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La notifica preliminare per lavori condominiali

La notifica preliminare nei lavori condominiali: obbligo, modalità di invio e importanza per la sicurezza e le detrazioni fiscali. Scopri come gestire correttamente questo adempimento essenziale.

Arch. Carmen Granata 
30 Mag. 2019

Cos'è la notifica preliminare?

La notifica preliminare è un adempimento previsto dal d. lgs 81/08 (Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) per i cantieri temporanei e mobili, ovvero quelli in cui si svolgono lavori edili e di ingegneria civile, a carico del committente o, in sua sostituzione, del responsabile dei lavori.

In caso di lavori condominiali, a rappresentare il condominio in qualità di committente è l'amministratore che può essere anche responsabile dei lavori, nel caso in cui questo ruolo non venga delegato a un altro soggetto.

Ma in cosa consiste la notifica preliminare? Si tratta sostanzialmente di una comunicazione da inviare all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Non è necessario inviarla tutte le volte in cui si effettuano lavori edili ma unicamente quando si verificano determinate circostanze. Secondo l'articolo 99 del d. lgs 81/08, solo in questi tre casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

La prima circostanza richiama l'art. 90, quello in cui si afferma che la nomina del coordinatore per la progettazione è richiesta nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.

I cantieri in cui va nominato il coordinatore, quindi, sono anche quelli per i quali è previsto l'obbligo di notifica.

Per completezza è opportuno segnalare che se, insieme all'unica impresa presente, operano uno o più lavoratori autonomi, non è necessario presentare la notifica perché la loro presenza non è considerata un'attività in grado di generare interferenze.

Il secondo caso si verifica quando inizialmente è previsto l'intervento di una sola impresa (e quindi non c'è obbligo di notifica) ma, successivamente la prosecuzione dei lavori o parte di essi vengono affidati a un'altra o più imprese per vari motivi (nuovi lavori da fare, modifiche nei rapporti con l'impresa iniziale, subappalti, ecc.).

Cambiando quindi la situazione, il cantiere inizialmente non soggetto a obbligo di notifica, lo diventa in un secondo momento. La notifica preliminare può quindi essere inviata anche quando i lavori sono già iniziati.

Il terzo caso mette invece in evidenza il fattore tempo. Il concetto di uomini - giorno indica la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera e viene utilizzato per misurare la durata stimata dei lavori.

Con l'indicazione della misura di 200 u/g per l'obbligo di notifica si vuole quindi indicare cantieri che, per durata, appaiono particolarmente complessi per cui, anche nel caso in cui fosse previsto l'intervento di una sola impresa, si prescrive l'obbligo della notifica preliminare.

La notifica è stata infatti introdotta proprio per segnalare agli organi ispettivi preposti l'apertura di cantieri di particolare entità e quindi più soggetti al rischio di incidenti, anche gravi.

Per lo stesso motivo è disposto anche l'obbligo di esporre in cantiere una copia della notifica.

Notifica preliminare e detrazioni fiscali per i lavori edilizi

Attenzione: i primi due casi indicati per l'obbligo di notifica preliminare sono gli stessi per i quali è richiesta anche la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché spesso c'è un po' di confusione in proposito, generata dalle prescrizioni previste dall'Agenzia delle Entrate per poter usufruire delle detrazioni fiscali sui lavori edilizi.

Tra gli adempimenti in mancanza dei quali si possono perdere i benefici fiscali, c'è infatti il mancato invio della notifica preliminare nei casi in cui è dovuta.

La Guida dell'Agenzia delle Entrate e le sue varie circolari esplicative non fanno però menzione del coordinatore per la sicurezza né della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per cui i contribuenti sono portati a ritenere che sia sufficiente inviare la notifica per essere in regola.

In realtà, in questo modo non si è sicuramente in regola con le norme per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e, siccome il godimento delle detrazioni fiscali in edilizia presuppone che il contribuente rispetti tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigente, implicitamente il loro mancato rispetto diventa presupposto per la perdita delle detrazioni.

Contenuti della notifica preliminare

La notifica preliminare deve essere redatta dall'amministratore di condominio, in qualità di committente o responsabile dei lavori.

A differenza di altri elaborati per la sicurezza, la sua stesura non è particolarmente complessa, perché consiste essenzialmente nella compilazione dei dati richiesti nell'allegato XII del D. Lgs 81/08.

L'amministratore può quindi occuparsene in prima persona, senza necessariamente delegare il compito a un professionista tecnico esperto anche se, vista la presenza del coordinatore per la progettazione, è invalsa l'abitudine ad affidare allo stesso professionista anche questo compito.

A ogni modo la notifica deve contenere le seguenti informazioni:

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

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