È stata predisposta una nuova utile guida relativa alle locazioni brevi dal titolo: Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari" (in allegato).
La guida è stata aggiornata alle ultime novità sulla cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve e sugli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.
Si ricorda che per locazioni brevi si intendono le locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni.
Tale termine di durata viene a essere determinato, non solo mediante la somma dei giorni consecutivi di godimento del bene da parte del conduttore, ma anche attraverso il computo di tutti i singoli rapporti di locazione, pur temporalmente distanziati, intercorsi tra le medesime parti lungo l'anno solare considerato.
La locazione deve in ogni caso riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, eccetera). Sono esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa.
È utile evidenziare che per i contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni non vi è l'obbligo di registrazione.
Sotto il profilo fiscale sembra utile precisare che, con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l'aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a scelta del contribuente. L'individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta interessato.
Dal 3 giugno 2024, tramite la piattaforma BDSR, è possibile richiedere (in via sperimentale) il CIN per la pubblicazione di annunci e l'esposizione esterna nelle strutture ricettive e negli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche.
Il CIN per gli affitti brevi è un codice alfanumerico che identifica univocamente ogni struttura ricettiva o immobile destinato a locazione breve. Questo codice è fondamentale per garantire la trasparenza e la regolamentazione del settore.
Il formato del CIN è specifico e standardizzato, e le Regioni e le Province autonome devono adeguarsi a questo formato.
I titolari delle strutture e i locatori possono accedere alla piattaforma con l'identità digitale, visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.
Si precisa che hanno aderito alla fase sperimentale della banca dati strutture ricettive (Bdsr) le seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto, Molise.
Le disposizioni inerenti alla Bdsr saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di entrata in funzione della banca dati a livello nazionale, prevista non oltre il 1° settembre 2024.
In questa prima fase di sperimentazione, quindi, non si incorrerà in sanzioni, e ai cittadini che lo desiderano è consentito di adeguarsi agli obblighi correlati al Cin.
