Cosa fare se l'edificio condominiale è pericolante e necessita di lavori urgenti? L'argomento è stato affrontato da una recente sentenza del Tribunale di Nola del 4 maggio 2018, che ha portato alla condanna dei singoli condomini, pro quota, al rimborso delle spese sostenute dal Comune per i lavori consolidamento dell'edificio condominiale, disposti dal Sindaco con propria ordinanza.
Lavori urgenti. Sappiamo che l'art. 1135 del codice civile attribuisce all'amministratore un potere di intervento per lavori urgenti, anche senza il previo consenso dell'assemblea.
Egli può ordinare i lavori di manutenzione straordinaria indifferibili e urgenti, dandone comunicazione ai condomini nella prima assemblea utile.
Ne consegue che l'amministratore non può autorizzare, senza il consenso dell'assemblea, lavori per i quali non riesca a dimostrare l'urgenza.
Il rischio, altrimenti, è di dover rimetterci i soldi di tasca propria. I lavori urgenti possono essere eseguiti anche a spese di ogni singolo condomino quando né l'amministratore, né l'assemblea vi provvedono.
Il singolo proprietario può (non è obbligato a farlo) anticipare i costi dei lavori e, poi, chiedere il rimborso all'assemblea e all'amministratore.
Che succede se nessuno (amministratore, assemblea, singoli proprietari) si attiva? In questi casi, la soluzione potrebbe arrivare dall'esterno. Infatti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali), il Sindaco ha il potere di ordinare tutte le misure necessarie a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
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