In ambito condominiale, non è raro il caso del proprietario che, disinteressandosi del pari diritto degli altri, occupa permanentemente o anche per pochi minuti il cortile comune con la sua vettura. Magari, facendo ciò, ostacola la libera circolazione degli altri veicoli o, persino, l'accesso nelle proprietà altrui.
Si tratta, pertanto, di una situazione frequente alla quale, spesso, per porvi rimedio non resta che rivolgersi alla giustizia.
È il caso, ad esempio, di quanto accaduto in questo fabbricato lombardo, dove a detta degli altri residenti, un condòmino sostava nel cortile comune il proprio veicolo, peraltro di rilevanti dimensioni, in modo del tutto indiscriminato.
Egli, infatti, impediva l'agevole movimento delle altre auto e, addirittura, non consentiva ad un singolo proprietario di usufruire del proprio garage, poiché questo era costantemente bloccato dall'auto in questione.
Insomma, la situazione descritta, evidentemente non risolvibile diversamente, ha costretto il malcapitato titolare del box a rivolgersi al competente Tribunale di Pavia per risolvere la problematica e per chiedere, quindi, che il cortile condominiale fosse lasciato libero dalla vettura invadente. Ne è scaturito, perciò, un procedimento appena culminato con la sentenza n. 920 del 30 maggio 2024.
Vediamo, dunque, quali sono stati gli aspetti giuridici della vicenda e come questa si è conclusa.
Parcheggio abusivo nel cortile comune: qual è la regola di riferimento?
In condominio, in merito all'utilizzo dei beni comuni, la regola da non dimenticare mai è quella sancita dall'art. 1102 cod. civ.: il parimenti uso degli altri non deve essere mai impedito.
In caso contrario, l'utilizzo del bene comune diventerebbe illegittimo «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Se questo è il principio da rispettare, sembra evidente che la sosta indiscriminata di una vettura può essere in grado di ostacolare il pari diritto degli altri utenti del fabbricato. Infatti, una macchina parcheggiata male potrebbe impedire la sosta delle altre vetture, la circolazione dei veicoli e, persino, l'uscita da un garage privato.
Quindi, dovessero verificarsi le circostanze indicate, la norma di riferimento sarebbe violata «l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Pertanto, deve ritenersi che la stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640)… l'art. 1102 c.c., sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (Cass. Sez. 2, 07/07/1978, n. 340" (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 18.03.2019, n.7618)».
In ragione di ciò, il responsabile sarebbe chiamato a liberare lo spazio occupato e, in alcuni casi, sarebbe tenuto anche al risarcimento del danno.
Parcheggio abusivo nel cortile comune: ci può essere un risarcimento?
Nel caso oggetto della sentenza in esame, il parcheggio indiscriminato ed abusivo di un condòmino si era spinto sino al punto da impedire, con una certa frequenza, l'accesso ad un garage privato e l'uscita dal medesimo.
L'istruttoria, caratterizzata da una documentazione alquanto esaustiva e da testimonianze per nulla discordanti, ha altresì dimostrato che l'impedimento in contestazione era in corso da parecchi mesi ed era ancora attuale.
Insomma, sussisteva tutti gli elementi per ottenere il danno da occupazione abusiva, calcolato tenendo in considerazione il valore locativo del box ostacolato dalla vettura «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. sez. un., 15.11.2022, n.33645)».
Sono stati, dunque, questi i presupposti che hanno condotto il Tribunale di Pavia a riconoscere al proprietario del garage un risarcimento di circa 1.400 euro, oltre agli interessi dalla sentenza.
