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Rottura idrica dopo lavori sulla rete ed allagamento in condominio: chi è il responsabile?

In casi di allagamento a carico di un condominio oppure di un'altra proprietà privata, dovuto alla rottura della rete idrica, il gestore è il primo responsabile dell'evento.

Avv. Marco Borriello 
28 Nov. 2025

La necessità di provvedere alla manutenzione della rete idrica impone al gestore di eseguire, di tanto in tanto, dei lavori. Nel farlo, spesso si affida ad una ditta esterna a cui appalta l'esecuzione delle opere.

Ebbene, a seguito del completamento dell'intervento appaltato, potrebbe accadere un sinistro. Ad esempio, la rottura di una tubatura oppure di una giunzione con relativo allagamento a carico della proprietà di un terzo. Se questo dovesse essere il caso, chi sarebbe il responsabile? Il soggetto tenuto al risarcimento dovrebbe essere il committente, gestore della rete, oppure la ditta esecutrice delle opere, cioè l'appaltatore?

Ha affrontato l'argomento la recente sentenza del Tribunale di Matera n. 469 del 17 ottobre 2025. Lo ha fatto in occasione di una lite sorta a seguito di un allagamento patito dai seminterrati di un condominio.

In particolare, secondo la tesi del fabbricato, il sinistro era avvenuto per la rottura di un tronco di portata della rete idrica, in conseguenza del quale l'edifico aveva subito danni per oltre ventimila euro. Pertanto, in ragione di tale pregiudizio patrimoniale, attivata la mediazione in materia, era stato invocato l'ufficio lucano per ottenere il ristoro dei danni, unitamente alle spese che era stato necessario affrontare (perizia di parte e mediazione).

Costituitosi in giudizio il gestore della rete respingeva la responsabilità dell'evento, a suo parere, imputabile alla imperita esecuzione dei lavori appaltati, in quella zona, ad una ditta esterna. Perciò, chiedeva che quest'ultima fosse chiamata in giudizio per assumersi ogni onere.

Pertanto, come avrà risolto la lite il Tribunale di Matera?

Rottura idrica dopo lavori sulla rete ed allagamento in condominio: la ditta esecutrice è responsabile?

Nella vicenda in commento, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica era stata affidata ad una ditta esterna. In altri termini, il gestore della rete aveva appaltato l'opera ad un soggetto terzo.

Era accaduto, però, un sinistro che, secondo il parere del committente doveva essere attribuito alla responsabilità dell'appaltatore.

In pratica, secondo la tesi del gestore, i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, per questa ragione, si era verificata una perdita copiosa ed il conseguente allagamento a danno dei seminterrati dell'adiacente condominio. Pertanto, l'onere di risarcire il fabbricato doveva essere imputato alla ditta esecutrice.

La predetta ricostruzione dei fatti, così come formulata dal gestore della rete, è stata, però, respinta dal Tribunale di Matera. Per l'ufficio lucano, infatti, non vi era prova che il sinistro fosse stato causato dall'imperita o negligente esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.

A riguardo, il Tribunale ha ricordato che, in caso di appalto, per attribuire all'impresa ogni responsabilità, occorre dimostrare che l'evento lesivo si è verificato per causa esclusiva dell'appaltatore. In tale circostanza, la causa del sinistro sarebbe riconducibile al fatto di un terzo che il committente era impossibilitato a prevedere e, quindi, ad evitare «Il committente può rispondere, però, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del committente, fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152) - La Corte di Cassazione ha però escluso la responsabilità per custodia del committente per il danno arrecato dall'appaltatore a terzi nell'ipotesi in cui il danno derivi in via esclusiva dalle modalità di esecuzione dei lavori sulla cosa oggetto dell'appalto (su cui v. Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4288)».

Rottura idrica dopo lavori sulla rete ed allagamento in condominio: il gestore della rete è responsabile?

In caso di allagamento a carico di un condominio oppure di un'altra proprietà privata, dovuto alla rottura della rete idrica, il gestore è il primo responsabile dell'evento lesivo. Ciò in ragione del rapporto di custodia con la cosa da cui è derivato il danno (ex art. 2051 cod. civ.).

Ha ricordato ciò anche il Tribunale di Materia, contestualmente citando quanto è stato espresso a riguardo, anche recentemente, dalla Corte di Cassazione «la sentenza Cass. n. 7553/2021, ha affermato che la consegna dell'immobile all'appaltatore non solleva il committente dal suo obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051».

In virtù di tale ragionamento, in caso di sinistro derivante dalla rete idrica, il gestore può essere sollevato da ogni responsabilità soltanto provando che l'evento è stato determinato dal cosiddetto caso fortuito (ad esempio, un terremoto). Ove mai non dovesse essere in grado di dimostrare ciò, il gestore sarebbe condannato al risarcimento.

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