Le statue collocate sui pianerottoli, in quanto destinate all'ornamento delle parti comuni e, quindi, al godimento collettivo, rientrano—salvo titolo contrario—tra i beni comuni del condominio (art. 1117 c.c.). Ne consegue che la scelta in ordine alla loro collocazione (e, se del caso, alla realizzazione di copie) è rimessa all'assemblea, su impulso dell'amministratore, non potendo il singolo condomino pretendere l'assegnazione del bene a vantaggio esclusivo del proprio pianerottolo.
In caso di mancata attivazione dell'amministratore, la pronuncia valorizza il rimedio di cui all'art. 1105 c.c. per sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune.
La vicenda
I proprietari di un appartamento ubicato al quarto piano convenivano in giudizio il condominio chiedendo che fosse ordinato il riposizionamento, sul pianerottolo antistante la loro unità immobiliare, di una statua in bronzo raffigurante Mercurio alato. Secondo la prospettazione attorea, la statua sarebbe stata rimossa dall'amministratore per consentire lavori di manutenzione straordinaria e poi depositata presso un terreno di proprietà di altri partecipanti; nonostante i solleciti e le rassicurazioni circa una futura ricollocazione (previa revisione dell'impianto elettrico), la statua non sarebbe stata riposizionata.
Nel costituirsi, il condominio eccepiva l'incompetenza del Tribunale a favore del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c., sostenendo che la controversia riguardasse le modalità d'uso dei beni/servizi comuni; nel merito, deduceva che le statue (ad eccezione di quella del primo piano) erano state trafugate già prima del 2000 e che l'unica residua non poteva essere collocata al quarto piano per ragioni tecniche (mancata corrispondenza con il piedistallo). Ribadiva, inoltre, che la decisione sulla collocazione spettasse all'assemblea e contestava la domanda risarcitoria per difetto di prova, quantomeno quanto al valore del bene.
La decisione
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 12279 del 27/12/2025 ha rigettato le domande proposte, disattendendo le eccezioni preliminari sollevate dal condominio e, altresì, l'eccezione di difetto di procura formulata dalla parte attrice.
In via preliminare, è stata esclusa la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c., poiché la lite è stata ricondotta all'utilizzo di un bene comune, e non alla "misura e modalità d'uso" di un servizio condominiale. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione del singolo partecipante ad agire a tutela del bene comune ("gli attori - correttamente - agiscono a tutela di un bene comune del Condominio"; cfr. Cass. n. 1011/2010; Cass., S.U., n. 10934/2019).
Nel merito, il giudice ha ritenuto provato che "le statue sui pianerottoli del [condominio] siano state trafugate ormai molti anni or sono", richiamando il verbale assembleare del 14 aprile 2000, nel quale era stata posta (senza approvazione) una delibera di stanziamento per il (ri)acquisto delle statue trafugate. Dalla documentazione in atti, è stato quindi ritenuto che l'unica statua rimasta fosse quella detenuta da uno dei proprietari dal maggio 2023 e poi riconsegnata al condominio nell'aprile 2024.
Su tale premessa, è stato affermato che:
"Gli attori, in presenza di una sola statua, non possono pretendere che la stessa sia collocata nel proprio pianerottolo, trattandosi di bene comune (del quale anche gli altri condomini potrebbero rivendicare l'uso), bensì solo che l'assemblea, allo scopo interpellata dall'amministratore, decide dell'uso di detto bene, ovvero ove collocarlo e, se del caso, la creazione di copia al fine di permetterne la collocazione su ogni pianerottolo dell'edificio, come era originariamente."
La pronuncia ha poi precisato che, ove l'amministratore ometta di investire l'assemblea della decisione, resta esperibile il rimedio di cui all'art. 1105 c.c.: "In caso l'amministratore mancasse di provvedere a ciò gli attori potranno adire l'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. trattandosi di mancata adozione di un provvedimento necessario per l'amministrazione della cosa comune."
È stato inoltre chiarito che, se la pretesa fosse stata intesa come rivendicazione (e conseguente restituzione) di una diversa statua, ritenuta detenuta da altri condomini, la legittimazione passiva non sarebbe spettata al condominio: "Nel caso la domanda attorea dovesse essere, invece, intesa come volta alla rivendicazione (e alla conseguente restituzione) di una diversa statua, quella che ritengono detenuta dai condomini [terzi], solo questi e non il [condominio] sarebbero legittimati passivi rispetto alla relativa azione."
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è stata rigettata per carenza di prova, "quantomeno sul valore del bene" ("le domande attoree, ivi compresa quella risarcitoria (peraltro carente di prova, quantomeno sul valore del bene), debbono essere rigettate").
Le spese di lite sono state compensate, in ragione della particolarità della questione e del rientro della statua nella disponibilità del condominio in corso di causa.
I riferimenti giurisprudenziali
Nella motivazione sono stati richiamati i seguenti precedenti:
- Cass. civ., sez. II, n. 1011/2010: sulla legittimazione del singolo partecipante ad agire a difesa dei diritti inerenti ai beni comuni, non esclusa dalla rappresentanza dell'amministratore;
- Cass., S.U., n. 10934/2019: sulla capacità processuale del condominio e sul potere del singolo di agire e resistere a tutela dei diritti di comproprietario sulle parti comuni.
Considerazioni conclusive
Il rigetto della domanda si fonda su un punto decisivo: in presenza di un bene qualificato come comune, non è configurabile—in via giudiziale—un diritto del singolo a imporne la collocazione "presso di sé", potendo egli pretendere, al più, che l'assemblea sia chiamata a deliberare sull'uso e sulla collocazione del bene, anche valutando la realizzazione di copie, se ritenuta utile per ripristinare l'originaria sistemazione su ciascun piano.
Quanto alla legittimazione del condomino ad attivarsi a tutela delle parti comuni, l'impostazione accolta si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha ribadito, in termini generali, che il singolo è legittimato ad agire a difesa delle parti comuni, senza che tale potere sia assorbito dalla legittimazione concorrente dell'amministratore (Cass. n. 12626/2021), come ricostruito anche da Cass. 12 maggio 2021 n. 12626 (legittimazione del singolo a tutela dei beni condominiali) .
Sotto il profilo della competenza, la distinzione tra controversie inerenti all'"essenza" del diritto di uso del bene comune (tendenzialmente devolute al Tribunale) e liti sulla sola "misura e modalità d'uso" (Giudice di Pace ex art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c.) risulta coerente con l'elaborazione giurisprudenziale richiamata in dottrina e prassi: si segnala, in particolare, Cass. n. 35818/2021 (richiamata in commento) sulla competenza del Tribunale quando la domanda attiene alla tutela del diritto di uso di un bene comune, e non alle mere modalità di fruizione .
Resta fermo che la qualificazione di un arredo quale bene comune non opera in astratto, ma dipende—secondo la regola generale dell'art. 1117 c.c.—dall'assenza di un titolo contrario (atto di acquisto, regolamento contrattuale richiamato nei titoli, o altra pattuizione idonea). In tali ipotesi, la disciplina applicabile può mutare sensibilmente, sino ad escludere la competenza decisionale dell'assemblea sul bene rivendicato come esclusivo o attribuito in godimento particolare.
Infine, sul piano operativo, la pronuncia evidenzia un passaggio spesso trascurato: se la pretesa sostanziale è la restituzione di un bene indebitamente detenuto da terzi, l'azione va indirizzata nei confronti del detentore, poiché il condominio non è, per ciò solo, legittimato passivo rispetto a una rivendicazione che non investa la sua materiale disponibilità.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
