Con ordinanza emessa in data 10 settembre 2024, n. 24329, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su quattro motivi di censura afferenti il convincimento della Corte territoriale dell'inesistenza della notifica relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo da parte di condomino, perché non si era specificata la qualità dei procuratori del ricorrente Condominio.
A sua volta, il Tribunale di prima cure, invece, aveva dichiarato che la notifica del detto atto di opposizione a decreto ingiuntivo era da considerarsi improcedibile, avendo, tra l'altro, concesso termine per la rinotifica, comunque avendo l'opponente fatto decorrere il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Inesistenza della notificazione e differenza con la notificazione nulla
La Suprema Corte nella disamina dei motivi di censura sollevati dal ricorrente, delinea l'errato concetto espresso dalla Corte d'appello competente nel ritenere che la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmene avvenuta presso i procuratori costituiti del Condominio, fosse inesistente perchè priva dell'indicazione della loro qualità, trattandosi, invece, di mera regolarità, sanata con la costituzione in giudizio del Condominio.
Gli ermellini ribadiscono il concetto di inesistenza dell'atto notificato che si concretizza quando manchi del tutto la notificazione, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbia alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente, o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916; Cass. civ. n. 621/2008; Cass. civ. n. 10945/2004).
Residualità dell'inesistenza della notifica
La categoria dell'inesistenza è da considerarsi del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nei casi di mancanza materiale dell'atto ovvero quanto l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, da un lato dall'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla, e, dall'altro, nell'attività di consegna a soggetto estraneo al processo.
Ne consegue, che gli altri vizi della notifica, come già ribadito, ricadono nell'alveo della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, per eccepire la nullità o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente o con ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Regolarità nella notifica
Chiarito quanto innanzi, nella fattispecie posta al vaglio della Cassazione, la stessa rileva che la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo era stata regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del Condominio, sicché anche in assenza dello loro qualità, il collegamento poteva facilmente evincersi dal contenuto dell'atto notificato.
Perciò, la costituzione del Condominio ha sanato, senza ombra di dubbio, i vizi della notifica, e, per completezza, anche il Tribunale di prime cure aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente vi aveva provveduto nei termini assegnati dal giudice, a prescindere dalla decorrenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche la notificazione di un atto processuale effettuata a soggetto o in luoghi non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla, e, come tale, sanabile con rinnovazione (Cass. civ. sez. II, 08 marzo 2019, n. 6743)
Concludendo la disamina dell'ordinanza emessa dagli ermellini, va affermato che alcun anomalia ha interessato il procedimento notificatorio in corso, sicché il notificante non era tenuto a nessun onere di riattivazione.
In conclusione, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbiti glia altri, e per l'effetto cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
