Per alcune controversie l'amministratore ha la possibilità di agire ovvero resistere in giudizio autonomamente, cioè senza autorizzazione dell'assemblea.
In generale può dirsi che la legittimazione attiva e passiva autonoma dell'amministratore condominiale coincide con le attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c.
Ebbene, cosa accade se l'amministratore nomina un avvocato senza consultare l'assemblea prima di conferirgli il mandato?
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che rientra tra le funzioni tipiche dell'amministratore anche quella di conferire la delega al legale per difendere il condominio, ad esempio resistendo all'impugnazione fatta da un condomino ad una delibera assembleare.
Partendo da tale principio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una recente sentenza, n. 3502 del 27 settembre 2024, ha ribadito che un'eventuale delibera relativa al conferimento di mandato ad un avvocato al fine di costituirsi in giudizio nelle cause aventi ad oggetto questioni rientranti nelle specifiche attribuzioni dell'amministratore, costituisce un mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore con conseguente carenza di interesse all'impugnazione della relativa delibera da parte del condomino.
Fatto e decisione
Un condomino citava in giudizio il Condominio al fine di ottenere la declaratoria di invalidità di una delibera assembleare per essere stata adottata a maggioranza e non con il consenso di tutti i condomini, in violazione dell'art. 1136 cc.
La deliberazione impugnata aveva ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore di condominio di ratificare il mandato conferito ad un avvocato per la costituzione nel giudizio di appello attinente ad una controversia inerente beni a servizio della sola scala D del Condominio, nonché all'integrazione del relativo fondo spese.
Si costituiva in giudizio il Condominio deducendo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse e/o difetto di legittimazione attiva dell'attore e/o conflitto di interessi facendo rilevare che con la richiamata delibera esso attore, condomino della scala D, era stato esentato da qualsivoglia addebito di spesa.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo accertata la carenza di interesse ad agire in capo all'attore ossia all'impugnazione della delibera da parte del predetto per diversi motivi: 1) perché il condomino che abbia partecipato all'assemblea non può impugnare per vizio di convocazione atteso che la partecipazione all'assemblea, pur in mancanza di convocazione, sana il vizio (Cass. Civ. n. 23903/2016) né è legittimato ad impugnare la delibera per omessa convocazione di altri condòmini; 2) perché rientrando la materia oggetto di giudizio nelle attribuzioni proprie dell'amministratore, questi non aveva necessità di ottenere delibera autorizzativa da parte della compagine condominiale né per la costituzione in giudizio né per la scelta del legale incaricato della difesa; 3) perché l'attore era stato esentato da qualsiasi addebito di spesa.
Considerazioni conclusive
Per lo svolgimento della sua funzione, l'amministratore ha per legge la rappresentanza dei partecipanti alla comunione e può agire e resistere in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi.
Ne deriva che per tutte le azioni (attive e passive) riguardanti le attribuzioni elencate dall'art. 1130 c.c., ed in generale quelle che fanno riferimento ad attribuzioni dell'amministratore, quest'ultimo può agire in giudizio autonomamente, nominando un legale di fiducia della compagine.
In tal senso, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8309 del 2015 ha chiarito che «in tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso» (cfr. anche Cass. n. 1451 del 2014; Cass. n. 27292 del 2005).
Anche con l'ordinanza n. 7884 del 19 marzo 2021 la Suprema Corte è tornata sul tema precisando che «deve riconoscersi all'amministratore il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente all'osservanza dei limiti fissati dell'art. 1102 cod. civ. In tale ipotesi, l'interesse, di cui l'amministratore domanda la tutela, è un interesse comune, in quanto riguarda la disciplina dell'uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun partecipante assicura il miglior godimento di tutti».
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dunque, l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3 non necessita di alcuna autorizzazione assembleare.
Un'eventuale delibera in tal senso avrebbe il solo significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore (cfr. Cass., Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; Cass., Sez. 2, 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass., Sez. 2, 26 novembre 2004, n. 22294).
La natura di mero assenso esclude la sussistenza di un interesse ad agire, e nello specifico ad impugnare la delibera, da parte del ricorrente poiché l'eventuale annullamento della stessa, non avente carattere decisorio, non avrebbe effetto alcuno (Trib. Grosseto 9 luglio 2016 n. 520; Cass. Civ. n. 23903/2016).
In altre parole, l'impugnazione della delibera relativa alla ratifica della nomina di un avvocato di fiducia dell'amministratore per le cause rientranti nell'ambito delle sue attribuzioni risulta carente dell'interesse ad agire del condomino poiché l'amministratore può nominare un difensore senza chiedere l'autorizzazione dell'assemblea.
