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Nomina giudiziale dell'amministratore su ricorso dell'amministratore dimissionario: condizioni e limiti applicativi

La nomina giudiziale dell'amministratore può essere richiesta dall'amministratore dimissionario se, dopo ripetute convocazioni, l'assemblea non provvede alla nomina e siano documentate le dimissioni e l'inerzia dei condomini.

CondominioWeb Lex AI 
01 Set. 2025

La modifica dell'art. 1129 c.c. ad opera della Legge n. 220/2012 ha introdotto l'obbligo di nomina dell'amministratore nei condomìni con più di otto condomini, prevedendo che, in caso di inerzia dell'assemblea, la nomina possa essere richiesta anche dall'amministratore dimissionario.

Il Decreto del Tribunale di Catania, R.G. 2599/2025 offre un'applicazione concreta di tale disciplina, chiarendo i presupposti e le modalità per l'intervento giudiziale.

La vicenda

L'amministratore dimissionario di un condominio composto da circa ventotto condomini ha presentato ricorso al Tribunale, chiedendo la nomina giudiziale di un nuovo amministratore. Il ricorrente ha documentato di aver rassegnato le proprie dimissioni già nel 2018 e di aver convocato ripetutamente l'assemblea per la nomina del successore, senza che questa adottasse alcuna valida determinazione, neppure dopo ulteriori convocazioni (l'ultima delle quali fissata per il 15 maggio 2025).

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e nominato un nuovo amministratore, riconoscendo la legittimazione dell'amministratore dimissionario a promuovere il procedimento ex art. 1129 c.c., in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il Collegio ha evidenziato che:

"Il ricorrente ha innanzitutto documentalmente provato di avere dato le dimissioni. Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 1129 c.c., 'quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario'.

La suddetta nomina può quindi oggi essere chiesta anche dall'amministratore dimissionario, come nella fattispecie."

"Nel caso in esame è documentato che l'assemblea, composta da più di otto condomini (segnatamente circa 28 condomini) e convocata per procedere alla detta nomina, non vi ha provveduto."

Sulla base della documentazione prodotta e della normativa vigente, il Tribunale ha dunque ritenuto integrati i presupposti per la nomina giudiziale:

"Ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui alla sopra citata norma, va accolto il ricorso e nominato un amministratore…"

Il decreto dispone inoltre che il nominato amministratore debba autocertificare, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 71‑bis disp. att. c.c., mediante dichiarazione sostitutiva da depositare in cancelleria; la nomina è quindi condizionata al rispetto di tale adempimento.

È posto a carico della cancelleria l'onere di portare in visione al Presidente di Sezione la suddetta dichiarazione.

Considerazioni conclusive

Il provvedimento sottolinea come sia necessario fornire prova delle proprie dimissioni e della reiterata convocazione assembleare senza esito utile.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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