Le spese personali sono costi sostenuti dall'amministrazione condominiale ma attribuiti esclusivamente a uno o più condomini, quando derivano da comportamenti scorretti, negligenti o contrari al regolamento. Se il condomino riconosce la propria responsabilità, provvede al pagamento senza complicazioni.
In caso contrario, il rifiuto può generare un blocco che, nei casi più ostinati, richiede l'avvio di azioni legali per il recupero del credito.
Va segnalato che talvolta vengono addebitate anche spese legali al singolo condomino, ma non sempre tale addebito è giuridicamente fondato. A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione del Tribunale di Monza (sentenza n. 1551 pubblicata il 30 luglio 2025).
La vicenda
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2024, due condomini hanno citato in giudizio il condominio, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: nel merito, la dichiarazione di nullità e annullamento delle delibere assembleari del 15 febbraio 2024 e del 7 marzo 2023, nella parte in cui venivano approvati i consuntivi di gestione 2023 e 2022, imputando ai condomini importi di € 1.609,31 e € 2.062,13 per spese personali, senza alcuna indicazione conforme all'art. 1130 bis del codice civile.
In via preliminare, è stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle suddette delibere. Gli attori hanno inoltre domandato il rimborso delle spese giudiziali.
Il condominio si è costituito in giudizio, contestando la domanda e sostenendo la legittimità degli addebiti, ritenuti necessari per sollecitare pagamenti e rispondere ai numerosi interventi degli attori presso l'amministratore.
Il convenuto ha inoltre giustificato le spese come relative a comunicazioni postali, consulenze legali stragiudiziali e oneri derivanti da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.
Il Tribunale ha formulato una proposta di definizione transattiva della lite non accettata dalle parti.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto la domanda formulata dagli attori. Lo stesso giudice ha notato che le delibere assembleari oggetto di impugnazione, adottate rispettivamente in data 15 febbraio 2024 e 7 marzo 2023, con l'approvazione del punto n. 1 all'ordine del giorno relativo al "rendiconto consuntivo 2023 e suo riparto", hanno attribuito agli attori l'onere di sostenere spese di carattere personale.
Tali spese riguardano, nello specifico, costi per attività stragiudiziali, spese postali e oneri connessi a procedimenti giudiziari ancora pendenti, dunque non definitivamente risolti.
Secondo il Tribunale queste delibere risultano viziate nella parte in cui dispongono tali addebiti. Come ha notato il giudice lombardo tali decisioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 1123 c.c., che stabilisce criteri oggettivi e proporzionali per la ripartizione delle spese condominiali.
In deroga a tali criteri, le delibere in questione attribuiscono al condominio un potere discrezionale non previsto dalla normativa, consentendo di imputare al singolo condomino, in via risarcitoria, costi derivanti da una gestione anomala e patologica dell'amministratore.
Il Tribunale ha dichiarato, relativamente al punto n.1, la nullità della delibera del 15/02/2024 e della delibera del 07/03/2023, condannando il condominio al pagamento delle spese di lite.
Considerazioni conclusive
La sentenza in commento conferma che l'assemblea nono può certo introdurre un criterio di ripartizione delle spese del tutto estraneo al quadro normativo vigente, fondato non su parametri oggettivi e verificabili, ma su valutazioni discrezionali e non sufficientemente motivate.
Come è stato affermato infatti, è affetta da nullità la delibera con cui l'assemblea condominiale - esercitando un potere di c.d. autodichia - approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condomino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c. A ben vedere, infatti, le competenze dell'assemblea di condominio sono elencate nell'art. 1135 c.c. e non rientra fra esse il potere di richiedere ai condomini somme di danaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni; la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condomino all'integrità del proprio patrimonio ed è affetta da radicale nullità (Cass. civ., sez. II, 21/09/2017 n. 21965; Trib. Milano 27/04/2016, n. 5195).
In particolare è da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, (Trib. Udine 20 maggio 2024, n. 605). Al contrario la delibera con cui l'assemblea di condominio pone a carico del condomino moroso le spese legali, inerenti a procedimenti avviati contro il medesimo, è legittima, se le somme sono frutto di liquidazione operata dal giudice, anche con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (e non sospeso), disposto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Cass. civ., sez. VI, 18/01/2016, n. 751). Nel contesto condominiale è fondamentale perciò distinguere tra spese legali liquidate dal giudice e spese legali stragiudiziali "auto liquidate" dal legale incaricato dal condominio.
Le prime sono quelle stabilite da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad esempio in una sentenza o in un decreto ingiuntivo, e quindi hanno un fondamento oggettivo e verificabile.
In questi casi, l'assemblea può deliberare il riparto tra i condomini secondo i criteri previsti dalla legge.
Le seconde, invece, sono spese che derivano da attività extragiudiziali (come una diffida, una mediazione, o una consulenza legale) e vengono quantificate direttamente dal professionista incaricato, senza alcun controllo giudiziario.
Una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio è nulla, dal momento che configura null'altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere.
