Le recenti misure governative, miranti all'efficientamento energetico degli edifici, non sono state sufficienti a garantire l'effettiva realizzazione di tutti gli interventi che i privati cittadini avevano intenzione di realizzare.
È noto, infatti, che negli anni appena trascorsi, a un certo punto, le pratiche per la cessione del credito si erano bloccate e le varie ditte coinvolte non riuscivano ad iniziare i lavori ad esse commissionate e/o a terminare quelli già avviati.
In tale contesto si inserisce, perfettamente, la vicenda giudiziaria appena risoltasi con la recente sentenza del Tribunale di La Spezia del 10 aprile 2025.
In questo caso, infatti la proprietaria di due appartamenti aveva commissionato ad un'impresa la fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico oltre ad una pompa di calore e ad una batteria di accumulo con stazione di ricarica auto. Nel contratto, però, si precisava, quale esclusiva modalità di pagamento, la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, sfruttando il cosiddetto Superbonus.
In tal senso, perciò, la ditta si assumeva l'obbligo di coltivare le relative pratiche amministrative/contabili e di realizzare gli impianti promessi alla condizione appena descritta. Ebbene, l'impresa non riusciva nel citato intento attraverso la cessione del credito. Per questo motivo, ogni intervento si bloccava.
A quel punto, la committente agiva dinanzi al Tribunale di La Spezia per la risoluzione del contratto per il grave inadempimento patito. In sede giudiziale l'attrice chiedeva, altresì, la restituzione degli anticipi versati per il disbrigo delle pratiche oltre al risarcimento dei danni.
Pertanto, se l'impresa non fornisce gli impianti per difficoltà col Superbonus, quali sono le conseguenze a cui può andare incontro?
Vediamo come ha risposto alla domando l'ufficio ligure.
L'impresa non fornisce gli impianti per difficoltà col superbonus: c'è risoluzione del contratto?
Nell'ipotesi in commento, la ditta incaricata di fornire gli impianti per l'efficientamento energetico dell'edificio e che si era impegnata a farlo mediante la cessione del credito, impossibilitata a proseguire nella pratica, si era arenata ed aveva interrotto ogni iniziativa.
Tanto premesso, tale comportamento poteva essere identificato come un inadempimento? La condotta dell'impresa era stata così grave da determinare i presupposti per la risoluzione del contratto?
Il Tribunale di La Spezia ha risposto positivamente alle domande. È apparso, infatti, chiaro che nonostante l'impegno e l'anticipo ricevuto per il disbrigo delle pratiche per usufruire del Superbonus, l'impresa non avesse fornito alcunché e tanto meno coltivato ulteriormente qualsivoglia iniziativa "Al fine del disbrigo delle pratiche relative al superbonus e dell'acquisto dei materiali per l'impianto fotovoltaico, l'attrice corrispondeva alla convenuta complessivamente € 9.000, come risulta dai bonifici allegati; che a fronte di tale pagamento l'impianto non veniva realizzato e le pratiche relative al superbonus non venivano coltivate".
Insomma, per l'ufficio ligure è stato palese l'inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ. a fronte del quale la ditta convenuta non aveva fornito alcuna prova che potesse giustificare la propria condotta contrattuale "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010 e SS. UU. Cass. n. 13533/2001)".
Evidentemente, perciò, le difficoltà di carattere amministrativo/contabile affrontate per accedere ai benefici fiscali di legge non era stata una giustificazione sufficiente per l'impresa appaltatrice.
Per questi motivi, il contratto è stato dichiarato risolto e la ditta è stata condannata a restituire gli anticipi percepiti.
L'impresa non fornisce gli impianti per difficoltà col superbonus: c'è risarcimento?
In tema di inadempimento contrattuale, esiste la possibilità di ottenere un risarcimento del danno derivante dalla condotta del contraente negligente.
Tuttavia, acclarato l'inadempimento, il danno non può essere riconosciuto in automatico, ma deve essere opportunamente e precisamente provato. In caso contrario, nulla potrà essere preteso oltre alla risoluzione del contratto.
È quanto accaduto nella vicenda in commento dove, dinanzi alla mancata fornitura degli impianti promessi, l'attrice non ha fornito la prova dei danni patiti. Ad esempio, non ha dimostrato di non aver potuto rivolgersi ad altre imprese per realizzare le opere in questione "L'attrice, infatti, non ha dato prova né dell'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'incarico al fine di fruire delle agevolazioni fiscali, nei termini di legge, né il collegamento causale tra l'inadempimento e la definitiva impossibilità di reperire altre imprese".
Ecco dunque spiegato il motivo per cui non è stato riconosciuto alcun risarcimento.
