L'intonaco è un materiale versatile e fondamentale nella costruzione e nella manutenzione degli edifici. La sua funzione principale è quella di proteggere le murature dagli agenti atmosferici, evitando il degrado dei materiali sottostanti e migliorando la durabilità delle strutture.
L'esposizione prolungata agli agenti atmosferici - come pioggia, umidità, basse temperature e inquinamento - incide in modo rilevante sul degrado dei rivestimenti murari degli edifici.
In particolare, l'assorbimento capillare dell'acqua e la conseguente formazione di umidità residua favoriscono processi di disgregazione e distacco dei materiali, accelerando il deterioramento strutturale e compromettendo tanto l'estetica quanto la funzionalità delle facciate dei caseggiati.
Il condominio, in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio, risponde dei danni subiti da terzi a causa della caduta di calcinacci dalla facciata (art. 2051 c.c.).
Tuttavia, il custode- condominio può liberarsi dalla responsabilità dimostrando l'esistenza di un caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile, che può derivare da cause naturali, dal comportamento del danneggiato stesso o da un terzo.
In questo contesto, la diligenza del custode non è rilevante: ciò che conta è la prova dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Il condomino che intende ottenere il risarcimento per danni causati dalla caduta di parti cementizie deve dimostrare il nesso di causalità tra il crollo e il danno fisico subito.
Per dimostrare il danno subito, il condomino può presentare testimoni che abbiano assistito al distacco e ai suoi effetti.
Ad esempio, un vicino o un passante che abbia visto il crollo di parti della facciata e i danni arrecati agli immobili, veicoli o persino alla persona stessa può essere un testimone chiave.
In merito a tale aspetto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Napoli (sentenza n. 3418 del 4 aprile 2025).
Nel caso esaminato, il testimone ha dichiarato di essere consuocero del danneggiato, sollevando così la questione della sua attendibilità.
Il problema principale era stabilire se questo legame familiare influenzasse la sua imparzialità e, di conseguenza, la credibilità della sua testimonianza.
Vicenda e decisione
L'autovettura di un condomino subisce dei danni a causa del crollo di parti cementizie provenienti dalle parti comuni del caseggiato. Il condominio nega ogni responsabilità; di conseguenza il danneggiato si rivolge la Giudice di Pace della sua città, chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di € 1.100,00 come da preventivo lavori di riparazione prodotto in giudizio. Il giudice di primo grado non ha dato ragione all'attore.
Il soccombente ha proposto appello dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, deducendo che nel giudizio di primo grado era stata fornita prova certa del nesso causale tra il bene in custodia e il danno subito, anche attraverso la prova testimoniale raccolta.
Ha inoltre sostenuto che il danno e la sua quantificazione risultavano adeguatamente dimostrati, facendo riferimento al preventivo prodotto in giudizio.
Sulla base di tali elementi, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Napoli ha dato ragione al condomino.
Il giudice partenopeo ha evidenziato che la prova del nesso causale fra lo stato del bene custodito ed il danno è stata fornita con la deposizione del testimone, il quale ha dichiarato di aver visto distaccarsi calcinacci e pietre dalla facciata del palazzo che colpivano l'auto dell'attore. Il testimone ha fatto presente che, per effetto di tale caduta, "l'auto riportò danni al tetto che si ammaccò e si ruppe la vernice", riconoscendo nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice l'autovettura danneggiata ed i danni subiti nell'occasione. Secondo il Tribunale Il fatto che il testimone abbia dichiarato di essere il consuocero dell'attore non comporta, di per sé, una presunzione di inattendibilità.
In ogni caso il giudice ha sottolineato che il condominio non ha fornito prova di un evento integrante fortuito, atto ad escludere la sua responsabilità per l'accaduto, tale non potendo ritenersi il forte vento al quale ha fatto riferimento il testimone nella sua deposizione testimoniale.
Considerazioni conclusive
Nella sentenza in commento è stato chiarito che le dichiarazioni testimoniali non possono essere considerate prive di credibilità unicamente in ragione del vincolo di parentela o affinità con una delle parti, in assenza di ulteriori elementi concreti dai quali il giudice del merito possa desumere una compromissione dell'imparzialità o della veridicità della deposizione.
A tale proposito si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità - o di presunzione di inattendibilità in caso di mancanza di riscontri corroborativi esterni - del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti.
In particolare si è evidenziato che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'articolo 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. civ., sez. II, 14/05/2024, n. 13210).
In ogni caso si sottolinea che il Tribunale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno, basandosi sulle voci del preventivo prodotto in giudizio.
Tuttavia, non ha riconosciuto alcun importo per la sostituzione del tetto dell'autovettura, né per lo smontaggio e montaggio dei pezzi di ricambio, ritenendo che le ammaccature del tettuccio potessero essere riparate manualmente, con successiva riverniciatura del veicolo.
