Quando il regolamento comunale disciplina le distanze delle alberature dal confine e tutela la visuale panoramica, quel parametro viene prima delle distanze suppletive previste dall'art. 892 c.c. Su questo crinale si colloca la sentenza n. 3255 del 27 marzo 2026 del Tribunale di Brescia, che ha accolto solo in parte l'actio negatoria servitutis promossa da un condominio contro il condominio confinante, ordinando l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari sul muro divisorio e sulle piante poste a ridosso del confine.
Il punto decisivo non è la mera perdita della vista lago considerata in sé, ma l'accertata violazione delle NTA comunali e della disciplina sulle distanze legali degli alberi, con ulteriore rigetto sia dell'eccezione di usucapione della minore distanza sia della dedotta inutilizzabilità della relazione resa in sede di ATP.
La vicenda
Il condominio attore agiva contro il condominio confinante lamentando due profili: da un lato, l'irregolarità del muro posto sulla linea di separazione tra le proprietà, ritenuto in parte ostativo alla veduta panoramica in contrasto con le norme tecniche comunali; dall'altro, la presenza, sul fondo vicino, di due canfore e di una palma collocate a distanza inferiore a quella prescritta, con ulteriore incidenza sulla vista del lago.
La domanda era strutturata nelle forme dell'actio negatoria servitutis e mirava alla rimozione delle violazioni, mediante adeguamento del muro ed eliminazione o potatura delle piante, oltre al rimborso delle spese tecniche sostenute nel procedimento di ATP.
Il convenuto eccepiva, anzitutto, l'inutilizzabilità della consulenza tecnica preventiva nella parte relativa al muro, ritenendo il tema estraneo al quesito. Nel merito sosteneva che il pregiudizio fosse stato provocato dallo stesso attore per effetto dello sbancamento del terreno e deduceva, inoltre, l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere le piante nell'attuale posizione, assumendo che esse esistessero fin dai primi anni Novanta.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto la domanda parzialmente fondata. La consulenza espletata in sede di ATP, recepita dal giudice, ha distinto con precisione tra la porzione del manufatto avente funzione di sostegno del terrapieno e la porzione propriamente divisoria, nonché tra le diverse essenze vegetali presenti sul confine.
Il passaggio motivazionale decisivo è riportato in termini molto chiari. Quanto alle piante, il giudice richiama l'accertamento tecnico secondo cui "le due piante di canfora... non rispettano la normativa, (distanza dal muro circa 0,30 m, in luogo di 1,50 m) e inoltre precludono parzialmente la vista del lago"; inoltre, "la palma... non risponde ai requisiti di cui all'art. 892 c.c., distando 0,95 m dal confine in luogo di 1,50 m". Per siepi e piccoli arbusti collocati sul terrapieno, la CTU ha indicato due possibili modalità di adeguamento: arretramento fino a 0,50 m dal confine oppure potatura tale da non superare la sommità del muro.
Anche sul muro la pronuncia non segue una logica demolitoria indiscriminata. La porzione con funzione di sostegno del terrapieno, alta circa 2,60 m, è stata ritenuta conforme; diversa la valutazione per la seconda parte del muro divisorio, rispetto alla quale la CTU - poi recepita dal Tribunale - ha affermato che "non è conforme a quanto prescritto dalle NTA... ma andrebbe abbassata sino a quota pari a 0,50 m dal suolo e vi si dovrebbe porre sulla sommità una superficie trasparente ad un'altezza massima di 1,50 m".
Decisivo, sul punto, è anche il contenuto della disciplina comunale richiamata in sentenza: "le recinzioni... sui confini privati dovranno avere una superficie opaca di altezza massima pari a 0,50 m fuori terra e una superficie trasparente di altezza massima pari a 1,50 m"; inoltre, nelle aree interferenti con visuali panoramiche, "la superficie trasparente non potrà prevedere occlusioni di nessun tipo, nemmeno di quinte arboree o siepi, fino ad una altezza massima di 1 m da terra". È qui che la perdita della visuale assume rilievo giuridico: non come generica doglianza estetica, ma quale effetto di una specifica violazione regolamentare.
La motivazione è corretta anche nel coordinamento tra fonte comunale e codice civile. L'art. 892 c.c. stabilisce infatti un ordine gerarchico: prima i regolamenti locali, poi gli usi, e solo in mancanza le distanze codicistiche; queste ultime operano dunque in via residuale. Perciò, una volta accertato che la normativa locale imponeva la distanza di 1,50 m, non vi era spazio per sostituirla con le distanze suppletive dell'art. 892 c.c.
Va ricordato, su questo punto, che la formulazione esatta della norma è diversa da quella talvolta riportata in modo approssimativo: in difetto di regolamenti o usi locali, l'art. 892 c.c. prevede tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo, con le ulteriori specificazioni per talune siepi.
