La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 1683 del 22 novembre 2025, ha confermato che la tutela contro le immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. non spetta esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale sull'immobile, ma anche a chi, pur privo di tali diritti, subisca un pregiudizio diretto e immediato alla propria salute e qualità della vita. Il provvedimento si distingue per l'accurata ricostruzione dei presupposti della legittimazione attiva nelle azioni contro le immissioni moleste e per la puntuale distinzione tra giudizio civile e penale in materia di disturbo da rumore.
La vicenda
Il titolare di una pasticceria situata al piano terra di un edificio condominiale ha citato in giudizio l'occupante dell'appartamento sovrastante (residente ma non proprietaria), chiedendo la revoca dell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui, anni prima, il Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena, aveva ordinato al resistente "l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, sino alla esecuzione dei lavori di adeguata insonorizzazione dei locali ove viene svolta l'attività di pasticceria".
La residente al piano superiore aveva agito in via d'urgenza lamentando immissioni acustiche intense e prolungate, provenienti dal laboratorio artigianale sottostante, chiedendo l'adozione di misure idonee a eliminare o ridurre il rumore e preannunciando, nel merito, anche una domanda risarcitoria.
Nel giudizio di merito successivo all'ordinanza cautelare, il pasticcere ha dedotto di aver eseguito lavori di insonorizzazione e di aver poi rimosso i macchinari più rumorosi; ha inoltre richiamato la sopravvenuta sentenza penale assolutoria per il reato di cui all'art. 659 c.p., pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", sostenendo che tale decisione dovesse avere efficacia vincolante nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. e insistendo, nel contempo, sull'asserito difetto di legittimazione attiva dell'occupante dell'appartamento, in quanto non proprietaria né titolare di altro diritto reale sull'immobile.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1253/2024, ha rigettato la domanda di revoca, affermando la legittimazione dell'occupante a far valere la lesione dei propri diritti personali derivante dalle immissioni rumorose e negando l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile.
La decisione
Legittimazione attiva e natura dell'azione. La Corte d'Appello conferma integralmente la decisione di primo grado. Dall'esame del ricorso ex art. 700 c.p.c. emerge che la residente non ha agito a tutela di situazioni giuridiche inerenti al bene immobile, bensì a tutela dei propri diritti della persona - in particolare diritto alla salute, integrità psico‑fisica e normale fruizione dell'ambiente domestico.
Nel ricorso cautelare, infatti, era stato espressamente indicato che "nel merito verrà avanzata una richiesta di eliminazione o riduzione della causa delle emissioni ex art. 844 c.c. e art. 2043 c.c., o, in subordine, l'adozione di appositi accorgimenti tecnici per la riduzione dei rumori, con richiesta di risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali per la lesione del diritto alla salute".
La richiesta di lavori di insonorizzazione o di altri accorgimenti tecnici viene qualificata dalla Corte come mero strumento per far cessare la lesione dei diritti personali, e non come esercizio di un'azione reale sulla proprietà.
In tale prospettiva, si ribadisce - richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito - che "l'art. 844 c.c. deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento e che la tutela contro le immissioni intollerabili non spetta esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale, ma anche a chi, pur privo di diritti reali sull'immobile, subisca un pregiudizio diretto e immediato alla propria salute e alla propria qualità della vita" (Cass. civ., ord. n. 33966/2023; Corte d'Appello Firenze n. 591/2018).
Nel caso concreto è pacifico che la resistente abiti stabilmente nell'appartamento interessato dalle immissioni, insieme al proprio nucleo familiare, pur essendo l'unità immobiliare intestata alla figlia. La Corte esclude che tale circostanza possa privarla della legittimazione ad agire per ottenere sia la cessazione delle immissioni sia il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione dei diritti fondamentali, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in via cautelare, dell'art. 700 c.p.c.
Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile. Quanto all'asserita efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione, l'appellante sosteneva che il decreto di citazione a giudizio contenesse una duplice contestazione (artt. 674 e 659 c.p.) e che l'assoluzione con formula piena avesse escluso, in via definitiva, l'esistenza di immissioni acustiche nocive nell'appartamento sovrastante, con conseguente caduta del fumus boni iuris alla base della misura cautelare.
La Corte territoriale, esaminando direttamente la sentenza penale, accerta invece che l'imputazione riguardava esclusivamente il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e stigmatizza il comportamento processuale dell'appellante, che aveva riportato in modo distorto il contenuto dei capi d'imputazione.
