La notifica del decreto ingiuntivo al familiare rinvenuto nell'abitazione del destinatario può essere valida anche in assenza di convivenza anagrafica; per escluderla occorre dimostrare che la presenza del consegnatario fosse soltanto occasionale e momentanea. Sul piano processuale, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. resta inammissibile quando l'ingiunto non prova che proprio l'irregolarità denunciata gli abbia impedito di conoscere in tempo il monitorio e di reagire tempestivamente.
In questa linea si colloca la Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 431 del 27 marzo 2026, che ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal garante di una società debitrice, valorizzando sia la regolarità della notificazione a persona di famiglia sia, in ogni caso, la successiva conoscenza del decreto desumibile da due raccomandate della banca.
La vicenda
L'appellante aveva proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti quale garante della società debitrice principale. A fondamento dell'iniziativa deduceva l'irregolarità della notifica del monitorio, eseguita al figlio asseritamente non convivente, e sosteneva di avere appreso dell'esistenza del titolo soltanto in epoca successiva, dopo una richiesta di chiarimenti relativa all'iscrizione di ipoteca giudiziale.
L'istituto di credito resisteva eccependo, da un lato, la regolarità della notificazione e, dall'altro, la prova della conoscenza dell'ingiunzione da parte dell'opponente, desumibile da due lettere raccomandate inviate nel 2013 e nel 2014, una delle quali ricevuta personalmente, entrambe contenenti un espresso riferimento al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione. In appello il garante insisteva sulla mancata ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare la non convivenza con il figlio e i cattivi rapporti personali fra i due; ribadiva inoltre che le missive bancarie, per la sola indicazione dell'acronimo "D.I.", non sarebbero state idonee a renderlo consapevole del contenuto del provvedimento. Veniva poi riproposta la censura fondata sull'art. 7 l. n. 890/1982, assumendo che l'agente postale avrebbe dovuto inviare una raccomandata informativa dell'avvenuta consegna dell'atto al familiare.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello con una motivazione costruita su due piani convergenti.
Il primo riguarda la validità della notificazione a persona di famiglia. Il Collegio ha richiamato il principio, già consolidato in Cassazione, secondo cui "La consegna a persona di famiglia non postula il requisito della convivenza familiare con il destinatario dell'atto, restando sufficiente la sussistenza di un vincolo di parentela che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario". Ne consegue che la notificazione eseguita presso l'abitazione del destinatario al familiare ivi reperito resta valida, salvo che il destinatario dimostri che quella presenza fosse del tutto occasionale e momentanea.
Da qui il secondo passaggio, altrettanto decisivo: "è posto a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo". Per la Corte, dunque, il certificato di residenza del figlio e la prova che egli lavorasse e risiedesse in altra città non bastavano a escludere una presenza non occasionale o una convivenza temporanea. Allo stesso modo, i cattivi rapporti tra padre e figlio sono stati ritenuti irrilevanti nei confronti del creditore notificante.
Il ragionamento della Corte non si arresta però alla regolarità formale della notifica. In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il Collegio ribadisce che "non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo la prova, da parte dell'opponente, che a causa di quella irregolarità non abbia avuto conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione". È quindi necessario allegare e provare circostanze specifiche che abbiano reso oggettivamente impossibile prendere cognizione dell'atto.
Su questo versante la decisione è netta. Le raccomandate del 24 settembre 2013 e dell'8 aprile 2014 contenevano un riferimento esplicito all'apertura di credito in conto corrente e al "D.I. n. 1192/92 emesso dal Presidente del Tribunale di Cosenza il 17 settembre 1992". La Corte ha ritenuto priva di pregio l'obiezione sull'asserita incomprensibilità dell'acronimo, valorizzando anche il ruolo rivestito dall'appellante nella società debitrice principale, della quale era stato socio di maggioranza e componente dell'organo amministrativo con poteri di firma. In questa prospettiva, già prima del deposito dell'opposizione l'ingiunto disponeva di elementi idonei a conoscere l'esistenza e il contenuto essenziale del decreto.
