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L'incendio doloso di un veicolo in area condominiale esclude la responsabilità del proprietario e dell'assicuratore

Quando l'incendio di un veicolo in area condominiale deriva da azione dolosa di terzi, viene meno la responsabilità del proprietario e dell'assicuratore, salvo che non emerga una condotta colposa a loro carico.

CondominioWeb Lex AI 
04 Set. 2025

La sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7663 13 agosto 2025, riguarda la domanda risarcitoria proposta dall'utilizzatrice in leasing di un'autovettura distrutta da un incendio sviluppatosi in un cortile condominiale e propagatosi da altra vettura.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, muovendo da un esame puntuale sia degli aspetti probatori sia delle questioni di diritto rilevanti per la responsabilità civile automobilistica e l'operatività della copertura assicurativa obbligatoria.

Fatti e profili processuali essenziali

  • L'utilizzatrice (attrice) agiva in giudizio contro i proprietari dei veicoli coinvolti e le rispettive compagnie assicuratrici per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo in leasing a seguito dell'incendio.
  • Le compagnie convenute eccepivano, tra l'altro, la carenza di legittimazione dell'utilizzatrice in leasing, l'improponibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) e la natura dolosa dell'incendio che escluderebbe l'operatività della r.c.a.; uno dei convenuti ha proposto domanda riconvenzionale poi dichiarata inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c.
  • Il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni di carenza di legittimazione e di improponibilità stragiudiziale, confermando la legittimazione dell'utilizzatrice anche sulla scorta del contratto di leasing e del successivo acquisto della proprietà del veicolo.

    La domanda riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile per tardività.

Valutazione probatoria

Il giudice ha ritenuto altamente verosimile l'origine dolosa dell'incendio sulla base del complesso probatorio: rinvenimento di contenitori con liquido infiammabile sull'autovettura da cui sarebbe partito l'incendio, verbali dei Vigili del Fuoco che attribuiscono l'innesco alla predetta vettura, dichiarazioni coerenti e congrue di testimoni presenti e il decreto di archiviazione del procedimento penale per impossibilità di identificare gli autori (archiviazione per «ignoti»). Tali elementi, letti unitariamente, formano indizi significativi della matrice dolosa.

Quadro normativo e principio applicato

Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato dalla Corte di Cassazione: la sosta di un veicolo su area pubblica o equiparata rientra nell'ambito della «circolazione» ai fini dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 122 del d.lgs. n. 209/2005, con la conseguenza che dei danni derivanti dall'incendio del veicolo in sosta risponde, in linea di regola, l'assicuratore; tuttavia, qualora l'evento sia determinato da una causa autonoma e dolosa di terzi, tale causa interrompe il nesso di causalità tra la sosta/circolazione e l'evento, escludendo la responsabilità del proprietario e dell'assicuratore (v. tra le altre Cass. sez. III, 5 marzo 2013 n. 5398; Cass. sez. III, 22 gennaio 2010 n. 3108; Cass. 21 luglio 2010 n. 16895).

Applicazione al caso concreto e esito

Alla luce dell'accertata (e ritenuta altamente verosimile) natura dolosa dell'incendio, il Tribunale ha ritenuto reciso il nesso causale tra la sosta del veicolo dal quale è partito il rogo e il danno subito dagli altri veicoli: ne è conseguito l'esclusione della responsabilità sia del proprietario del veicolo incendiato sia dell'assicuratore.

Analogamente, rispetto al veicolo che ha subìto la propagazione delle fiamme (ma non risultando originario dell'evento né emergendo alcuna condotta colposa a suo carico), è stato escluso ogni addebito di responsabilità.

Profili pratici rilevanti

  • L'orientamento seguito tutela la copertura assicurativa dall'esposizione quando l'evento sia riconducibile a causa autonoma dolosa di terzi; la distinzione fattuale tra origine del rogo e mera propagazione è cruciale.
  • Il principio non opera se emergono prove di una condotta colposa o omissiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo che abbia inciso causalmente sull'evento (es. grave negligenza nella custodia, difetto noto di manutenzione resosi causa dell'innesco, comportamenti direttamente idonei a provocare l'incendio): in tal caso la responsabilità civile e l'operatività della polizza potrebbero rimanere rilevanti.
  • Sul piano processuale, la corretta tempestività e completezza delle comunicazioni stragiudiziali verso l'assicuratore (artt. 145 e 148 cod. ass.) e il rispetto delle regole sulle domande riconvenzionali (art. 167 c.p.c.) restano profili di valore pratico per la difesa del danneggiato e delle compagnie.

Riferimenti

Principi applicati: art. 2054 c.c.; artt. 122, 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2005. Giurisprudenza di riferimento citata in sentenza: Cass. sez. III 5 marzo 2013 n. 5398; Cass. sez. III 22 gennaio 2010 n. 3108; Cass. 21 luglio 2010 n. 16895; su aspetti di proponibilità e richiesta stragiudiziale v. anche Cass. 30 settembre 2016 n. 19354, Cass. ord. n. 15445/2021 e Cass. n. 32919/2022.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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