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Senza procura notarile la mediazione non è valida

Se la parte non si presenta personalmente all'incontro non è sufficiente che sia comparso il suo difensore con procura dal medesimo autenticata.

Avv. Gianfranco Di Rago 
20 Nov. 2024

Agli incontri di mediazione, seppure sia di fondamentale importanza la presenza personale della parte, è ammesso il conferimento della delega a un soggetto terzo, anche al difensore, ma al medesimo deve essere rilasciata una procura sostanziale, comprensiva del potere di transigere e conciliare e munita di autenticazione notarile. Questo quanto deciso dal Tribunale di Bari, che si è pronunciato su un'eccezione di improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 con la recente sentenza n. 4320 del 23 ottobre 2024.

Decisione giuridica su delega e mediazione

Nella specie una delle parti in causa aveva appunto eccepito l'improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La controparte aveva in realtà partecipato al procedimento a mezzo del solo difensore, al quale però, secondo detta eccezione, non erano stati conferiti validi poteri, difettando una procura notarile. Il Tribunale di Bari ha accolto l'eccezione, dichiarando l'improcedibilità del giudizio.

Il Giudice, nel richiamarsi al noto precedente di cui a Cass. civ., n. 8473/2019, ha evidenziato che l'art. 8 D.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Detta disposizione comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile: in mancanza di una previsione espressa in tal senso e non avendo natura di atto strettamente personale, deve infatti ritenersi che si tratti di attività delegabile a terzi. Non è quindi escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Secondo il Tribunale deve quindi ritenersi che la parte che, per sua scelta o per impossibilità, non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, conferendole tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Ma il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo la procura speciale rilasciata a tale scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Riflessioni finali sulla necessità dell'autentica notarile in mediazione

Sono numerose le pronunce di merito che si sono espresse a favore o contro la necessità di autentica notarile in relazione alla delega conferita a un terzo per la partecipazione al procedimento di mediazione. Ribadito ancora una volta che la presenza delle parti è essenziale all'efficace svolgimento della mediazione, è parimenti certo che il privato che non possa o non voglia partecipare a tale incontro ha il diritto di delegare a ciò un soggetto terzo. Il problema che si è posto - invero alquanto bizzarro, ove si rifletta sul carattere informale della mediazione - è se a tale scopo sia sufficiente una procura semplice o la stessa debba invece essere autenticata. E in questo caso da chi? Dall'avvocato, come avviene per la procura alle liti, o addirittura da un notaio?

La Suprema Corte, con provvedimento n. 8473/2019, ha affermato che la procura conferita dalla parte per la mediazione deve essere speciale e sostanziale: deve quindi essere rilasciata per quella specifica procedura di mediazione e contenere espressamente il potere di disporre dei diritti oggetto del contendere, quindi di poter negoziare, transigere, conciliare, ecc. ecc.. La Suprema Corte, se da un lato ha chiarito che a tal fine non è sufficiente la procura alle liti autenticata dall'avvocato (per intendersi, quella che viene rilasciata per il giudizio), dall'altro lato non ha però affermato che sia necessaria l'autenticazione notarile. La giurisprudenza di merito si è pronunciata in molti casi per l'idoneità di una procura speciale non autenticata, salvo che all'atto della conciliazione debbano essere posti in essere atti che richiedono l'autentica della sottoscrizione (si vedano: Trib. Milano, 6 ottobre 2023, n. 7689; Trib. Ravenna, 31/10/2022, n. 571; Trib. Roma, 23/11/2021, n. 18271; Trib. Napoli, 10/02/2022, n. 1488; Corte App. L'Aquila, 15/07/2021, n. 1129; Trib. Velletri, 19/10/2021, n. 1892; Trib. Pordenone, 07/12/2020, n. 647; Corte App. Napoli, 29/09/2020, n. 3227). Accanto a queste decisioni sussistono però anche degli orientamenti più formalistici, come quello adottato dal Tribunale di Bari (ma si veda anche Trib. Genova, 15/05/2022).

Da questo punto di vista, la c.d. riforma Cartabia avrebbe probabilmente potuto fare maggiore chiarezza, risolvendo un problema di cui proprio non si avverte il bisogno. L'attuale comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 si limita a disporre che "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione" e che "in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia". Ora, a parte il richiamo ai "giustificati motivi", che sembrerebbe limitare il potere di delega, nell'ottica di un rafforzamento del monito alla partecipazione personale delle parti procedura di mediazione, gli ulteriori dati testuali pare non facciano altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra richiamato.

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