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Incendio doloso in condominio: polizza globale non copre i danni, assicurato deve provare il rischio incluso

Il Tribunale di Cosenza ha fatto importante precisazioni che possono mettere al riparo i condomini da spiacevoli “sorprese”.

Dott. Giuseppe Bordolli 
03 Mag. 2023

È frequente che per mettersi al riparo dai danni procurati ai condomini o a terzi estranei, il condominio stipuli un'assicurazione chiamata "polizza globale fabbricati". Nella sua forma base, la polizza copre i danni derivanti da esplosioni, scoppi e fulmini, acqua condotta, incendi.

A tale proposito occorre osservare che l'assicurazione della sezione incendio e danni materiali prevede anche la possibilità di dare copertura ad altre garanzie usualmente prestate con alcuni limiti di risarcimento o con franchigie o scoperti a carico dell'assicurato.

Tenendo conto di quanto sopra se si sviluppa un incendio nel locale di un condomino e vengono poi danneggiate anche le parti comuni e altre unità immobiliari la polizza globale del condomino copre sempre il sinistro?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Cosenza nella recente sentenza n. 685 del 18 aprile 2023.

Se si sviluppa un incendio nel locale di un condomino e vengono poi danneggiate parti comuni e altre unità immobiliare la polizza globale del condomino copre sempre il sinistro? Fatto e decisione

Il magazzino veniva interessato da uno scoppio, seguito da un incendio, durante il quale si verificava l'abbattimento della parete divisoria posta tra il magazzino e l'androne del palazzo condominiale; successivamente, fumo e le fiamme si espandevano e trovavano sfogo lungo la tromba delle scale, creando ingenti danni ai muri, agli impianti ed agli appartamenti di alcuni condomini; l'amministratore denunciava tempestivamente il sinistro presso la compagnia assicuratrice (era stata stipulata una polizza globale fabbricati).

L'assicurazione (che pur tramite proprio perito assicurativo quantificava i danni) si rifiutava però di pagare sostenendo che il sinistro era dovuto ad atti vandalici e dolosi, non compresi fra quelli oggetto di polizza. L'origine dolosa era avvalorata anche dal rapporto dei vigili del fuoco e dal procedimento penale conclusosi con la condanna dei colpevoli.

Secondo il condominio - che era costretto a citare in giudizio la compagnia predetta - la condotta dolosa si doveva considerare regredita nei confronti del condominio a fatto colposo. Il Tribunale ha dato ragione alla compagnia assicuratrice.

Accertata la natura dolosa e non accidentale dell'incendio, lo stesso giudice ha messo in rilievo che all'art. 3.2 della polizza, rubricato "Esclusioni" è espressamente previsto che: "l'assicurazione non è comunque operante per i danni causati da atti vandalici e dolosi, salvo quanto previsto dall'art. 3.4.2 - Atti vandalici e dolosi delle "Garanzie supplementari opzionali" se è stato reso operante".

Come ha aggiunto il Tribunale non risulta che il condominio abbia sottoscritto alcuna estensione di polizza, (essendosi limitato alla stipula della cd. "Garanzia Base"), né è possibile sostenere che la condotta dolosa regredirebbe nei confronti del condominio a fatto colposo: il reato di incendio richiede, infatti, per la sua configurazione il dolo generico, mentre la condotta delittuosa si è consumata all'interno di un locale facente parte dell'edificio condominiale.

Considerazioni conclusive

Merita di essere sottolineato che all'assicurato che agisce nei confronti dell'assicuratore, per ottenere il pagamento dell'indennizzo, è richiesto di provare che l'evento dannoso rientri, effettivamente, tra quelli inclusi nella copertura assicurativa: in altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo (Cass. civ., sez. III, 23/1/2018, n. 1558).

I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole delimitatrici del rischio, attinenti all'oggetto e prive di carattere vessatorio (Cass. civ., sez. III, 11/06/2019, n. 15598); si tratta di pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa.

Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo.

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