La Corte costituzionale, nella sentenza n. 167 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso potesse essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconoscesse la rispondenza della relativa domanda alle esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo.
In questa "storica" sentenza i giudici costituzionali hanno evidenziato come la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche abbia configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap.
L'accessibilità agli edifici: un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione
In particolare la legge 9 gennaio 1989, n. 13, costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici.
Tale principio implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.
La riduzione delle scale
Tuttavia, proprio tenendo conto il principio di solidarietà sopra espresso, si è chiarito che nell'identificazione del limite alle modifiche della cosa comune, previsto dall'art. 1120, comma 4, c.c., il concetto della sua inservibilità non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione (che è coessenziale al concetto di innovazione), ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della cosa comune secondo la sua naturale fruibilità.
Di conseguenza è risultata legittima la riduzione delle scale alla larghezza di 80 centimetri pur comportando un lieve aumento delle difficoltà di transito o di trasporto con barella (Trib. Roma 27 maggio 2016).
Ma è apparsa non contestabile pure l'installazione dell'impianto in questione anche quando la larghezza della scala rimasta a disposizione per il transito è risultata pari a 0,72 m (Cass. civ., sez. II, 05/08/2015, n. 16468).
Allo stesso modo si è notato che l'impossibilità di poter osservare, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'edificio, tutte le prescrizioni previste dalla normativa speciale in questione non può costituire comunque circostanza tale da comportare la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica.
È fondamentale, però, che l'intervento abbia comunque conseguito un risultato conforme alle finalità della legge, comportando una sensibile attenuazione delle condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione, rispetto alla precedente situazione (Cass. civ., sez. VI, 26/07/2013 n. 18147).
Inoltre si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste costituiscano un'inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.
Quanto sopra vale a maggior ragione se risulta accertato che una lettiga - barella o una sedia a rotelle, con accompagnatore, può essere introdotta nell'ascensore o trasportata lungo le scale senza danno per l'infermo.
La riduzione delle scale e caseggiati ante legge n. 13/1989
Le prescrizioni di cui alla legge n. 13/1989 e al Decreto attuativo n. 236/1989 si applicano, conformemente al principio di irretroattività fissato dall'art. 11, primo comma, delle preleggi, ai soli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge o agli edifici preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva. In particolare, l'art. 1, primo comma, della legge n. 13/1989, precisa che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
Del resto, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall'art. 8 del DM n. 236/1989, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di 1,20 m), possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l'art. 7 del medesimo Decreto consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
In ogni caso qualora l'installazione di un ascensore, sia pure di dimensioni estremamente ridotte e non in grado di rimuovere in modo completo le barriere architettoniche, renda indispensabile ridurre sensibilmente la larghezza delle scale (sotto la misura prevista dalla legge pur inapplicabile) si deve operare una scelta che eviti di rinunciare all'ascensore.
