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Il motociclista cade a causa del telo di protezione dell'impalcatura condominiale: il condomino non è responsabile

Il risarcimento per il sinistro causato dal telo distaccato dal ponteggio richiede di distinguere tra custodia della struttura e mera qualità di committente dei lavori.

CondominioWeb Lex AI 
27 Mar. 2026

Quando il danno a un terzo deriva dal distacco del telo di protezione di un'impalcatura installata per lavori condominiali, la responsabilità non si trasferisce automaticamente sul condominio che ha commissionato l'opera. Occorre distinguere tra chi aveva la custodia o la disponibilità materiale della struttura da cui è provenuto il danno e il committente che si sia limitato ad affidare i lavori a un'impresa autonoma. In questa linea si colloca il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 733 del 13 marzo 2026, che ha condannato in solido le società coinvolte nell'allestimento e nella gestione dell'impalcatura ed ha invece escluso la responsabilità del condominio committente.

La sola esistenza dell'appalto non basta, dunque, né a far ricadere sempre il danno sul condominio, né a liberare automaticamente chi aveva in concreto il controllo della cosa che ha provocato l'evento. Il punto decisivo resta l'accertamento del nesso causale con la cosa in custodia e, sul versante del committente, la verifica di specifici presupposti di corresponsabilità.

La vicenda

Un motociclista conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale verificatosi di notte durante lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato. Secondo la prospettazione attorea, la caduta era stata provocata dal distacco di una rete o telo di protezione collegato all'impalcatura installata per il cantiere.

Il condominio si costituiva contestando la domanda e chiamava in causa, da un lato, la società proprietaria dell'impalcatura fissa noleggiata per i lavori e, dall'altro, la società appaltatrice incaricata dell'intervento. Nel corso del giudizio veniva escussa prova testimoniale; il teste oculare confermava la dinamica del sinistro, riferendo che il telo bianco comparve improvvisamente e si infilò nella ruota anteriore dello scooter, provocando la caduta del conducente.

La decisione

Il Tribunale ha anzitutto ritenuto provato il fatto storico dell'incidente nei termini allegati dall'attore. Sul punto, la motivazione è netta: "l'incidente per cui è lite si è verificato nei termini allegati dall'attore a causa della caduta di un telo bianco sulla strada". L'accertamento del nesso causale tra il distacco del telo e le lesioni subite dal motociclista costituisce il fondamento dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Il giudice richiama poi il principio espresso da Cass. civ., 7 maggio 2024, n. 12456, riportandolo quasi integralmente: "qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltanto il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i lavori; mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile".

Applicando questo criterio, il Tribunale ha affermato la responsabilità solidale delle due società chiamate in causa, rilevando che nessuna prova liberatoria era stata da esse offerta. La condanna è stata pronunciata per l'importo di euro 9.207,98, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, sulla base della documentazione sanitaria e della valutazione del danno biologico, dell'inabilità temporanea totale e parziale, delle spese mediche e del danno morale.

Diversa, invece, la posizione del condominio. Il giudice ha escluso che, nel caso concreto, potesse essergli addebitata una corresponsabilità per il solo fatto di avere commissionato i lavori. La motivazione si innesta sul tradizionale principio per cui, in tema di appalto, l'appaltatore, per la sua autonomia organizzativa e gestionale, è di regola l'unico responsabile dei danni provocati a terzi nell'esecuzione dell'opera; una concorrente responsabilità del committente può emergere soltanto in presenza di specifiche violazioni di cautele ex art. 2043 c.c. o di ulteriori presupposti puntualmente individuati dalla giurisprudenza.

Il Tribunale richiama, in particolare, le ipotesi in cui il committente può essere chiamato a rispondere: quando, venuto a conoscenza dell'abbandono del cantiere o della sospensione dei lavori, non adotti le precauzioni necessarie a evitare danni a terzi; oppure quando non vi sia stato un effettivo trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile o sull'area interessata dai lavori, con permanenza in capo al committente dell'obbligo di custodia e vigilanza. Nella vicenda decisa, il giudice ha accertato che nessuna di tali circostanze risultava provata; per questo ha compensato le spese nei rapporti con il condominio e ha concentrato la condanna risarcitoria sulle due società.

