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La mancata allegazione dei bilanci all'avviso di convocazione non rende annullabile la delibera

L'assenza dei bilanci all'avviso di convocazione non comporta di per sé l'annullabilità della delibera, che può essere annullata solo se sia dimostrata una concreta lesione del diritto di informazione dei condomini.

CondominioWeb Lex AI 
24 Lug. 2025

Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1459 del 22 luglio 2025, ha chiarito che la mancata allegazione dei bilanci consuntivo e preventivo all'avviso di convocazione assembleare non integra di per sé una violazione di legge o di regolamento condominiale.

Nel caso di specie, alcuni condomini avevano chiesto l'annullamento della delibera, sostenendo che l'assenza dei documenti contabili allegati all'avviso impediva l'effettivo esercizio del diritto di informazione e partecipazione all'assemblea.

Il Tribunale ha respinto la doglianza, osservando che "la mancata consegna, in sede di convocazione, delle copie dei bilanci da approvare non costituisce, già in astratto, violazione di legge o di regolamento condominiale, mancando una norma che preveda l'obbligo di consegnarli spontaneamente e preventivamente". L'art. 66 disp. att. c.c. - prosegue il giudice - si limita a richiedere che l'avviso di convocazione contenga l'indicazione dell'ordine del giorno, senza imporre la trasmissione anticipata dei documenti da approvare.

Rileva inoltre il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ. n. 13229/2019, n. 19799/2014, n. 19210/2011; Corte Appello Milano n. 2637/2023; n. 1234/2021) ha ormai chiarito che l'amministratore non è tenuto a produrre preventivamente copia dei documenti contabili da approvare, spettando invece ai condomini interessati attivarsi presso l'amministratore per visionarli e, se del caso, ottenerne copia a proprie spese (prima della riunione).

Nel caso esaminato, gli attori avevano avanzato una richiesta di accesso ai documenti lo stesso giorno dell'assemblea, circostanza ritenuta irrilevante ai fini dell'annullamento della delibera. La sentenza precisa dunque che la mancata allegazione dei bilanci all'avviso di convocazione non determina invalidità della delibera, salvo che sia provata una concreta ed effettiva lesione del diritto di informazione.

L'indirizzo adottato dal Tribunale di Foggia si pone così in linea con la giurisprudenza prevalente, assicurando un equo bilanciamento tra esigenze di funzionalità della gestione condominiale e tutela del diritto di informazione dei condomini.

Riflessioni finali:

Se è vero che la legge e la giurisprudenza non impongono l'allegazione dei bilanci all'avviso di convocazione, è altrettanto vero che quasi tutti gli amministratori - per trasparenza e per prevenire lamentele e contestazioni - trasmettono abitualmente ai condomini la documentazione contabile da approvare.

Questa prassi, oltre a evitare inutili tensioni e domande ripetute, riduce notevolmente la probabilità di ricorsi e aumenta la fiducia nella gestione.

In fondo, un amministratore che non allega nulla e si sottrae al confronto trasparente rischia solo di complicarsi la vita (più lavoro dopo per soddisfare le richieste, pena l'annullabilità della delibera) e, soprattutto, di perdere la fiducia dei condomini. Un amministratore che si ostina a non inviare mai nulla dovrebbe essere sostituito senza esitazione: la trasparenza è (e resta) la base di ogni buona amministrazione condominiale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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