Quando si verifica un incidente legato all'uso di oggetti collocati stabilmente in spazi condivisi, come sedie, tavoli o attrezzature, si pone il problema di individuare il soggetto tenuto alla custodia e alla manutenzione di tali beni. La questione giuridica centrale è se il condominio possa essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche quando non risulti formalmente proprietario del bene che ha causato il danno, ma ne consenta l'uso collettivo.
La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Latina (sentenza n. 1531 del 12 settembre 2025).
La vicenda
Con atto di citazione regolarmente notificato, un condomino citava in giudizio il condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un incidente verificatosi il giorno 10 ottobre 2017, intorno alle ore 19:00, durante una riunione condominiale tenutasi presso apposita sala nel caseggiato.
Secondo quanto esposto dall'attore, mentre era seduto su una sedia in plastica messa a disposizione dei partecipanti, questa cedeva improvvisamente sotto il suo peso, provocandone la caduta a terra.
A seguito dell'impatto, il condomino riportava lesioni fisiche localizzate ai glutei e alla parte destra del corpo.
Le lesioni erano successivamente valutate dal medico, che ha quantificato un danno biologico pari all'8%, oltre a 60 giorni di inabilità temporanea assoluta e 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. L'attore riteneva il convenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danno da cosa in custodia) e, conseguentemente, richiedeva la condanna del condominio al risarcimento di tutti i danni subiti, per un importo complessivo pari a € 35.835,53 (di cui € 8.310,00 per danno morale e € 2.595,53 per spese mediche e di cura, oltre al rimborso delle spese legali come previsto dalla legge).
Il condominio si è difeso contestando completamente le richieste dell'attore, evidenziando come le pretese del condomino risultassero infondate e prive di adeguata prova. Il convenuto era convinto di non essere proprietario della sedia su cui l'attore si era seduto, sostenendo che non gli apparteneva e, quindi, non rientrava tra i beni comuni di cui era responsabile.
Inoltre contestava la condotta del danneggiato, ritenendola colposa, per non aver adottato un comportamento più prudente in relazione al proprio stato di salute, e per non aver scelto una seduta più sicura tra quelle disponibili.
In ogni caso negava l'esistenza di un nesso causale tra l'evento (la rottura della sedia) e il danno lamentato, sottolineando che non vi erano elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità del convenuto.
Sulla base di tali argomentazioni, il convenuto ha chiesto al giudice di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, di accertare l'infondatezza della domanda proposta dall'attore nel merito e, considerata la presunta temerarietà dell'azione giudiziaria, di condannare quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con riconoscimento delle spese di lite come previsto dalla legge.
La decisione
Il Tribunale ha dato ragione al condomino. Secondo lo stesso giudice non è condivisibile la tesi del convenuto che ha negato di essere proprietario della sedia su cui si era seduto l'attore, sostenendo di non essere il soggetto responsabile e di non poter quindi essere chiamato a rispondere dei danni.
A parere del Tribunale tale affermazione non può giustificare l'esclusione della responsabilità del condominio, poiché dalle prove raccolte (interrogatorio dell'amministratore del condominio e verbale dell'assemblea del 10 ottobre 2017) è emerso che la sedia si trovava all'interno della sala riunioni del condominio ed era utilizzata per consentire la partecipazione alle assemblee.
Di conseguenza, è responsabile dei danni causati da oggetti nelle aree comuni chi ha l'obbligo di vigilanza, manutenzione e prevenzione dei rischi, cioè il condominio.
Tale responsabilità riguarda non solo le strutture fisse, ma anche gli oggetti presenti stabilmente (come le sedie), a prescindere da chi li abbia portati, purché siano destinati all'uso collettivo.
Il condominio è stato condannato al risarcimento dei soli danni patrimoniali (il danno morale non è stato provato, cioè l'attore non ha dimostrato di aver subito limitazioni nelle relazioni sociali).
Considerazioni conclusive
Il primo aspetto da considerare è che le sedie nella sala riunioni del caseggiato, anche se di proprietà dei singoli condomini, venivano lasciate nel locale comune per essere utilizzate da chiunque partecipasse alle riunioni.
In sostanza, ogni partecipante si sedeva dove preferiva, rendendo libero e condiviso l'uso delle sedie: in altre parole quest'ultime solvevano una funzione strumentale al godimento della parte comune (la sala riunioni).
Di conseguenza, anche se non si può parlare di una vera e propria acquisizione in proprietà condominiale, si può affermare che le sedie sono rientrate nella sfera di custodia e responsabilità del condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tale responsabilità ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito (fatto imprevedibile) oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, 07/09/2023, n. 26142). Il condomino ha provato il danno e il nesso di causalità tra la cosa ed il danno.
Il condominio non è riuscito a dimostrare che l'incidente è stato causato da un evento imprevedibile, come un comportamento anomalo dell'attore nell'uso della sedia, il fatto che fosse visibilmente danneggiata e utilizzata comunque a proprio rischio, oppure che fosse di proprietà dell'attore stesso e da lui introdotta nella sala. Naturalmente, se l'incidente fosse avvenuto in un locale appartenente a un soggetto terzo, come ad esempio un bar, la responsabilità per la sedia rotta sarebbe ricaduta esclusivamente sul gestore del locale in cui si è tenuta l'assemblea condominiale (Trib. Verona 7 aprile 2016, n. 893).