È stata infine disattesa anche la censura sull'art. 7 l. n. 890/1982. La Corte ha ricordato che l'obbligo di invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma di tale disposizione, introdotto dal d.l. n. 248/2007, opera solo per le notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008. La vicenda, invece, si colloca rispetto a una notificazione del 1992; sicché quel meccanismo non era applicabile ratione temporis.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., ord. n. 11228/2021: la consegna a persona di famiglia non richiede la convivenza anagrafica; il destinatario che neghi di avere ricevuto l'atto deve provare il carattere del tutto occasionale della presenza del familiare nell'abitazione.
- Cass., ord. n. 6165/2020: ai fini dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non basta il vizio della notificazione del decreto ingiuntivo, essendo necessaria la prova che tale vizio abbia impedito la tempestiva conoscenza dell'atto e la proposizione dell'opposizione.
- Cass., n. 18716/2018: la nozione di persona di famiglia di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c. comprende anche i parenti non conviventi, purché reperiti nell'abitazione del destinatario e legati da un rapporto tale da far presumere la pronta consegna dell'atto; la diversa residenza anagrafica non è decisiva.
- Cass., n. 6345/2013: l'avviso raccomandato previsto dall'art. 7, sesto comma, l. n. 890/1982, introdotto dal d.l. n. 248/2007, si applica soltanto alle notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008.
- Trib. Roma, 7 dicembre 2021, n. 19068: in tema di opposizione tardiva, il vizio di notifica non è sufficiente se l'ingiunto non dimostra la mancata tempestiva conoscenza del decreto; la parte opposta può contrastare la domanda provando una conoscenza anteriore dell'atto.
- Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012: nella notificazione postale ex art. 8 l. n. 890/1982, quando il plico non viene consegnato per temporanea assenza del destinatario o per mancanza di persone idonee, il perfezionamento richiede la prova dell'avviso di ricevimento della CAD; si tratta di fattispecie diversa dalla consegna a persona di famiglia, utile a delimitare il perimetro del principio qui applicato.
Considerazioni conclusive
Il principio che esce rafforzato è lineare: la consegna dell'atto a persona di famiglia reperita nell'abitazione del destinatario resta valida anche senza convivenza anagrafica, e l'opposizione tardiva non può fondarsi sul solo richiamo al vizio formale della notificazione se manca la prova che proprio quel vizio abbia impedito la tempestiva conoscenza del decreto.
Su entrambi i piani la decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente. Cass. n. 11228/2021 e Cass. n. 18716/2018 consolidano la presunzione di conoscenza derivante dal rapporto di parentela e dalla presenza del familiare nell'abitazione, mentre Cass. n. 6165/2020, in linea con Trib. Roma n. 19068/2021, esige che l'opponente alleghi e dimostri un effettivo nesso causale tra l'irregolarità denunciata e l'impossibilità di proporre opposizione nei termini; in tal senso v. anche opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. La motivazione catanzarese applica con rigore proprio questo criterio, ritenendo insufficienti la diversa residenza del figlio, i dissidi familiari e le contestazioni generiche sulle comunicazioni successive, a fronte di raccomandate che richiamavano in modo specifico il decreto.
Il quadro si precisa ulteriormente se lo si confronta con Cass. SS.UU. n. 10012/2021, che impone un onere probatorio più rigoroso nella diversa ipotesi di mancata consegna del plico e deposito presso l'ufficio postale: lì viene in rilievo la prova dell'avviso di ricevimento della CAD, perché non vi è alcuna consegna a un soggetto astrattamente idoneo a trasmettere l'atto al destinatario; su questo versante, può vedersi anche perfezionamento della notifica a mezzo posta. Proprio questa differenza aiuta a comprendere perché, nel caso della consegna al familiare, il baricentro si sposti dalla convivenza anagrafica alla concreta prova della presenza meramente occasionale.
Resta infine il profilo temporale dell'art. 7 l. n. 890/1982: l'avviso postale successivo alla consegna a persona diversa dal destinatario non può essere preteso per notifiche anteriori al 28 febbraio 2008. In questa prospettiva, la decisione conferma una lettura coerente sia del regime applicabile ratione temporis sia del riparto dell'onere probatorio, con una soluzione che nega l'opposizione tardiva quando l'ingiunto, pur contestando la notifica originaria, risulti comunque posto in condizione di conoscere il decreto. Per un approfondimento sui profili della notifica postale del decreto ingiuntivo, v. anche notifica del decreto ingiuntivo per posta.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
