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L'ordine del giorno deve essere specifico ma non analitico

L'ordine del giorno nella convocazione, pur dovendo essere specifico, non deve essere una descrizione analitica e minuziosa di tutte le possibili questioni connesse all'argomento indicato.

Avv. Mariano Acquaviva 
16 Set. 2025

Il Tribunale di Forlì (26 agosto 2025, n. 526) ha stabilito che l'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione deve essere specifico ma non analitico; ciò significa che non deve consistere necessariamente in una descrizione minuziosa di tutte le possibili questioni connesse all'argomento indicato, che possono profilarsi a seguito della concreta discussione tra i partecipanti alla riunione. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda processuale.

Incongruenza tra deliberazione e ordine del giorno: il fatto

Un condomino impugnava la deliberazione assembleare per una molteplicità di ragioni; tra i vari motivi di doglianza v'era anche l'asserita incongruenza dell'argomento oggetto di discussione assembleare al contenuto dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

Nel caso di specie, il punto posto all'ordine del giorno concerneva la decisione, assunta a maggioranza, di procedere al pagamento di quattro vecchie fatture di alcuni fornitori, previa verifica che le stesse fossero state inserite in esercizi straordinari.

Ad avviso del ricorrente, la deliberazione sotto questo profilo sarebbe stata viziata in quanto non prevista all'ordine del giorno; in ogni caso, detta verifica avrebbe dovuto riguardare in primo luogo la debenza stessa delle somme, non solo la loro contabilizzazione.

La deliberazione, perciò, sarebbe stata del tutto generica e poco comprensibile, otre che contraddittoria.

Le caratteristiche dell'ordine del giorno: la decisione

Il Tribunale di Forlì, con la sentenza in commento (26 agosto 2025, n. 526), ha rigettato il motivo d'impugnazione.

Il ricorrente affermava che la delibera fosse viziata in quanto introducente un profilo di discussione non previsto all'ordine del giorno; nel dedurre ciò, si dilungava un'ampia spiegazione in ordine ai fatti prodromici all'emissione delle fatture in esame, rimproverando alla assemblea che, piuttosto, si sarebbe dovuto dapprima verificare la loro debenza, poi informare l'adunanza e decidere nel merito.

Così facendo, tuttavia, il ricorrente ha introdotto nel giudizio un motivo teso a mettere in discussione la bontà della decisione assunta dall'assemblea, chiedendo al giudice di svolgere nel merito un'analisi circa l'opportunità del contenuto della decisione e al metodo adottato; tuttavia, nell'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale tali aspetti sono preclusi alla cognizione dell'autorità giudiziaria, che deve limitarsi ad una valutazione di validità e meno della decisione, ovvero se essa è assunta in spregio alla legge o al regolamento condominiale.

Secondo il giudice romagnolo, anche la presunta incongruenza rispetto all'ordine del giorno non è fondata: l'argomento di discussione, come si è evinto dall'analisi del verbale e della convocazione, è apparsa in effetti coerente con la questione indicata nell'ordine del giorno e non estraneo ad essa, poi sviluppatesi nel corso della discussione.

Non è infatti possibile chiedere all'amministratore, al momento della redazione dell'avviso di convocazione, di inserire in maniera minuziosa l'argomento di discussione, tanto più se esso è particolarmente vasto e può condurre i condòmini ad affrontare, consequenzialmente, altri aspetti del tema generico di fondo.

Insomma: secondo il Tribunale di Forlì, l'ordine del giorno deve essere sì specifico ma non analitico.

I precedenti giurisprudenziali

Il Tribunale di Forlì ha fatto buon governo sia del dettato normativo che dell'insegnamento giurisprudenziale.

Per ciò che concerne il sindacato del giudice sulla validità delle delibere assembleari oggetto di impugnazione, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che esso «è limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verifica dell'eventuale mancato rispetto della legge, del regolamento di condominio o al grave pregiudizio arrecato dal deliberato alle cose comuni, non rientrandovi questioni inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni» (29 maggio 2025, n. 14428).

E ancora: «in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione de possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.» (Cass., 25 febbraio 2020, n. 5061).

Con riferimento alla congruenza dell'argomento di discussione al contenuto dell'ordine del giorno, occorre ricordare che «in materia di assemblea di condominio, essa non può validamente deliberare su temi e questioni che non siano inseriti nell'ordine del giorno; tuttavia, l'indicazione dell'ordine del giorno nella convocazione pur dovendo essere specifico, non deve essere una descrizione analitica e minuziosa di tutte le possibili questioni connesse all'argomento indicato, che possono profilarsi a seguito della concreta discussione tra i partecipanti alla riunione» (App. Napoli, 2 luglio 2024, n. 3018).

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