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La sospensione dell'efficacia della delibera può essere chiesta anche durante il giudizio di merito

La delibera assembleare può essere sospesa anche per effetto dell'accoglimento di un ricorso di urgenza depositato in corso di causa.

Avv. Adriana Nicoletti 
24 Apr. 2026

La riforma del condominio ha modificato l'art. 1137 c.c. anche nella parte in cui disciplina le modalità per chiedere l'inibitoria dell'efficacia di una delibera assembleare. Ha così trovato posto la possibilità di ricorrere in tal senso prima dell'inizio della causa di merito là dove, in precedenza, tale possibilità era considerata inammissibile, in ragione della circostanza che l'impugnativa era considerata il presupposto della sospensione. Il fatto, poi, che il legislatore abbia uniformato l'intero procedimento all'iter da seguire per tutti i giudizi cautelari in genere, fa sì che anche in ambito condominiale sia possibile utilizzare il ricorso d'urgenza, previsto dall'art. 700 c.p.c., per chiedere la sospensiva quando la causa di impugnazione è già stata avviata. Il Tribunale di Frosinone ha deciso proprio un caso di questo genere (ordinanza 4 aprile 2026).

Accolta la domanda di sospensione di una delibera presentata in via d'urgenza. Il fatto

Un condomino, con un ricorso d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) promosso in corso di causa, chiedeva la dichiarazione di nullità della delibera impugnata per violazione dell'art. 1135, co. 1, n. 4, c.c. in quanto emessa in sanatoria di precedenti delibere che, a loro volta, avevano approvato l'esecuzione di lavori edili senza la costituzione del fondo speciale di cui alla norma citata. In particolare, il ricorrente evidenziava che in precedenza il Tribunale aveva sospeso un decreto ingiuntivo opposto per avere l'assemblea approvato lavori in violazione dell'art. 1135 c.c., là dove il condominio, prima della detta sospensione, aveva eseguito il decreto ingiuntivo pignorando il quinto dello stipendio dello stesso attore. La situazione pregressa, pertanto, faceva temere che il condominio potesse avanzare nei suoi confronti una nuova pretesa creditoria sulla base della delibera emessa in sanatoria, riproducendo per lo stesso ricorrente una situazione di fondato rischio.

Il condominio si costituiva negando ogni addebito nei propri confronti ma il Tribunale sospendeva l'efficacia della delibera.

La decisione

Il Tribunale ha posto l'accento sulla particolarità della scelta effettuata dal condomino: invocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare in via autonoma e non ricorrendo al rimedio tipico di cui all'art. 1137 c.c. che "presenta natura cautelare in forza dell'espresso rinvio di cui al comma 4 dell'art. 1137 c.c. alle norme di cui di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del Codice di procedura civile ("dei procedimenti cautelari in generale") e presuppone, anch'esso, i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora".

Detto questo, come rilevato dal giudicante, la domanda cautelare ha trovato fondamento nella dedotta efficacia "sanante" della delibera impugnata che aveva costituito il fondo speciale per lavori edilizi pattuiti e già eseguiti.

La fattispecie non poteva, tuttavia, essere estranea proprio al contenuto della stessa delibera impugnata ove era stato chiarito che il fondo speciale, introdotto ex post garantiva "la separazione della gestione straordinaria e rafforzava la legittimità delle deliberazioni adottate, anche alla luce delle contestazioni sollevate in giudizio dal condominio moroso". Peraltro, il mero richiamo alle precedenti delibere non consentiva di individuare una volontà sostitutiva delle stesse poiché "l'effetto sostitutivo di una delibera assembleare ricorre allorquando quella successiva presenta un contenuto incompatibile o comunque idoneo a rinnovare integralmente la decisione originaria, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla prima delibera" (Cass. n. 12439/1997; 13740/1992;3069/1998).

Oltre al requisito del c.d. fumus boni juris il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerato che il ricorrente era già destinatario di un PPT, sospeso in sede di opposizione al pregresso decreto ingiuntivo proprio per il motivo attinente alla nullità della delibera assembleare per mancata preventiva costituzione del fondo speciale. Pericolo che sussisteva anche se, in verità, le somme trattenute sullo stipendio, solo accantonate, rappresentano di per sé una riduzione sulla disponibilità economica del ricorrente, con il rischio di un ulteriore aggravio sulle sue finanze.

Modalità per chiedere la sospensione dell'efficacia di una delibera assembleare

L'art. 1137 c.c. prevede che l'istanza di sospensione può essere proposta in forma autonoma prima dell'impugnativa della delibera, anche se la domanda non sospende né interrompe il termine per l'impugnativa., nonché contestualmente all'impugnazione (ipotesi più comune) oppure in corso di causa. Quanto alla disciplina della sospensiva il legislatore ha richiamato il procedimento cautelare di cui agli artt. 669- bis c.p.c. ad eccezione dell'art. 669-octies c.p.c.

Il provvedimento sospensivo, ove accolto, è finalizzato ad evitare che, a causa della durata del giudizio, il diritto del condomino che ha impugnato la delibera possa essere leso o pregiudicato dall'esecuzione di una delibera che, con la decisione finale di accoglimento della domanda, potrebbe rivelarsi illegittima.

Anche per l'accoglimento della domanda di sospensione della delibera assembleare, pur non essendo esplicitati i criteri che devono ispirare il giudice al fine della disamina dei relativi presupposti, resta il fatto che devono sussistere sia il fumus boni iuris, da intendersi quale fondatezza della domanda di impugnazione, ed il periculum in mora, ovvero l'irreparabilità del danno che può essere rappresentato anche da un pregiudizio patrimoniale tout court, non dovendo il concetto di danno essere inteso in modo rigoroso e restrittivo (Trib. Ariano Irpino 25 ottobre 2005).

Il fondo speciale per i lavori straordinari

La delibera che approvi dei lavori straordinari senza la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, co. 1, n. 4, c.c. è nulla in quanto la sua ratio va individuata nell'esigenza di vincolare le somme necessarie alla realizzazione alle suddette opere, ponendosi a garanzia delle pretese creditorie dei soggetti chiamati a realizzare gli interventi (Trib. Torre Annunziata 03 agosto 2022). La giurisprudenza è, altresì, orientata nel senso di conferire alla norma un carattere imperativo e non derogabile dalla volontà dei privati, poiché anche il singolo condomino viene tutelato in via preventiva, impedendo che a fronte di morosità il singolo debba rispondere per l'intero importo dei lavori deliberati.

Si segnala, sul punto, una interessante decisione (Cass. 25 maggio 2022, n. 16953) secondo la quale "in tema di condominio, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie".

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