È stata poi respinta l'eccezione di usucapione della minore distanza. Il Tribunale ha valorizzato un dato fattuale preciso: il fabbricato del convenuto era stato edificato nel 2012 e le piantumazioni erano riconducibili all'assetto del giardino successivo a tale data, con esclusione di una permanenza ultraventennale. In tema di alberi a distanza illegale, l'usucapione del diritto a mantenerli è astrattamente configurabile, ma richiede una prova rigorosa del decorso del ventennio dalla piantagione; il termine, infatti, decorre dal piantamento.
Parimenti infondata è stata ritenuta l'eccezione di nullità della relazione di ATP nella parte dedicata al muro. Il Tribunale ha osservato che il pieno contraddittorio tecnico era stato garantito e ha richiamato il principio per cui lo svolgimento, da parte del consulente, di considerazioni tecniche eccedenti il quesito non determina nullità se le parti hanno avuto concreta possibilità di interloquire. Su tale base il convenuto è stato condannato all'esecuzione delle opere descritte nella CTU, oltre alle spese di lite e di ATP.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. III, ord. 13 settembre 2024, n. 24695 — è il precedente espressamente richiamato dal Tribunale: la CTU non è nulla per il solo fatto di contenere valutazioni tecniche eccedenti il quesito, quando sia stato assicurato alle parti il pieno contraddittorio tecnico e processuale.
- Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15236 — in tema di alberi a distanza inferiore a quella legale, il proprietario del fondo confinante può ottenerne l'estirpazione senza dover dimostrare uno specifico danno, perché il giudice deve verificare il rispetto della distanza prescritta, non l'effettiva turbativa.
- Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2021, n. 37781 — conferma che l'estirpazione può essere disposta solo dopo l'accertamento del mancato rispetto delle distanze, da misurare dalla base esterna del tronco, e precisa che la tutela è collegata alla violazione del distacco legale.
- Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2014, n. 26418 — ai fini dell'usucapione del diritto a mantenere alberi a distanza inferiore a quella legale, il termine decorre dalla data del piantamento.
- Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2022, n. 35377 — la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 892 c.c. opera solo se le piante sono mantenute a un'altezza non eccedente la sommità del muro divisorio.
- Cass. civ., 4 gennaio 2013, n. 93 — la minore distanza dal confine diviene tollerabile in presenza del muro divisorio soltanto se una costante manutenzione mantiene le piante sotto l'altezza del manufatto.
- Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2015, n. 18284 — nel giudizio promosso per lo sradicamento di alberi a distanza illegale, non integra ultrapetizione l'ordine di mantenerli a un'altezza non eccedente la sommità del muro, trattandosi di una modalità ridotta della medesima tutela.
Considerazioni conclusive
La decisione conferma che, quando il regolamento locale disciplina in modo specifico confine, recinzioni, alberature e visuali panoramiche, il parametro comunale governa il giudizio e l'art. 892 c.c. resta sullo sfondo come disciplina residuale. In questa linea si collocano, sul versante generale, gli arresti che concentrano il sindacato giudiziale sull'accertamento della distanza legale violata e non sulla prova di un danno specifico, come chiarito da Cass. n. 15236/2008 e Cass. n. 37781/2021; sul punto v. anche la verifica giudiziale del rispetto delle distanze.
Nello stesso solco si inseriscono gli arresti che delimitano con precisione la deroga del muro divisorio: Cass. n. 35377/2022 e Cass. n. 93/2013 ammettono la minore distanza solo se la vegetazione resta contenuta entro la sommità del manufatto; per un approfondimento, v. la deroga in presenza di muro divisorio e può vedersi anche la tutela contro le piante a distanza irregolare.
In chiave più limitativa, Cass. n. 18284/2015 mostra che la reazione giudiziale non deve tradursi sempre nell'estirpazione: quando la conformazione dei luoghi e la disciplina applicabile lo consentono, l'ordine di mantenere le piante entro l'altezza del muro costituisce una modalità meno intensa ma giuridicamente omogenea di tutela. È un chiarimento utile anche qui, dove la CTU ha indicato, accanto all'arretramento, la potatura come possibile tecnica di adeguamento.
Quanto all'usucapione della minore distanza, Cass. n. 26418/2014 ne delimita l'operatività fissando il dies a quo nel momento della piantagione: per un approfondimento, v. l'usucapione della minore distanza. Ne deriva che, in un caso come questo, l'assenza di prova sulla permanenza ultraventennale delle specifiche piantumazioni impedisce di opporre utilmente un diritto quesito. In definitiva, la tutela del confinante qui si fonda sulla convergenza di tre elementi: regola locale prevalente, accertamento tecnico puntuale e mancata prova di un titolo contrario; per una ricostruzione pratica del rimedio, può vedersi anche le distanze degli alberi dal confine.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