Viene valorizzato il principio secondo cui l'art. 652 c.p.p. - che attribuisce efficacia di giudicato, in casi tipizzati, alla sentenza penale assolutoria nel giudizio civile promosso dal danneggiato - costituisce norma eccezionale e di stretta interpretazione (Cass. S.U. n. 1768/2011; Cass. n. 20252/2014). Nel caso esaminato, l'assoluzione ex art. 659 c.p. è motivata sul presupposto che il bene giuridico protetto dalla fattispecie penale è la quiete pubblica e che il reato non sussiste quando il disturbo riguarda solo gli occupanti di un singolo appartamento e non un numero indeterminato di persone. La Corte sottolinea che:
"Il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice è dunque diverso, per oggetto materiale e giuridico, dalla condotta disciplinata dall'art. 844 c.c., che invece richiede l'accertamento in concreto dell'intollerabilità e della lesività delle immissioni in relazione ad un determinato immobile vicino alla fonte delle immissioni ed alle persone che vi abitano.
La norma civilistica tutela nei rapporti tra privati il diritto di proprietà, nonché il diritto individuale alla salute ed al normale svolgimento della vita familiare."
Ne consegue l'esclusione di qualsiasi automatismo tra giudicato penale di assoluzione ex art. 659 c.p. e accertamento civilistico delle immissioni intollerabili, con piena autonomia del giudizio ex art. 844 c.c. e degli eventuali profili risarcitori.
Disciplina civilistica e limiti amministrativi del rumore. In ordine ai rapporti tra limiti amministrativi e giudizio civilistico di tollerabilità, l'appellante invocava il comma 1‑bis dell'art. 6‑ter d.l. n. 208/2008, introdotto dall'art. 1, comma 746, l. n. 145/2018, per sostenere che, nel valutare l'intollerabilità ex art. 844 c.c., il giudice sarebbe vincolato ai criteri fissati dalla l. n. 447/1995 sull'inquinamento acustico, con la conseguenza che le immissioni al di sotto delle soglie legali dovrebbero ritenersi automaticamente tollerabili.
La Corte barese respinge tale impostazione, ribadendo il principio - già affermato dalla Cassazione - secondo cui la normativa speciale sull'inquinamento acustico persegue interessi pubblicistici nei rapporti "verticali" tra P.A. e cittadini, mentre nei rapporti tra privati l'accertamento della normale tollerabilità resta disciplinato dall'art. 844 c.c., sulla base di una valutazione in concreto affidata al prudente apprezzamento del giudice, anche quando non vi sia superamento dei limiti amministrativi (Cass. n. 6906/2019; Cass. S.U. n. 4848/2013).
La Corte richiama, in particolare, la recente ordinanza Cass. n. 631/2025, che conferma come l'art. 6‑ter d.l. n. 208/2008 non abbia portata derogatoria né limitativa dell'art. 844 c.c., ma si collochi quale precisazione di carattere amministrativo, senza escludere l'accertamento in concreto del superamento della soglia di normale tollerabilità e la prevalenza dell'interesse alla qualità della vita rispetto alle esigenze produttive.
Nel caso deciso, le consulenze tecniche espletate sia in sede penale (anche su incarico del P.M.) sia nel giudizio di attuazione ex art. 669‑duodecies c.p.c. hanno accertato che il rumore proveniente dalla pasticceria supera il limite differenziale di 3 dB rispetto al rumore di fondo, parametro riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità quale criterio tecnico comparativo significativo per la verifica dell'intollerabilità in concreto (Cass. S.U. n. 4848/2013).
L'ultima CTU ha inoltre rilevato che "il livello di rumore prodotto dai macchinari (…) supera i limiti della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.", con un'incidenza pregiudizievole sulla quiete abitativa dell'unità sovrastante.
Attuazione dell'ordinanza cautelare e cessazione delle immissioni. In ordine alla dedotta esecuzione dei lavori di insonorizzazione, la Corte esamina i verbali dell'Ufficiale Giudiziario redatti in sede di attuazione dell'ordinanza ex art. 669‑duodecies c.p.c. (1.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019).
Da tali atti risulta che il pasticcere non ha mai proceduto ai lavori di insonorizzazione prescritti, ma si è limitato, dopo vari accessi, a trasferire altrove i macchinari più rumorosi.
La cessazione delle immissioni è dunque riconducibile solo a questo spostamento delle attrezzature e non a un adeguamento strutturale dei locali conforme all'ordine giudiziale; si tratta, pertanto, di un fatto contingente, non idoneo a integrare l'adempimento dell'obbligo di insonorizzare.
In tale quadro, la Corte esclude che possano ritenersi venuti meno i presupposti dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. o che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In conclusione, l'appello viene integralmente rigettato, con condanna dell'appellante sia alla rifusione delle spese di lite del grado sia, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma aggiuntiva pari alla metà delle spese liquidate.
La Corte evidenzia che la responsabilità aggravata in esame ha natura prevalentemente sanzionatoria e officiosa, volta a scoraggiare l'abuso del processo e le iniziative giudiziarie meramente dilatorie, potendo essere pronunciata anche in assenza di prova di un danno specifico per la controparte.
Nel caso concreto, viene ravvisata una condotta connotata da colpa grave, in quanto l'appellante ha insistito in pretese infondate, ha prospettato in modo inesatto il contenuto del giudizio penale e ha affermato di aver eseguito lavori di insonorizzazione mai effettuati, determinando un uso distorto dello strumento processuale.
