Mettiamo il caso che il titolare di un immobile realizzi una tettoia e successivamente presenti un'istanza per il rilascio di un permesso di costruire, istanza corredata dall'autorizzazione paesaggistica.
Cosa succede se il Comune non si pronuncia?
Il proprietario può chiedere al Comune di rilasciare l'attestazione del decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso sull'istanza suddetta, come previsto dall'art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001?
La risposta è presente nella motivazione della sentenza del Tar Toscana n. 322/2023.
Per comprendere i chiarimenti dei giudici amministrativi bisogna ricordare che l'art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001, da ultimo modificato dall'art. 10, comma 1, lett. i) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, stabilisce che: "Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti".
La risposta del Tar Toscana
Nel caso in esame la domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente è stata corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge. In particolare, come previsto dall'art. 141, comma 4 della l.r.t. n. 65/2014, l'interessato ha acquisito personalmente l'autorizzazione paesaggistica dallo stesso Comune - con la quale si attesta la compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento con il vincolo operante sull'area - e l'ha prodotta assieme all'istanza.
Non occorreva quindi acquisire alcun ulteriore atto di assenso, da parte di altre amministrazioni.
Si deve allora ritenere che nella fattispecie - una volta decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo da parte del Comune - sull'istanza del ricorrente si è formato il silenzio assenso previsto dall'art. 20, com20, comma 8 del d.P.R. n. 380/2001 e, da quella data, il ricorrente avrebbe potuto eseguire l'intervento progettato in modo legittimo, in forza del titolo edilizio formatosi tacitamente.
Quindi:
Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, perciò, è possibile procedere legittimamente all'inizio dei lavori e l'interessato ha diritto di ricevere dall'ufficio tecnico comunale l'attestazione del decorso dei termini del procedimento in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, per attribuire certezza alla propria situazione giuridica.
