Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1480 del 7 luglio 2025, ribadisce che la modifica della denominazione del condominio richiede il consenso unanime dei condomini. Tale principio si fonda sull'idea che la denominazione rappresenti un elemento identificativo essenziale dell'ente di gestione e la sua modifica non può essere assimilata né a una semplice innovazione né a una modifica della destinazione d'uso delle parti comuni.
La vicenda
Una condomina aveva impugnato la delibera assembleare che disponeva la nuova denominazione del condominio e la nomina di un nuovo amministratore, contestando tra l'altro la legittimità della delibera per mancanza dei quorum previsti e l'assenza di amministratore, nonché la mancata indicazione dei millesimi e dei rappresentanti per delega nel verbale.
Veniva inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di proprietà indivisa, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea (art. 67 disp. att. c.c.).
L'attrice lamentava che l'assemblea fosse stata convocata senza le condizioni di legge, ovvero senza richiesta di almeno due condomini rappresentanti un sesto del valore dell'edificio e senza l'inerzia dell'amministratore per oltre dieci giorni.
Era emerso che l'assemblea era stata convocata da un condomino, essendo il condominio privo di amministratore.
Il convenuto riteneva legittima la decisione assembleare di cambiare denominazione e codice fiscale, osservando che, in mancanza di amministratore, ciascun condomino può convocare l'assemblea (art. 66 disp. att. c.c.), e che eventuali doglianze sulla convocazione potevano provenire solo da condomini dissenzienti o assenti, non dall'attrice regolarmente convocata (Cass., n. 8520/2017).
La decisione
Il Tribunale ha accolto l'impugnazione nella parte relativa alla modifica della denominazione, rilevando che:
"Per cambiare la denominazione di un Condominio già esistente [...] è necessario non solo convocare un'assemblea condominiale ma soprattutto ottenere il consenso della totalità dei millesimi ed anche dei partecipanti, cosa questa difettante nella fattispecie concreta vista contrarietà manifestata dall'attore."
Ha escluso che la modifica della denominazione possa essere ricondotta alle innovazioni ex art. 1120 c.c., alle modifiche delle destinazioni d'uso ex art. 1117-ter c.c. o alle deliberazioni ordinarie o straordinarie ex art. 1136 c.c.
La motivazione sottolinea che "la denominazione costituisce elemento identificativo essenziale dell'ente e la sua modifica incide sulla natura stessa del condominio, richiedendo pertanto l'assenso unanime dei partecipanti."
La delibera impugnata è stata annullata nella parte relativa al cambio di denominazione, precisando che solo una deliberazione valida avrebbe consentito la comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate per ottenere il nuovo codice fiscale.
I precedenti giurisprudenziali
L'orientamento espresso dal Tribunale trova conferma in pronunce di merito (Trib. Roma 21 febbraio 2018; Trib. Milano 3 ottobre 2016), secondo cui la modifica della denominazione richiede il consenso unanime, trattandosi di atto che incide sull'identità giuridica dell'ente.
La Cassazione, pur non avendo ancora deciso specificamente sulla questione, ha chiarito che la nullità delle deliberazioni può essere dichiarata quando adottate in violazione di norme inderogabili poste a tutela degli interessi fondamentali dei singoli partecipanti (Cass., sez. II, n. 15434/2020).
L'indirizzo contrario, minoritario, equipara la modifica a un'innovazione ex art. 1120 c.c., ritenendo sufficiente la maggioranza qualificata; tuttavia, questa impostazione non trova riscontro nella motivazione della sentenza né appare conforme al quadro normativo attuale.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 1480/2025 conferma un orientamento rigoroso: la modifica della denominazione del condominio richiede l'unanimità dei consensi, incidendo sull'identità giuridica e sulla continuità storica dell'ente.
*Il principio vale salvo diversa previsione regolamentare o nei rari casi di scioglimento formale e costituzione di un nuovo ente. Resta controverso il caso delle semplici integrazioni o aggiornamenti formali, per cui parte della dottrina ammette maggioranze meno rigorose purché non venga alterata l'identità sostanziale dell'ente.
In ogni caso, la regola generale resta quella sancita dal Tribunale: per cambiare il nome al condominio occorre l'unanimità.
Ma in caso di costituzione di un nuovo condominio, che maggioranza occorre?
Il nuovo condominio "nasce" automaticamente quando ci sono più proprietari di porzioni esclusive in uno stesso edificio (art. 1117 c.c.), anche senza una vera delibera costitutiva.
Se si tratta di scioglimento di un condominio in più condomini, occorre una delibera unanime (Cass. 2006/10043; Cass. 2023/10998).
La denominazione del nuovo ente* può essere scelta dall'assemblea costitutiva. In dottrina si ritiene prudente l'unanimità, ma essendo un ente di nuova costituzione (non "modifica" del precedente), in molti casi si ammette la regola delle maggioranze semplici e/o qualificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