La pronuncia, letta con attenzione, evita due semplificazioni opposte. Da un lato, non considera il condominio automaticamente responsabile per ogni danno verificatosi durante i lavori; dall'altro, non consente ai soggetti che avevano il controllo della struttura da cui il danno è provenuto di sottrarsi alla responsabilità limitandosi a richiamare l'esistenza del contratto di appalto.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., 7 maggio 2024, n. 12456 - Il terzo danneggiato deve provare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita; il custode o possessore interessato dall'appalto si libera solo dimostrando il caso fortuito, anche attraverso la prova di una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile.
  • Cass. civ., 22 gennaio 2016, n. 1234 - In tema di appalto, l'appaltatore resta di regola unico responsabile dei danni a terzi derivanti dall'esecuzione dell'opera; il committente risponde se ricorrono culpa in eligendo, violazione di specifiche regole cautelari o ingerenza tale da ridurre l'appaltatore a nudus minister.
  • Cass. civ., 18 giugno 2010, n. 14443 - Il committente può essere corresponsabile quando, avendo conoscenza dell'abbandono del cantiere o della sospensione dei lavori, ometta di adottare le cautele necessarie per evitare pregiudizi ai terzi.
  • Cass. civ., ord. 26 settembre 2022, n. 27989 - Se l'appalto non comporta il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul bene, il committente conserva custodia e vigilanza e può rispondere ex art. 2051 c.c.; per un approfondimento, v. il commento all'ordinanza n. 27989/2022.
  • Cass. civ., 17 marzo 2021, n. 7553 - La consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno, di per sé, il dovere di custodia e di vigilanza del committente; la prova liberatoria richiede il fortuito, ossia una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante un controllo adeguato.
  • Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23442 - L'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non eliminano la qualità di custode della cosa in capo al committente; per i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto il committente può rispondere ex art. 2051 c.c.
  • Cass. civ., 16 febbraio 2024, n. 4288 - La responsabilità del committente non si fonda sulla sola qualità di proprietario o di appaltante quando il danno derivi in via esclusiva dalle modalità esecutive adottate dall'appaltatore sulla cosa oggetto dei lavori.

Considerazioni conclusive

Nei danni a terzi verificatisi durante lavori appaltati, il criterio di imputazione resta la concreta relazione con la cosa che ha prodotto l'evento oppure, sul diverso piano dell'art. 2043 c.c., la prova di una specifica condotta colposa del committente. La linea seguita è coerente con Cass. n. 12456/2024, Cass. n. 7553/2021, Cass. n. 23442/2018 e Cass. n. 27989/2022, che mantengono ferma la possibile responsabilità del committente-custode quando il danno provenga dalla cosa oggetto dell'appalto e non sia provato il fortuito; sul punto v. anche la permanenza della custodia del committente.

Resta però altrettanto fermo il limite segnato dagli arresti che valorizzano l'autonomia dell'appaltatore: Cass. n. 1234/2016 e Cass. n. 14443/2010 riconducono al committente una responsabilità per fatto proprio solo in presenza di ingerenza, scelta negligente dell'impresa o omissione di cautele doverose; in chiave ulteriormente delimitativa, Cass. n. 4288/2024 esclude la responsabilità del committente quando l'evento dipenda esclusivamente dalle modalità esecutive adottate dall'appaltatore sulla cosa affidata ai lavori. In tal senso v. la distinzione tra danno da attività e danno da cosa in custodia.

Nel caso deciso, il telo proveniva dall'impalcatura gestita dalle società convenute e non sono emersi né un persistente potere di fatto del condominio su quella struttura né specifiche condotte colpose del committente. Per questa ragione la condanna è stata concentrata sui soggetti che avevano il governo del ponteggio, mentre il condominio è rimasto estraneo all'obbligazione risarcitoria.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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