Secondo l'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, l'avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
In ordine alla individuazione del luogo di riunione, la normativa non fornisce criteri, rimettendo alla discrezionalità dell'amministratore o alle disposizioni contenute nel regolamento di condominio le indicazioni necessarie per la relativa scelta
Se il regolamento di condominio non stabilisce nulla a riguardo, il luogo in cui l'assemblea deve riunirsi viene stabilito, di volta in volta, dall'amministratore. È lui infatti che compila e spedisce gli avvisi di convocazione, definendo giorno, ora e locali della riunione.
Si deve notare che se l'assemblea si svolge in un luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, il condomino che cade in errore e non partecipa alla riunione deve essere considerato, a tutti gli effetti, non convocato: in tal caso può impugnare la delibera che è annullabile.
Problemi possono sorgere anche se il luogo dell'assemblea scelto non è idoneo. In altre parole si deve considerare il problema dell'eventuale invalidità della delibera assembleare in relazione a considerazioni di "opportunità" sulla scelta del luogo della riunione, considerazioni che l'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, non contempla.
Convocazione nello studio dell'amministratore
In un recente caso esaminato da un giudice di merito è stato ritenuto idoneo il luogo scelto per l'assemblea consistente nell'ufficio dell'amministratore posto al piano primo della scala di un complesso condominiale, munito di apposita scala per il superamento delle barriere architettoniche; la sala ove si è tenuta l'assemblea è risultata di un'ampiezza pari a 22 mq. Il giudicante ha affermato quanto segue: "le superiori caratteristiche fisiche in uno con la circostanza che i condomini convocati fossero appena sette - collocati a debita distanza l'uno dall'altro - consente di affermare che il luogo prescelto era idoneo".
Lo stesso giudice ha esaminato anche il profilo morale della scelta, escludendo che avesse rilevanza al riguardo la circostanza che l'art. 13 del regolamento condominiale prevedesse che gli immobili condominiali non erano adibiti a studio.
Del resto, come ha chiarito il Tribunale, non si tratta di profilo che attiene e/o incide sulla moralità della scelta ma che, semmai, va eccepito e fatto valere con diverse istanze o iniziative (Trib. Catania 9 luglio 2024 n. 4251).
Convocazione nell'abitazione di un condomino
L'amministratore ha il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna; tale potere discrezionale incontra un duplice limite: anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio; si deve poi tenere conto di un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l'ordinato svolgimento delle discussioni (Trib. Imperia, 20 marzo 2000).
Alla luce di quanto sopra non è possibile convocare la riunione presso l'abitazione di un condomino in conflitto con altri partecipanti al condominio; tale situazione renderebbe estremamente difficile ogni incontro, ma soprattutto minerebbe l'ordine e la libertà di discussione.
Di conseguenza quando non vi sono i presupposti di serenità ambientale, per partecipare all'assemblea condominiale è opportuno convocarla in altro luogo per non rendere viziata la delibera condominiale (App. Firenze, 6 settembre 2005, n. 1249: nel caso di specie la convocazione dell'assemblea presso l'abitazione di uno dei litiganti era illegittima a causa dell'asprezza della lite che, da anni, divideva le parti, formalizzata in numerosi procedimenti giudiziari, non potendosi quindi affermare che tale luogo fosse "idoneo, per ragioni morali, a consentire la presenza di tutti i condomini ed il normale svolgimento della discussione).
Al contrario si è affermato che la sede di un partito politico, purché sufficientemente ampia, costituisce di per sé un luogo idoneo ad ospitare un'assemblea di condominio, qualora ad essa abbiano accesso, durante lo svolgimento dell'assemblea, soltanto i condomini che a questa devono partecipare (non potendosi, peraltro, pensare a pregiudiziali politiche nella trattazione di semplici affari amministrativi: Cass. civ., 26/06/1958, n. 2284).
Convocazione nello studio dell'avvocato del condominio: un caso recente
Una condomina quale proprietaria di un'unità commerciale facente parte di un condominio impugnava, citando in giudizio tutti gli altri condomini, le deliberazioni prese in sua assenza dall'assemblea condominiale.
Il problema era che l'assemblea si era riunita nello studio dell'avvocato che aveva già difeso i convenuti in una precedente causa tra le stesse parti: in altre parole si trattava del legale del condominio.
I condomini convenuti si sono opposti all'impugnazione, sostenendo la legittimità delle deliberazioni assunte nello studio dell'avvocato del condominio. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza del vizio di convocazione dedotto dall'attrice.
Infatti, il giudicante non ha ritenuto configurabile alcuna inidoneità morale in relazione alla coincidenza del luogo della riunione con lo studio legale dell'avvocato che aveva già assunto la difesa dei convenuti per l'impugnativa di una precedente delibera.
La scelta dello studio del legale che sia stato difensore del condominio quale sede dell'assemblea potrebbe risultare pregiudizievole ed inidonea a rispondere al requisito di un ordinato, riservato ed imparziale svolgimento della riunione solo se la delibera da adottarsi riguardasse la controversia nella quale l'avvocato ha assunto la difesa del condominio, ma non nel caso in cui la vertenza fosse già conclusa e le materie dell'ordine del giorno non avessero alcuna attinenza con essa. Comprensibilmente un condomino può ritenere luogo inidoneo poiché non neutrale lo studio professionale dei difensori di altri condomini, con i quali ha in essere un lungo contenzioso (App. Milano 7 ottobre 2021, n. 2901).
