Tra i modi di acquisto del diritto di servitù vi sono quello per usucapione, con l'utilizzo ventennale del fondo e quello per destinazione del padre di famiglia. A tale proposito l'articolo 1062 c.c. dispone che la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. L'art.1061 c.c., invece, stabilisce che le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Requisito necessario per poter acquistare o far riconoscere la servitù per destinazione del padre di famiglia è quindi quello della sua apparenza, ossia visibilità attraverso opere permanenti.
A tale proposito merita di essere presa in considerazione una recente decisione della seconda sezione della Suprema Corte (ordinanza 24 settembre 2024 n. 25493).
Fatto e decisione
Il proprietario di un appartamento al terzo piano di un palazzo, citava davanti al Tribunale la proprietaria dell'appartamento al piano superiore, sostenendo di aver scoperto durante alcuni lavori di ristrutturazione della controsoffittatura, tubature di scarico del bagno dell'appartamento della convenuta e una botola di ispezione quadrata.
L'attore era convinto che la convenuta non avesse alcun diritto di mantenere le tubature e la botola e, conseguentemente, pretendeva che la vicina fosse condannata alla rimozione delle une e dell'altra.
La convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza del proprio diritto di servitù, sorto per destinazione del padre di famiglia, a mantenere le opere ove si trovavano. Il Tribunale dava torto all'attore, accogliendo la domanda riconvenzionale.
La Corte di Appello - che confermava la sentenza di primo grado - accertava, in forza di documenti e di testimonianze, la presenza dei tubi e del pozzetto fino dai tempi in cui i due appartamenti appartenevano alle stesse proprietarie.
Il soccombente ricorreva in cassazione, lamentando, in primo luogo, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1061 e 1062 c.c.; secondo il ricorrente tali norme non riguardavano il problema in questione in quanto le tubazioni e il relativo pozzetto di ispezione non erano visibili dal suo appartamento ma solo da quello della vicina.
Con il secondo motivo lo stesso ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione violazione degli articoli 1061 e 1062 c.c. per avere la Corte di appello erroneamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dei suddetti articoli, sostenendo la presenza delle tubazioni e del relativo pozzetto in epoca antecedente al momento in cui i due appartamenti aveva cessato di appartenere alle originarie proprietarie. La Cassazione ha ancora una volta ha dato torto all'attore. I giudici supremi hanno evidenziato come la Corte di Appello, in relazione all'accertamento di uno stato di fatto anteriore e non contestuale alla cessazione della appartenenza dei due appartamenti al medesimo proprietario, abbia ritenuto integrati i presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Come ha ricordato la Suprema Corte, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici di merito a cui resta riservato il diritto di valutare le prove, controllarne attendibilità e scegliere tra essere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti della discussione.
In ogni caso ha precisato che una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, "in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo (fondo) in occasione dello svolgimento di lavori edili".
Considerazioni conclusive
Tra i modi di acquisto del diritto di servitù vi sono quello per usucapione, con l'utilizzo ventennale del fondo e quello per destinazione del padre di famiglia. L'art. 1061 c.c. prevede che possano acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti, cioè quelle caratterizzate da segni esteriori univocamente rivelatori dell'esistenza della servitù.
Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza è dunque necessaria la presenza di una situazione di fatto oggettiva che renda evidente l'assoggettamento di un fondo a un altro, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù.
In quest'ottica, in giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1794; Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021, n. 11834).
Si ricorda che la tubatura idrica di proprietà comune o del vicino condomino, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente costituisce senz'altro un'opera oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente, in occasione di lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente, rivela, per struttura e consistenza, l'onere che grava sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro (Cass. civ., sez. II, 08/06/2017, n. 14292).
