Il Tribunale di Lodi (6 agosto 2025, n. 440) ha stabilito che l'assemblea può deliberare l'eliminazione dell'impianto centralizzato a favore di impianti di riscaldamento autonomi nei singoli appartamenti. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda processuale.
Trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi: il fatto
Un condomino impugnava la deliberazione condominiale con la quale era stata approvata la dismissione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento centralizzato per dar luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, la deliberazione risultava erronea in quanto il passaggio dal centralizzato all'autonomo avrebbe comportato incrementi dei consumi e dei costi.
Inoltre, la deliberazione avrebbe violato diverse disposizioni normative, tra le quali l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., laddove si vieta all'assemblea di rendere «talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino», con conseguente nullità della decisione stessa.
Si costituiva in giudizio il condominio eccependo l'assoluta regolarità della deliberazione, approvata con il voto favorevole di quasi tutti i condòmini - in rappresentanza di oltre 900 millesimi - e previo studio di fattibilità di un tecnico.
Trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi: decisione e motivazione
Il Tribunale di Lodi ha ritenuto infondata l'impugnazione, per i seguenti motivi.
Il giudice lombardo rammenta che, prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, per la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi era necessaria l'approvazione all'unanimità, poiché la rinuncia all'impianto originario, la necessità di nuove opere e le spese non potevano essere imposte al condomino dissenziente, in quanto l'art. 1120, ultimo comma, c.c. - invocato da parte attrice - vieta le innovazioni che rendano inservibile la cosa comune all'uso anche di un solo condomino.
L'introduzione della suddetta legge n. 10/1991 consente ora che la delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato in singoli impianti sia valida se adottata con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Così testualmente l'art. 26, comma secondo, l. n. n. 10/1991: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
Il quinto comma della medesima disposizione statuisce che «Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile», ovvero la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso di specie, il condominio ha correttamente deliberato facendo riferimento alla relazione tecnica commissionata dal medesimo, approvandone la soluzione correlata al progetto di trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi con pompe di calore ad alimentazione elettrica che garantiscano il risparmio energetico.
Nella predetta relazione, l'ingegnere incaricato rappresentava che gli impianti centralizzati rappresentano una valida soluzione per le nuove realizzazioni, mentre per quelle più datate la suddivisione in impianti autonomi è preferibile, soprattutto ove si è in presenza di reti di distribuzione con forti dispersioni termiche non adattabili neppure alle esigenze di regolazione e contabilizzazione autonoma.
In particolare, dalla predetta relazione è emerso che:
- gli impianti autonomi avrebbero comportato un miglioramento della classe energetica del condominio, una riduzione dell'impatto ambientale e del consumo specifico di energia;
- sarebbe stato possibile sottoscrivere per le pompe di calore ad alimentazione elettrica contratti con gestori che utilizzano fonti di energia rinnovabili;
- l'impianto di riscaldamento/condizionamento del condominio era privo di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione coma da normativa vigente, in quanto risalente ai primi anni '80.
Peraltro, come affermato dalle parti, il vecchio impianto condominiale, non più funzionante, era già in corso di smantellamento, per cui la soluzione prospettata da parte attrice, oltre che antieconomica, sarebbe risultata impraticabile.
Il Tribunale di Lodi conclude affermando che deliberazione nemmeno contrasta con l'art. 1118, quarto comma, c.c., fattispecie applicabile al caso inverso del singolo condomino che intenda distaccarsi dall'impianto centralizzato.
Il precedente giurisprudenziale
Il Tribunale di Lodi, per suffragare il proprio convincimento, cita un importante precedente giurisprudenziale.
Secondo la Corte di Cassazione (19 agosto 2022 n. 24976), la deliberazione che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per creare singoli impianti autonomi «in tanto può essere adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla L. n. 10 del 1991, ossia a garanzia sull'an e sul quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell'efficienza energetica, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pur non dovendo curarne previamente l'esecuzione)».
