Con sentenza emessa in data 25 giugno 2024, n. 32028, la Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, si è pronunciata in ordine al reato ex art. 388, comma 2, c.p. per mancata esecuzione dell'ordine del giudice per dei lavori di consolidamento di un edificio, indicati in un'ordinanza cautelare emessa su ricorso di alcuni condomini, in capo al legale rappresentante di una società, ove quest'ultimo veniva condannato al pagamento di una provvisionale.
Fatto e decisione
La questione verte sulla condotta omissiva da parte del legale rappresentante di una società nell'esecuzione dell'ordine del giudice in virtù di provvedimento cautelare; innanzi al Tribunale di primo grado veniva condannato, invece, innanzi alla Corte d'appello competente, per l'imputato il reato veniva dichiarato estinto per avvenuta prescrizione confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.
La Corte rappresentava che le doglianze del ricorrente fossero fondate solo col riferimento al secondo motivo di impugnativa.
La Suprema Corte ha in maniera chiara precisato la fondatezza della tesi della non configurabilità del reato, circa la denuncia di erronea applicazione dell'art. 388, secondo comma, c.p., ritenendo la motivazione resa dal giudice del gravame insufficiente e contraddittoria, su un punto decisivo ovvero sulla infungibilità dell'attività esecutiva, in quanto pur ammettendo che i lavori potevano essere eseguiti da altra ditta, come poi di fatto è avvenuto, reputava prevalente la pretestuosa sospensione dei lavori da parte della ditta incriminata.
Perciò, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388, comma 2, c.p., non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo per la sua applicazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388, comma 2, c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisprudenziali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Cass. S.U. 27 settembre 2007, n. 36692; Cass. pen. sez. VI, 01 febbraio 2017, n. 11952).
Se ne deduce che la sentenza posta al vaglio degli ermellini, non si è conformata a tale principio e non ha reso congrua risposta alle censure difensive in ordine alla configurabilità del reato.
Per completezza, la Cassazione ha rilevato l'intangibilità dell'esito del giudizio penale, non rivedibile ai fini civili dal giudice di legittimità ed il profilo della responsabilità civile non sorretto da adeguata motivazione.
Considerazioni conclusive
Va rilevato che la norma codicistica mira a sanzionare un comportamento elusivo penalmente rilavante, salvo che l'obbligo rinveniente dal provvedimento del giudice non sia coattivamente eseguibile.
In conclusione, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
