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Posso dissociarmi dall'installazione dell'antenna centralizzata?

La spesa per l’installazione dell’antenna centralizzata deve essere sostenuta solo dai condomini che scelgono di usufruire dell’impianto, salvo diversa convenzione tra le parti.

Avv. Marco Borriello 
20 Ago. 2025

In molte abitazioni italiane, l'intrattenimento di natura televisiva è affidato, esclusivamente, alla connessione internet. Infatti, tramite le cosiddette piattaforme, ad esempio mediante una smart tv, è possibile vedere i film, le serie e i programmi più famosi nonché gli eventi sportivi in diretta.

In tali circostanze, quindi, il tradizionale collegamento all'antenna del condominio sarebbe del tutto superfluo. Se ciò dovesse accadere, l'interesse del singolo proprietario del fabbricato all'installazione di un'antenna centralizzata al servizio dell'edificio sarebbe, ovviamente, carente.

Probabilmente, è accaduto qualcosa di simile anche nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Salerno ed appena culminato nella recente sentenza n. 3360 del 30 luglio 2025.

Più precisamente i giudici campani sono stati chiamati a dirimere l'impugnazione di un deliberato assembleare all'interno del quale era stata disposta l'attribuzione delle spese per l'installazione dell'antenna centralizzata del condominio anche a due proprietari che non erano interessati all'impianto.

Con l'occasione, perciò, il Tribunale di Salerno ha avuto modo di chiarire la natura di questa apparecchiatura, quale maggioranza è necessaria per la sua realizzazione e se, in merito alla stessa, è possibile dissociarsi dalla spesa.

Non ci resta che approfondire quanto è accaduto in questo procedimento.

Installazione antenna centralizzata televisiva in condominio: quale maggioranza?

Secondo quanto espresso dal Tribunale di Salerno nella sentenza in commento, la decisione di installare un'antenna centralizzata per la ricezione delle trasmissioni televisive, ad esempio sul lastrico solare comune dell'edificio, deve essere supportata dalla maggioranza dei presenti alla riunione che rappresentino almeno 500 millesimi.

Tale affermazione deriva dal fatto che l'impianto in discussione è considerato, a tutti gli effetti, un'innovazione.

Tuttavia, se l'apposizione dell'antenna, unitamente ai vari collegamenti ed al cosiddetto amplificatore, non comporta alcuna modifica della destinazione d'uso del bene e tanto meno impedisce ai vari proprietari di utilizzare il cespite secondo propria necessità, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo del fabbricato.

Ciò, ovviamente, in conformità a quanto affermato dal Codice civile in tema di innovazioni in condominio «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:...l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto (Art. 1120 cod. civ.) - l'assemblea condominiale può deliberare, con le maggioranze previste per le innovazioni di cui all'articolo 1120, comma secondo, n. 3, del Codice Civile, cioè con il consenso della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi di partecipanti alla riunione, l'installazione dell'antenna centralizzata.

Se l'impianto non comporta modifiche in grado di alterare la destinazione delle parti comuni, né impedisce agli altri condomini di farne uso secondo diritto, la delibera potrebbe essere assunta in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino n. 334/1000».

Installazione antenna centralizzata in condominio: posso non partecipare alla spesa?

Nel caso in commento, la vertenza riguardava anche le spese per l'installazione dell'antenna centralizzata televisiva in un condominio.

Secondo, infatti, la delibera di approvazione dell'intervento, questo costo era stato attribuito anche a due proprietari dell'edificio che si erano dissociati dal descritto intervento e che erano, persino, distaccati dalla suddetta antenna.

Ebbene, per il Tribunale di Salerno, l'impugnazione della delibera assembleare sul punto era stata fondata. Per l'ufficio campano, infatti, l'impianto in discussione è suscettibile di essere utilizzato separatamente.

Si tratta, perciò, del tipico caso in cui i costi di realizzazione del bene devono essere affrontati solo da coloro che intendono utilizzarlo. La ripartizione della somma necessaria al completamento dell'impianto è, quindi, suddivisa in proporzione ai millesimi riferibili ai proprietari interessati all'antenna centralizzata «La spesa di installazione dell'antenna centralizzata così come i costi eventuali di manutenzione e riparazione va infatti ripartita tra quanti usufruiscono del servizio in base al principio secondo cui le spese per gli impianti destinati a servire una parte del fabbricato sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità in misura proporzionale ai millesimi di proprietà posseduti salva diversa convenzione».

Per questi motivi, la domanda sul punto è stata accolta.

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