Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

No alla convocazione dei condomini via WhatsApp

Gli avvisi relativi allo svolgimento delle assemblee condominiali devono essere inviati nelle forme prescritte dall'art. 66 Disp. att. c.c.

Avv. Gianfranco Di Rago 
29 Ott. 2024

Non è valido l'avviso di convocazione assembleare comunicato via WhatsApp, anche se la riunione è autoconvocata dai condomini stessi per la nomina del nuovo amministratore. L'art. 66 disp. att. c.c. individua le forme attraverso le quali detto avviso deve essere portato a conoscenza degli aventi diritto (raccomandata, pec, consegna a mani e fax) e la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che detto elenco debba considerarsi tassativo.

Lo ha ribadito il Tribunale di Avellino nella recente sentenza n. 1705, depositata lo scorso 8 ottobre 2024.

Fatto e decisione

Nella specie un condomino impugnava una deliberazione condominiale, contestando di non essere stata convocata all'assemblea straordinaria nella quale la medesima era stata assunta. La stessa asseriva, infatti, di non aver mai ricevuto il relativo avviso di convocazione e che l'assemblea si era quindi tenuta illegittimamente, in mancanza di regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, con violazione dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si costituiva in giudizio il condominio, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che i condomini dello stabile avevano proceduto legittimamente all'autoconvocazione dell'assemblea condominiale per la nomina del nuovo amministratore, avvalendosi del modulo predisposto e consegnato a uno di loro dall'amministratore dimissionario.

Nello specifico, veniva rilevato che uno dei condomini, dopo aver ricevuto dall'amministratore dimissionario l'avviso per la convocazione assembleare, aveva provveduto a inoltrarlo a tutti gli altri condomini a mezzo dell'applicativo di messaggistica WhatsApp.

Il condominio riteneva dunque che l'avviso era stato regolarmente comunicato a tutti i condomini e che le censure sollevate dalla controparte sulla regolarità della convocazione erano del tutto pretestuose e finalizzate soltanto a contrastare la nomina del nuovo amministratore.

A ogni modo, il condominio rilevava anche che la delibera impugnata era stata di fatto sostituita da una successiva delibera avente medesimo oggetto di quella in contestazione.

Il Tribunale di Avellino ha preliminarmente rilevato che l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere notificato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La finalità dell'avviso, dunque, è quella di informare i condomini sul luogo, la data e l'ora dell'incontro convocato dall'amministratore per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

Ciò per consentire agli stessi di partecipare consapevolmente e informati alla riunione, in modo da poter essere preparati adeguatamente per discutere le varie questioni.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Al riguardo, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che l'elenco in questione sia tassativo e non si possa estendere ad altre forme non previste dalla legge.

Il Tribunale ha quindi evidenziato che la comunicazione a tutti i condomini è cruciale per la regolare costituzione dell'assemblea e che l'omissione della convocazione è causa di annullabilità delle decisioni prese dall'assemblea stessa.

Considerazioni conclusive

A quanto sopra il Tribunale di Avellino ha aggiunto che le comunicazioni via WhatsApp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria, non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell'assemblea condominiale.

Per tale motivo il Giudice ha ritenuto che nella specie non vi fosse in atti la prova della rituale convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto le comunicazioni intervenute tra i condomini con l'applicativo di messaggistica WhatsApp sono da considerarsi inidonee a determinare la regolare convocazione della stessa.

La sentenza in commento ribadisce quindi che le uniche modalità di invio che rendono certa e opponibile la convocazione assembleare sono quelle previste dall'art. 66 disp. att. c.c.. E' utile aggiungere che nella specie l'assemblea condominiale si era comunque successivamente e regolarmente costituita per deliberare nuovamente sulla questione oggetto della deliberazione impugnata, ovvero la nomina del nuovo amministratore.

Quanto sopra, come dichiarato dal Giudice, aveva quindi fatto venire meno la materia del contendere, con conseguente pronuncia limitata alla condanna alle spese processuali.

A tal proposito il Tribunale ha osservato che per la configurabilità della cessazione della materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido.

Inoltre, come pure evidenziato dalla sentenza, neppure rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente riunione, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né a disporne la sostituzione.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento