Il creditore del condominio può procedere al pignoramento presso terzi del conto corrente intestato al condominio, senza che sia necessaria una preventiva escussione dei condomini morosi. L'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, infatti, subordina l'azione nei confronti degli "obbligati in regola con i pagamenti" alla previa escussione dei morosi, ma non introduce un analogo vincolo quando l'esecuzione sia rivolta direttamente al rapporto di conto corrente intestato al condominio.
Il Tribunale di Enna (sentenza n. 216 dell'8 maggio 2024) ha rigettato l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal condominio, ritenendo legittimo il pignoramento del saldo attivo del conto corrente condominiale eseguito dall'appaltatore-creditore in forza di decreto ingiuntivo.
La vicenda
L'appaltatore aveva eseguito lavori edili in favore del condominio sulla base di un rapporto negoziale sorto il 15 aprile 2013. A seguito del mancato integrale pagamento, il creditore otteneva decreto ingiuntivo n. 209/15 (emesso l'1 luglio 2015 e dichiarato esecutivo il 13 novembre 2015) e notificava atto di precetto per la somma residua di euro 17.385,84, oltre costi di notifica, spese di registrazione e interessi fino al saldo.
Non avendo ottenuto soddisfazione, il creditore procedeva ad espropriazione presso terzi, pignorando presso la banca il credito del condominio alla restituzione delle somme giacenti sul conto corrente a esso intestato.
Il condominio, con citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., deduceva la violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, sostenendo che l'esecuzione (e, in particolare, il pignoramento del conto) sarebbe stata illegittima perché non preceduta dall'infruttuosa escussione dell'unico condomino moroso, il cui nominativo sarebbe stato comunicato al creditore dagli amministratori succedutisi nella carica.
In particolare, l'opponente affermava:
"la non pignorabilità del conto corrente condominiale se prima non vi sia stata, da parte del creditore, l'esecuzione forzosa ai danni del condomino moroso. In altri termini, il creditore dovrà preventivamente intraprendere tutte le procedure, anche esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso, nonché seguirle con la dovuta diligenza e buona fede, dando la rigorosa prova di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito".
Il profilo processuale: quando "inizia" l'esecuzione nel pignoramento presso terzi
È stata affrontata anche l'eccezione di inammissibilità (per tardività) dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., fondata sull'assunto che l'esecuzione fosse già iniziata per effetto del pignoramento presso terzi notificato al terzo prima della citazione in opposizione.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, richiamando Cass. n. 12195/2023 (ord.) e ribadendo che, nell'espropriazione presso terzi, "la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo". Il giudice ha inoltre precisato che il principio della scissione degli effetti della notificazione opera a tutela del notificante solo quando dall'esito intempestivo possano derivargli conseguenze negative (richiamo a Cass. n. 18758/2017), e non è idoneo a "anticipare" l'inizio dell'esecuzione rispetto alla conoscibilità dell'atto da parte del debitore esecutato.
La decisione nel merito
Nel merito, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, affermando che l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, non estende il beneficio della preventiva escussione al condominio "in sé", quando l'azione esecutiva colpisca beni/rapporti formalmente intestati al condominio.
Nella motivazione si legge:
"La tesi che esclude l'applicazione dell'onere di preventiva escussione dei condomini morosi al fine di aggredire beni intestati al condominio, e non già ai singoli condomini virtuosi, appare da preferire."
Sotto il profilo letterale, il giudice evidenzia che l'art. 63 disp. att. c.c. "esclude che i creditori possano agire 'nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti' se non agiscono prima nei confronti di quelli morosi, senza nulla dire con riguardo all'eventuale azione nei confronti del condominio".
