Il Tribunale di Firenze, con provvedimento d'urgenza dell'11 marzo 2025, ha ordinato ad un'impresa appaltatrice dei lavori condominiali di ristrutturazione rientranti nel superbonus 110% di rilasciare immediatamente il cantiere delle opere appaltate, essendo inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali e sussistendone l'urgenza determinata dalla necessità di evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile in ragione dello stato di abbandono e di degrado del cantiere medesimo.
Fatto e decisione
Un Condominio agiva con ricorso ex art. 700 cpc al fine di ottenere l'immediato rilascio del cantiere, libero da persone e cose, da parte della società appaltatrice in considerazione della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione rientranti nei bonus 50%, 90% e 110% con condanna della predetta alla rimozione di ogni e qualsiasi impedimento ed ostacolo alla libera fruizione del cantiere stesso.
In particolare, a sostegno della propria pretesa, il ricorrente deduceva il mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori pattuito quale termine essenziale in considerazione dell'interesse economico del committente di avvalersi delle detrazioni fiscali.
Il Condominio rappresentava, altresì, che l'errata esecuzione delle opere, i danni causati, gli ingenti ritardi, la perdurante sospensione dei lavori e lo stato di abbandono e degrado del cantiere avevano comportato non solo l'impossibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscale di cui al Superbonus 110%, ma avevano creato e continuavano ad arrecare ingenti danni al Condominio sotto il profilo della sicurezza, della salubrità e della incolumità dei condòmini.
La resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda cautelare, contestando l'ammissibilità della domanda ex art. 700 cpc., non essendo configurabile alcun "pregiudizio imminente ed irreparabile" avuto riguardo alle allegazioni di parte ricorrente ed alla circostanza che il superamento dei termini previsti dalla legge per usufruire del Superbonus fosse comunque imputabile all'inerzia del Condominio.
Il Tribunale ha accolto la domanda avanzata dal ricorrente ordinando alla resistente di rilasciare e riconsegnare immediatamente nella disponibilità del Condominio il cantiere, nonché disponendo, in caso di mancata ottemperanza del provvedimento, l'esecuzione dello stesso tramite forza pubblica.
Il giudice, accertato il mancato rispetto del termine essenziale per l'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatrice, ha ritenuto sussistente: il fumus boni iuris riguardo alla pretesa del ricorrente, rivolta ad ottenere, con lo scioglimento del contratto, il rilascio del cantiere oggetto del contratto di appalto, nonché il periculum in mora, ossia l'urgenza per il Condominio di riavere la piena disponibilità del cantiere de quo, al fine di portare a termine i lavori oggetto dell'appalto per evitare ulteriori pregiudizi al Condominio in considerazione dell'esposizione delle lavorazioni e dei materiali al rischio i deterioramento in quanto soggetti ad usura ed intemperie.
Considerazioni conclusive
L'emanazione di un provvedimento cautelare d'urgenza presuppone, ex art. 700 cpc, la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Il fumus bonis iuris consiste nella sussistenza di una situazione che contenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione.
Il periculum in mora ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
La carenza anche soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.
Qualora, dunque, la società appaltatrice non adempia ai propri obblighi contrattuali - quali l'esecuzione delle opere pattuite, entro i termini previsti a maggior ragione se trattasi di termine essenziale in considerazione di un preciso interesse del committente (nella specie, interesse economico ad avvalersi del beneficio economico delle detrazioni fiscali di cui al superbonus 110%) - è prospettabile un inadempimento non di scarsa importanza da parte dell'appaltatrice idoneo a supportare l'accertamento della risoluzione di diritto in conseguenza della diffida ad adempiere ex art. 1454 cc.
Accertata, pertanto, la sussistenza della suddetta situazione di inadempimento tale da ritenere probabile la fondatezza della pretesa del ricorrente (fumus boni iuris) occorre accertare la sussistenza dell'urgenza della stessa determinata dalla necessità di evitare che durante il tempo occorrente per ottenere in via ordinaria l'accertamento della risoluzione di diritto e la condanna alla restituzione del cantiere, i lavori oggetto dell'appalto vengano esposti a pregiudizi in ragione dello stato di abbandono del cantiere medesimo.
Nella specie, l'incontestata sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice con conseguente esposizione delle lavorazioni e dei materiali al rischio di deterioramento, in quanto soggetti ad usura ed intemperie ha integrato il requisito dell'urgenza di riavere la piena disponibilità del cantiere al fine di portare a termine i lavori oggetto dell'appalto.
In tal senso, in caso simile, il Tribunale di Pescara, 11 gennaio 2008, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 700 codice procedura civile dal committente che aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso ex art. 1671 codice civile al fine di ottenere la restituzione del cantiere da parte dell'appaltatore (nel caso di specie il periculum in mora era stato ravvisato nell'urgenza di portare a termine i lavori oggetto dell'appalto e di effettuare gli interventi necessari per la eliminazione delle infiltrazioni).