I riferimenti giurisprudenziali
La pronuncia richiama e inserisce in un quadro sistematico numerosi precedenti:
- Cass., ord. n. 33966/2023, sulla legittimazione ad agire anche del soggetto privo di diritto reale ma direttamente leso da immissioni intollerabili;
- Cass. S.U. n. 4848/2013, sul parametro differenziale dei 3 dB quale criterio tecnico comparativo per valutare la normale tollerabilità;
- Cass. n. 6906/2019, sulla prevalenza dell'interesse alla qualità della vita rispetto alle esigenze produttive in sede di applicazione dell'art. 844 c.c.;
- Cass. ord. n. 631/2025, sulla perdurante autonomia del giudizio civilistico rispetto ai limiti amministrativi fissati dalla normativa speciale;
- Cass. S.U. n. 1768/2011 e Cass. n. 20252/2014, sull'interpretazione restrittiva dell'efficacia vincolante del giudicato penale nei rapporti con il processo civile;
- Cass. n. 20445/2017, sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni, indipendentemente dalla prova di un danno biologico documentato.
A tali arresti si affiancano, in dottrina e giurisprudenza applicativa, varie decisioni che confermano la risarcibilità del danno non patrimoniale da rumori in condominio anche in assenza di un accertamento medico‑legale di malattia, valorizzando la compromissione della normale vita familiare e delle abitudini di vita quotidiane (Cass. n. 20445/2017, relativa a immissioni rumorose provenienti da una falegnameria; App. Firenze n. 301/2024, in tema di ascensore condominiale rumoroso; v. anche gli approfondimenti su Risarcimento del danno da immissioni rumorose provenienti da una falegnameria e Ascensore rumorosissimo vicino al soggiorno di un appartamento: va risarcito il danno non patrimoniale subito dal condomino).
Considerazioni Conclusive
Il provvedimento conferma, con riferimento al caso specifico di un'attività artigianale collocata al piano terra di un edificio condominiale, che chi abita stabilmente un'unità immobiliare direttamente esposta a immissioni rumorose intollerabili può agire sia in via cautelare sia in via ordinaria a tutela dei propri diritti fondamentali - salute, integrità psico‑fisica e normale svolgimento della vita familiare - anche se non coincide con il proprietario formale o con il titolare di un diritto reale sull'immobile. La legittimazione discende dalla relazione qualificata di godimento e dall'immediato pregiudizio alla sfera personale, e può essere esercitata tanto in forma inibitoria (eliminazione o riduzione delle immissioni), quanto in forma risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Rimane distinta la funzione della normativa amministrativa sull'inquinamento acustico (l. n. 447/1995 e regolamenti attuativi), che stabilisce limiti generali a tutela della collettività, rispetto al giudizio civilistico di tollerabilità ex art. 844 c.c.: nel rapporto tra privati, il superamento o il rispetto dei valori amministrativi costituisce un importante indice tecnico, ma non esaurisce il giudizio di intollerabilità, che resta ancorato al caso concreto e alla compromissione effettiva della qualità della vita di chi subisce il rumore (cfr. anche gli orientamenti illustrati negli approfondimenti su immissioni acustiche e normale tollerabilità).
L'efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., è limitata a ipotesi tassative e richiede una piena corrispondenza tra il fatto oggetto del processo penale e quello dedotto in sede civile; nel contenzioso sulle immissioni rumorose, l'assoluzione per il reato di cui all'art. 659 c.p. - che tutela la quiete pubblica e presuppone il disturbo a una collettività indeterminata - non esclude, di per sé, la configurabilità di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. in danno degli occupanti di uno specifico appartamento, né preclude la tutela dei loro diritti personali.
La decisione valorizza, inoltre, il ruolo delle consulenze tecniche e l'importanza di un comportamento processuale corretto: la mancata esecuzione dei lavori di insonorizzazione ordinati e la rappresentazione alterata del precedente penale hanno inciso sia sul merito (conferma della misura cautelare) sia sul piano processuale (condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
Ne discende, per la pratica forense, l'esigenza di impostare le domande in modo chiaro - distinguendo le pretese reali e quelle personali - e di fondare le difese su dati tecnici e atti processuali effettivamente rispondenti al vero, evitando iniziative dilatorie o meramente pretestuose che possono sfociare in una responsabilità processuale aggravata.
In sintesi, per chi è direttamente esposto a rumori molesti provenienti da un'unità di proprietà altrui (che si tratti di attività commerciale, laboratorio artigianale o altro), il provvedimento ribadisce la possibilità di ottenere, anche in via autonoma rispetto al proprietario formale, sia provvedimenti inibitori (come l'insonorizzazione dei locali o la rimozione dei macchinari) sia il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella propria sfera personale, purché le immissioni superino la soglia di normale tollerabilità valutata in concreto.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