La scelta interpretativa viene poi letta in coerenza con la riforma del 2012, che ha rafforzato la configurazione del condominio come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, richiamando (tra l'altro) l'intestazione del conto corrente condominiale ex art. 1129, comma 7, c.c., la menzione del condominio negli atti soggetti a trascrizione ex art. 2659, n. 1, c.c. e l'obbligo dell'amministratore di tenere distinta la gestione del "patrimonio" condominiale ex art. 1129, comma 12, n. 4, c.c. In tale prospettiva, il Tribunale esclude che il "silenzio" dell'art. 63 disp. att. c.c. sulle azioni contro il condominio possa essere colmato in via analogica o estensiva, ritenendolo "una specifica scelta del legislatore", tale da sottrarre la responsabilità del condominio al beneficium excussionis previsto invece per i soli condomini in regola quando il creditore agisca direttamente contro di loro.
A sostegno della lettura restrittiva dell'art. 63 disp. att. c.c., viene richiamato anche il principio del favor creditoris (nel senso che le norme che frappongono ostacoli al pronto soddisfacimento del credito vanno interpretate restrittivamente).
Sul piano del rapporto bancario, la motivazione valorizza la natura del credito pignorato: una volta versate sul conto, le somme concorrono a formare il saldo nella disponibilità del correntista, secondo la disciplina del conto corrente bancario (richiamo all'art. 1852 c.c.), sicché "il credito pignorato è il credito alla restituzione delle medesime somme depositate", restando prive di rilievo, ai fini dell'espropriazione del saldo, la provenienza delle singole rimesse e la loro destinazione contabile interna.
Infine, il Tribunale richiama l'impostazione (già espressa in precedenti di merito) secondo cui il pignoramento del conto condominiale è funzionale a soddisfare l'obbligazione "per l'intero" nascente dal contratto con il condominio, distinta dalle obbligazioni "pro quota" gravanti sui partecipanti; in tale quadro, il meccanismo dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, opera solo quando il creditore agisca contro i singoli condomini in regola, mentre non impedisce l'aggressione diretta del conto intestato al condominio.
Solo per completezza, il giudice aggiunge che, anche a voler seguire l'impostazione più restrittiva, nel caso concreto non risultava efficacemente comunicato al creditore il nominativo del moroso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, poiché dagli atti emergeva un'indicazione non univoca del soggetto moroso.
I riferimenti giurisprudenziali richiamati
- Orientamento conforme: Tribunale di Milano, Sez. III civ., sentenza 21 novembre 2017; Tribunale di Cassino, sentenza 27 maggio 2021.
- Riferimenti di legittimità sul percorso di "entificazione"/soggettività attenuata del condominio: Cass. SS.UU. n. 19663/2014; Cass. n. 8150/2017.
- Sulla coesistenza di obbligazione "per l'intero" verso il condominio e obbligazioni "pro quota" dei singoli: Cass. n. 8530/1996.
- Orientamenti contrari (disattesi): Tribunale di Pescara, sentenza 18 dicembre 2013; Tribunale di Palermo n. 3862/2018.
- Profilo processuale (inizio dell'esecuzione nel pignoramento presso terzi): Cass. n. 12195/2023 (ord.).
Considerazioni Conclusive
Il Tribunale di Enna ribadisce un principio di rilevante impatto pratico: l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, non condiziona il pignoramento del conto corrente intestato al condominio alla preventiva escussione dei morosi, poiché il limite opera esclusivamente quando il creditore intenda agire contro i condomini in regola.
La soluzione viene ancorata (i) al dato letterale della norma, (ii) alla riforma del 2012 e alla conseguente soggettività giuridica "attenuata" del condominio quale centro di imputazione di rapporti, e (iii) alla qualificazione del saldo di conto corrente come credito alla restituzione del correntista nei confronti della banca, rispetto al quale la provenienza interna delle rimesse non incide sull'aggressione esecutiva.
In applicazione di tali coordinate, l'azione esecutiva può essere impostata, in concreto, su un doppio binario (che resta distinto): pignoramento del conto condominiale per l'intero, oppure azioni di recupero parziarie nei confronti dei singoli partecipanti; solo nel secondo scenario opera la preclusione dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, a tutela dei condomini in regola.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
