La cattiva manutenzione dell'impianto fognario di un edificio, a lungo andare, può riservare delle brutte sorprese. Ad esempio, la parziale occlusione della condotta, non debitamente e tempestivamente risolta, potrebbe aggravarsi determinando un allagamento a carico degli immobili adiacenti. Se ciò dovesse accadere, la responsabilità del condominio, proprietario dell'impianto, sarebbe difficilmente giustificabile ed evitabile.
Si è parlato di questo argomento anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di Genova e recentemente culminato con la sentenza n. 2755 del 12 dicembre 2025. In particolare, questa vicenda nasceva a seguito delle infiltrazioni patite da un box di un edificio. Secondo la proprietaria della cantina, l'evento era stato provocato dai liquami che avevano allagato l'appartamento soprastante a causa di un rigurgito della condotta fognaria condominiale.
Ebbene, appurata la causa ed accertati i danni in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, il condominio era stato citato in giudizio affinché provvedesse al ristoro di ogni spesa necessaria al ripristino del box oltre al risarcimento per il mancato godimento della cantina. Il convenuto, invece, si limitava a contestare la quantificazione dei danni ed a chiamare in causa la compagnia assicuratrice del fabbricato.
Ebbene, a proposito dei danni da rigurgito della condotta fognaria, paga il condominio oppure la difficoltà di ispezionare ed intervenire su questo tipo di diramazione può, in qualche modo, giustificare l'ente? Vediamo come ha risolto la lite il Tribunale di Genova.
Danni provocati da una condotta fognaria: chi è il responsabile e perché?
Una condotta fognaria può provocare danni a terzi per vari motivi e circostanze. Si pensi, ad esempio, alla semplice cattiva manutenzione della rete. Ebbene, in questi, come in altri casi analoghi, la responsabilità dell'evento e dei danni provocati ricade sul soggetto che, per legge, ha il dovere di custodire e mantenere la condotta in buono stato, cioè il proprietario.
Nello specifico si sta parlando di una responsabilità oggettiva, ricadente sul custode indipendentemente dall'indagine sulla colpa o sull'intenzionalità del responsabile. Quest'ultimo, per sollevarsi da ogni onere, ha soltanto una possibilità: dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito, che è dipeso da fattori esterni e che non è, quindi, minimamente, imputabile alla cosa in custodia «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 cod. civ.)».
Fatta questa dovuta premessa, a proposito di una condotta fognaria, la responsabilità ricade sul comune, se l'evento è imputabile ad un tratto rientrante nella rete comunale mentre, invece, è attribuibile a un privato, ad esempio un condominio, se il danno è derivato da un impianto fognario accessorio ad un edificio o ad una pluralità di fabbricati.
Passando al caso concreto, la condanna al risarcimento dei danni, dovuti al rigurgito della condotta fognaria condominiale, è stata inevitabile. Il condominio, infatti, non è stato in grado di provare che l'evento era stato dovuto al caso fortuito. Anzi, dall'istruttoria era emerso che, fin dal 2017, il condominio era a conoscenza delle perdite e delle ostruzioni della condotta e che non era stato fatto nulla per ovviare al problema e/o per evitare futuri, quanto prevedibili, sinistri.
Per tutte queste ragioni, l'ente è stato condannato al pagamento della somma necessaria al ripristino del box danneggiato, seppur manlevato dalla compagnia assicuratrice che lo garantiva.
Infiltrazioni provenienti da una condotta fognaria: posso avere il danno da mancato godimento dell'immobile?
Nel caso in commento, la richiesta di risarcimento del danno da mancato godimento del box è stata rigettata. La proprietaria, infatti, non aveva provato tale circostanza. Anzi, era emerso che, successivamente, al sinistro, aveva continuato ad utilizzare la cantina.
Sull'argomento, quindi, il Tribunale di Genova ha ricordato che, per questo tipo di azioni risarcitorie, il riconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile danneggiato non può essere automatico, cioè "in re ipsa", ma deve essere adeguatamente provato.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Genova non presenta profili di novità rispetto alla disamina di casi analoghi ed alla posizione giurisprudenziale sul tema della responsabilità da cosa in custodia e, nello specifico, con riguardo alla condotta fognaria.
Quest'ultima, in caso di sinistri, è, infatti, pacificamente attribuita all'ente comunale o al privato a seconda se il tratto responsabile dell'evento sia pubblico o condominiale «Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2009, n. 6665, Rv. 607357 -01) - dei pregiudizi originati da condotte fognarie possa rispondere, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., anche un singolo condominio — e ciò in relazione "ai danni subiti da un terzo" che "siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di quel Condominio — ovvero, secondo la disciplina della comunione, pure più Condomini, e ciò rispetto "ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati", è evenienza ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 4 febbraio 2021, n. 2663)».
