Il fatto. Un condomino agisce in giudizio per far dichiarare la nullità di una delibera condominiale; nello stesso giudizio, contesta all'amministratore del condominio di non avere mai svolto alcun corso iniziale di formazione professionale, né tanto meno il successivo aggiornamento periodico prescritto dall'art. 71-bis delle disposizioni attuative del codice civile.
L'attore chiedeva dunque di dichiarare nulla la nomina dell'amministratore predetto e, per l'effetto, di dichiarare nulle tutte le delibere e tutte le attività negoziali successive alla nomina del predetto amministratore.
Il Tribunale di Milano, sentenza 3145 del 27 marzo 2019, ha accolto la domanda per quanto riguarda la delibera impugnata, dichiarando nulla. Ha invece respinto le altre domande, ritenendo in particolare che la violazione degli obblighi professionali configuri una causa di revocabilità dell'incarico all'amministratore (e non di nullità della nomina).
Obblighi formativi e revoca dell'incarico. Secondo il giudice milanese, la partecipazione ai corsi professionali di formazione obbligatoria rappresenta uno specifico requisito sostanziale di professionalità, per la persona incaricata, indispensabile per mettere in atto la naturale fiducia che caratterizza il rapporto di mandato che si instaura tra neo amministratore e condominio, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c.).
La fiducia è elemento essenziale del contratto di mandato, al punto da essere prevista dal Legislatore come obbligo integrativo (ex art. 1374 c.c.) del contenuto del contratto concluso (o, se si preferisce, degli effetti del rapporto pendente) tra mandante e mandatario.
Va invece esclusa, secondo il Tribunale di Milano, la tesi della nullità in radice della nomina ad amministratore di persona non in regola con gli obblighi formativi.
La tesi della nullità della nomina. Secondo tale impostazione, la partecipazione ai corsi di formazione integrerebbe una prescrizione cogente che l'art. 1129 c.c. impone, in mancanza di un ordine professionale di appartenenza, al fine della stessa configurabilità della figura "amministratore di condominio).
Continua [...]
