Le tutele previste per l'utente moroso del servizio idrico pubblico non si applicano ai rapporti privatistici interni al condominio: la sospensione della fornitura resta legittima, salvo che l'interessato provi uno stato di indigenza idoneo a giustificare l'erogazione minima del servizio. È questo l'interessante principio affermato dal Tribunale di Modena nella sentenza n. 211 del 20 febbraio 2026.
La vicenda
La vicenda trae origine dalla grave e prolungata morosità di un condomino, proprietario di un appartamento, il quale risultava debitore di una somma rilevante per spese condominiali non pagate, già oggetto di decreto ingiuntivo e successivo precetto. La situazione debitoria, invece di stabilizzarsi, si era ulteriormente aggrava durante la gestione, fino a generare un debito totale di oltre tredicimila euro, con effetti immediati sulla capacità del condominio di pagare i fornitori di acqua e riscaldamento.
Per scongiurare il rischio concreto che l'intero stabile potesse subire l'interruzione delle forniture essenziali, l'amministratore si rivolgeva al Tribunale, chiedendo di essere autorizzato a sospendere, nei confronti del condomino moroso, l'erogazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, quali acqua calda e fredda e gas per il riscaldamento, anche mediante accesso all'unità immobiliare qualora necessario per ragioni tecniche. Il moroso, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale ha quindi esaminato la domanda alla luce dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 3, norma che attribuisce all'amministratore il potere di sospendere i servizi comuni separabili quando la morosità del condomino si protragga per almeno un semestre.
Il giudice di primo grado ha ricordato come la riforma del 2012 abbia eliminato la necessità di una preventiva autorizzazione assembleare o regolamentare, configurando un vero e proprio potere-dovere dell'amministratore, esercitabile senza ricorrere al giudice, salvo il caso in cui sia necessario intervenire all'interno della proprietà esclusiva del condomino inadempiente.
La decisione
Il Tribunale di Modena ha chiaramente sottolineato come il carattere essenziale del servizio non possa prevalere automaticamente sul diritto del condominio a non farsi carico indefinitamente della morosità del singolo. Il giudice modenese ha osservato che il legislatore, nel formulare l'art. 63 disp. att. c.c., non ha introdotto alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali e che un'interpretazione costituzionalmente orientata non può spingersi fino a modificare il significato letterale della norma, pena una sostanziale abrogazione del potere di sospensione.
Come ha evidenziato lo stesso giudice, la ratio della disposizione è quella di evitare che la collettività dei condomini debba sopportare i costi derivanti dall'inadempimento di uno solo, con il rischio di subire a propria volta il distacco dei servizi da parte dei fornitori. In ogni caso, a parere del giudice modenese, le tutele previste per gli utenti morosi del servizio idrico non valgono nei rapporti condominiali, mentre solo una provata indigenza potrebbe limitarne la sospensione. Nel caso concreto però mancava ogni prova, anche perché il resistente era contumace.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 63 disp. att. c.c. e ha dichiarato legittima la sospensione dei servizi comuni separabili nei confronti del condomino moroso, precisando che l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale per procedere.
Considerazioni conclusive
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63 disp. att. c.c., comma 3). Il sistema previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. mira a spingere il condomino moroso a pagare rapidamente, consentendo all'amministratore di sospendere i servizi comuni che possono essere fruiti separatamente quando la morosità supera i sei mesi. La riforma del 2012 ha eliminato il precedente limite della necessaria autorizzazione di una norma del regolamento, attribuendo all'amministratore un potere autonomo e immediato. (Per un approfondimento sulla casistica applicativa si segnala Sospensione del condomino moroso dai servizi comuni.)
Il servizio deve essere tecnicamente separabile, così da non incidere sugli altri condomini, e non occorre una delibera assembleare né un'autorizzazione del giudice, salvo che sia necessario accedere alla proprietà esclusiva del debitore.
Secondo una tesi ormai crescente in giurisprudenza, alla quale aderisce anche la sentenza in commento, il legislatore ha previsto una forma di autotutela non vincolata ad alcuna corrispettività tra il servizio sospeso e la natura dei servizi per i quali si verifica la morosità e dunque valevole per i servizi di acqua e gas. Per questa tesi, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente del condomino moroso, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continuerebbe a sostenere i costi delle unità immobiliari del medesimo o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco della fornitura idrica da parte dell'ente fornitore (Trib. Pescara 16 dicembre 2025, n. 1371).
I sostenitori di questa posizione non ignorano, con specifico riferimento alla sospensione per morosità dell'erogazione dei servizi idrici, la speciale normativa di settore dettata dal Dpcm n. 105094 del 2016, normativa che impone alle imprese erogatrici di garantire un quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri di acqua ad abitante al giorno, agli utenti domestici residenti che versano in uno stato di disagio economico.
Tuttavia, secondo la stessa tesi questa normativa ha natura pubblicistica e non privatistica, nel senso che produce effetti solo nel rapporto tra fornitore e utente, e non tra condomino e condominio (Trib. Perugia 20 dicembre 2021 n. 5113).
Anche la sentenza in commento non opera alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali, richiamando la ratio della norma: evitare che la collettività condominiale debba farsi carico indefinitamente dell'inadempimento del singolo. In questa prospettiva, l'unico limite al distacco è la prova concreta di una condizione di indigenza, che deve essere rigorosamente fornita dal condomino moroso e che, nel caso esaminato, è del tutto mancata.
