata la violazione dell'art. 1120 c.c., con particolare attenzione alla nozione di decoro architettonico e ai limiti imposti dal regolamento condominiale.

La vicenda

Il Condominio, in qualità di ricorrente, ha convenuto in giudizio una proprietaria di unità immobiliare, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta posta in essere dalla parte resistente.

In particolare, il Condominio lamentava che la sostituzione degli infissi al primo piano dell'immobile - realizzata con elementi di colore bianco anziché marrone - avesse violato il decoro architettonico dello stabile e una precedente delibera assembleare del 19 gennaio 2023.

La parte ricorrente domandava quindi la condanna della convenuta alla cessazione della turbativa. La resistente, nel costituirsi, sosteneva che gli infissi sono beni di proprietà esclusiva e che il regolamento non ne disciplina il colore, rendendo la delibera assembleare richiamata dal Condominio priva di valore vincolante.

La decisione

La domanda del Condominio è stata respinta. Il Tribunale ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui "costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico… non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico… a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio" (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 18928/2020).

Tuttavia, nel caso concreto, le prove documentali hanno evidenziato come la facciata fosse già stata oggetto di molteplici interventi disomogenei da parte dei condomini: verande chiuse presenti solo in alcuni punti, tende da sole molto visibili, unità esterne dei condizionatori collocate in posizioni differenti, grate al piano terra (anch'esse bianche) e zanzariere oscuranti gli infissi.

Il Tribunale ha sottolineato: "Il decoro architettonico […] non è identificabile nell'armonia tra i colori degli infissi, in quanto tale armonia è stata già totalmente stravolta da precedenti interventi dei singoli condomini."

Sulla base di tali elementi fattuali e giuridici, il giudice ha escluso qualsiasi lesione al decoro architettonico ad opera della resistente, affermando che "il profilo bianco degli infissi è in armonia con la struttura e numerose e ben più evidenti sono le modifiche apportate da altri." Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese a carico del Condominio.

I precedenti giurisprudenziali

Il provvedimento richiama espressamente:

  • Cass. Civ., sez. II, ord. n. 18928/2020: sulla nozione ampia di innovazione lesiva del decoro architettonico ("non solo quella che ne alteri le linee architettoniche…").
  • Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 18350/2013: legittimità della sostituzione anche di elementi visivamente più impattanti (canna fumaria), ove la facciata sia già utilizzata per analoghi appoggi.
  • Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 1748/2013: possibilità per il regolamento condominiale di introdurre limiti più rigorosi rispetto all'art. 1120 c.c., ma necessità di una previsione consensuale espressa per imporre restrizioni ulteriori su simmetria ed estetica.

Considerazioni conclusive

La decisione si pone nel solco dell'indirizzo maggioritario secondo cui la tutela del decoro architettonico presuppone un aspetto armonico effettivamente conservato nella facciata dello stabile. Qualora tale armonia risulti già compromessa da precedenti interventi eterogenei dei condomini - come nel caso esaminato - l'introduzione di ulteriori elementi difformi (quali infissi bianchi) non integra una nuova lesione giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1120 c.c.

È opportuno precisare che tale principio trova applicazione solo laddove sia dimostrata una preesistente compromissione dell'aspetto unitario della facciata; diversamente potrebbe ragionarsi qualora lo stabile conservasse ancora un'identità estetica omogenea o ove sussistano specifiche previsioni regolamentari vincolanti adottate all'unanimità dai condomini (cfr. Cass., n. 1748/2013).

L'orientamento espresso dal Tribunale appare consolidato nella giurisprudenza recente; tuttavia non può escludersi un diverso apprezzamento nei casi in cui le modifiche apportate incidano su edifici storici o soggetti a vincoli paesaggistici o urbanistici particolari.
In ogni caso,la valutazione circa la sussistenza o meno della lesione al decoro architettonico resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito sulla base delle circostanze concrete documentate in giudizio.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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