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Non si può imporre ai condomini l'uso di un modulo excel predisposto dall'amministratore per l'accesso ai documenti condominiali

L'assemblea condominiale non può imporre schemi rigidi per le richieste di documenti: eventuali moduli o facsimili sono ammessi solo come supporto.

CondominioWeb Lex AI 
28 Nov. 2025

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.10530 del 15 novembre 2025 resa nella causa iscritta al n. 10205/2025, ha ritenuto illegittima una deliberazione con cui l'assemblea condominiale imponeva ai partecipanti l'utilizzo di un modulo excel predisposto dall'amministratore per la richiesta di copia della documentazione condominiale.

Tale onere non trova fondamento nelle norme che regolano il diritto di accesso dei partecipanti alla gestione comune e si traduce in una limitazione illegittima dell'esercizio di tale diritto.

La vicenda

La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione, da parte di un condomino, della deliberazione assembleare adottata il 10 febbraio 2025, con la quale era stato stabilito che "il condomino richiedente o chi ne ha diritto dovrà allegare alla richiesta copie un elenco dettagliato dei singoli documenti chiesti su foglio di excel predisposto dall'amministratore".

La stessa delibera prevedeva inoltre che la sede per la visione dei documenti fosse quella dell'amministratore e che, in caso di richiesta di copia cartacea, le spese vive delle fotocopie sarebbero state addebitate al condomino richiedente sulla successiva rata condominiale, con custodia dello scontrino fiscale da parte dell'amministratore e successivo inoltro in copia al condomino unitamente alla corrispondenza.

L'assemblea aveva anche fissato il termine massimo di 60 giorni per l'evasione delle richieste di documenti da parte dell'amministratore. Successivamente all'instaurazione del giudizio, l'assemblea ha revocato in autotutela la deliberazione impugnata nella parte relativa all'obbligo di utilizzo del modulo excel e al termine per l'evasione delle richieste.

La decisione

A seguito della revoca della delibera opposta, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha regolamentato le spese applicando il principio della soccombenza virtuale. Ai fini di tale valutazione, il Tribunale ha esaminato nel merito la legittimità della delibera, evidenziando che:

"La deliberazione qui opposta e poi revocata, era illegittima: si imponeva ai condomini di utilizzare, per richiedere copia della documentazione condominiale, un modulo excel predisposto dall'amministratore, stabilendo un onere non previsto dagli artt. 1129.2 cc e 1130 bis.1 cc che consentono l'accesso dei condomini alla documentazione condominiale.

Solo per questo, la deliberazione impugnata era illegittima: perché imponeva ai condomini un onere non previsto dalle norme che riconoscono il diritto di accesso alla documentazione condominiale, e di richiederne copia senza dover rispettare alcuna specifica formalità; e ciò è sufficiente a ritenere che, se la deliberazione non fosse stata revocata dall'assemblea, sarebbe stata annullata."

Il Tribunale ha inoltre sottolineato come qualsiasi errore nell'utilizzo del modulo avrebbe potuto legittimare l'amministratore a rifiutare il rilascio delle copie richieste dal condomino, negando così un diritto riconosciuto dalla legge:

"Si pensi ad un qualunque errore del condomino nell'utilizzare o meno il modulo excel: in base alla deliberazione, l'amministratore sarebbe stato legittimato a rifiutare il rilascio delle copie, negando il diritto attribuito al condomino dalle norme citate."

La revoca deliberata in corso di causa non ha quindi escluso la condanna del condominio alle spese di lite e di mediazione, essendo emersa la verosimile fondatezza dell'opposizione alla delibera originaria.

I riferimenti giurisprudenziali

Nella motivazione vengono richiamati gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis, comma 1, c.c., i quali disciplinano rispettivamente l'obbligo dell'amministratore di comunicare ai condomini il luogo ove sono conservati i registri condominiali e il diritto dei partecipanti di accedere ai documenti giustificativi delle spese ed estrarne copia a proprie spese.

Il giudice valorizza il dato normativo secondo cui il diritto di accesso alla documentazione condominiale - e di ottenerne copia - deve poter essere esercitato senza il rispetto di specifiche formalità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge.

Ne deriva che l'assemblea non può introdurre oneri procedurali ulteriori, tali da subordinare l'esercizio del diritto di accesso al rispetto di moduli o schemi predisposti dall'amministratore e privi di base normativa.

La pronuncia si inserisce nell'orientamento che riconosce all'accesso alla documentazione giustificativa un contenuto tendenzialmente pieno, suscettibile di essere organizzato quanto alle modalità pratiche, ma non compresso mediante adempimenti formali non previsti dall'ordinamento.

Considerazioni conclusive

Il principio affermato dal Tribunale è chiaro nel caso concreto esaminato: l'assemblea non può imporre, per l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione condominiale, formalità aggiuntive - come la compilazione obbligatoria di un modulo excel predisposto dall'amministratore - che si traducano in un onere non previsto dagli artt. 1129, comma 2, e 1130-bis, comma 1, c.c.. Ogni restrizione o aggravio procedurale privo di fondamento normativo o regolamentare integra una limitazione illegittima del diritto di accesso riconosciuto ai singoli partecipanti.

I soli limiti all'esercizio del diritto di accesso restano quelli derivanti dai doveri di buona fede e correttezza: eventuali modalità organizzative (quali la concordanza su data e orario, o la predisposizione di facsimili non vincolanti) sono ammissibili se funzionali a una gestione ordinata dell'amministrazione, purché non si traducano in un ostacolo all'ottenimento della documentazione richiesta.

In conclusione: una deliberazione assembleare che subordini il rilascio della documentazione contabile all'utilizzo esclusivo di uno specifico modulo, non previsto dalla legge, eccede i limiti dell'autonomia dell'assemblea ed è suscettibile di annullamento su iniziativa degli interessati.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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