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Servizio di riparto consumi idrici in condominio: è dovuto al gestore senza apposito contratto?

Il servizio di riparto dei consumi dell'acqua in condominio, se eseguito dal gestore, è una prestazione accessoria rispetto alla mera fornitura idrica.

Avv. Marco Borriello 
10 Dic. 2025

In alcuni fabbricati, tutti gli utenti del servizio idrico sono firmatari di contratti del tutto distinti gli uni dagli altri. Ciò comporta che ognuno paga solo e soltanto i propri consumi, è dotato del proprio contatore, riceve la propria fattura e non ha nulla a che vedere con i contratti di somministrazione dei vari proprietari e/o residenti.

In altri edifici, invece, il contraente privato è il condominio. In tale circostanza, è previsto, quindi, un contatore principale, definito master, a cui è affidato il compito di misurare i consumi dell'intero stabile.

Dopodiché sono presenti i rispettivi contatori divisionali, facenti capo ai vari condòmini, a cui è affidato lo scopo di verificare gli effettivi consumi dell'uno rispetto a quelli dell'altro.

In particolare, in quest'ultima circostanza, la fatturazione ai singoli somministrati può avvenire a cura del gestore, il quale provvede ad effettuare la ripartizione in base ai citati contatori individuali, per poi fatturare il residuo al condominio.

Se questo dovesse essere il caso, ci troveremmo di fronte ad una prestazione accessoria, distinta da quella della pura e semplice fornitura dell'acqua, che avrebbe un costo aggiuntivo.

Si è discusso di questo argomento nella recente sentenza del Tribunale di Cagliari del 20 novembre 2025 n. 1851. In particolare, l'ufficio sardo è stato investito del compito di stabilire se il servizio di riparto consumi in condominio, visto che rappresenta un costo aggiuntivo per gli utenti, è ugualmente dovuto al gestore se dovesse essere eseguito senza la presenza di un apposito contratto a riguardo.

Non ci resta, perciò, che capire come ha risolto il dubbio il Tribunale di Cagliari.

Servizio di riparto consumi in condominio: è accessorio alla fornitura dell'acqua?

Come già anticipato in precedenza, in alcuni edifici, la fatturazione ai singoli utenti dell'acqua consumata può avvenire in base alla visura dei contatori individuali, detti divisionali, posti a valle del cosiddetto contatore master.

«con riferimento al rapporto di somministrazione idrica, il servizio di riparto prevede la ripartizione dei consumi dell'utenza condominiale, sulla base dei consumi rilevati sul contatore master (contatore principale del condominio) e sui contatori divisionali, comprendendo il servizio di lettura, ripartizione, fatturazione consumi, gestione incassi e individuazione delle morosità relative ai contatori divisionali.

In particolare, il Gestore provvede ad emettere fattura ai singoli condomini sulla base dei consumi rilevati dai contatori divisionali e al Condominio per il residuo; tale modalità di fatturazione presuppone la presenza di due tipologie di contatori: - un contatore fiscale (contatore master) posizionato tra la proprietà pubblica e la proprietà privata che contabilizza i consumi dell'intero stabile condominiale; - più contatori divisionali (uno per ciascuna unità abitativa interna al Condominio) che contabilizzano i consumi di ciascun condòmino».

Quando ciò avviene a cura del gestore del servizio idrico, come conferma il Tribunale di Cagliare nella decisione in esame, ci troviamo di fronte ad una prestazione accessoria «il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al contratto di somministrazione idrica, che gli utenti possono richiedere al Gestore del servizio idrico, mediante la compilazione di un modulo apposito e la successiva stipulazione del contratto di attivazione del servizio.

Infatti, il servizio di riparto consumi risulta escluso dal perimetro del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico e dal conseguente regime di monopolio, essendo invece soggetto al regime del libero mercato».

Quest'ultima prestazione, se eseguita e dovuta per contratto, comporta, quindi, l'addebito all'utente di un costo ulteriore rispetto alla mera fornitura idrica. Proprio per questa ragione, precisa il Tribunale di Cagliari, per attribuire il rispettivo onere all'utente, è necessario che questi accetti il servizio e il relativo esborso. Ciò può avvenire soltanto in base ad un preciso patto scritto.

Condominio con contatori master e individuali: il servizio ripartizione può essere addebitato senza contratto?

Secondo il Tribunale di Cagliari, in presenza di un condominio con un contatore principale, detto master, e con dei contatori individuali divisionali, il servizio di ripartizione dei consumi ai rispettivi utenti, a cura e compito del gestore, può essere conteggiato soltanto in presenza di un apposito contratto scritto.

Si tratta, infatti, di addebitare un costo ulteriore all'utente, il quale potrebbe, invece, preferire affidarsi alla ripartizione eseguita dall'amministratore, alla luce dell'unica fattura ricevuta dal condominio.

Insomma, l'esecuzione del servizio e il relativo addebito, in assenza di un contratto, sarebbero illegittimi «l'esecuzione del servizio in assenza di apposito contratto stipulato con l'utente deve ritenersi illegittima».

Passando, quindi, al caso in esame, con riferimento all'attivazione ed al pedissequo addebito del servizio di ripartizione dei consumi individuali, la richiesta di pagamento avanzata dal gestore del servizio idrico è stata respinta. In corso di causa, infatti, il presunto creditore non aveva fornito alcuna prova circa l'esistenza dell'imprescindibile contratto a legittimazione della sua pretesa.

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