Tra i doveri dell'amministratore di un condominio c'è anche quello di informare l'assemblea di un eventuale provvedimento giudiziale a carico dell'ente. Si pensi, ad esempio, al caso dell'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione che non viene pagata e che, per questa ragione, chiede e ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo.
In tale circostanza, come in altre analoghe, inviato l'atto al condominio, nella persona dell'amministratore, il professionista deve, prontamente, informare i proprietari dell'edificio. Quest'ultimi, infatti, devono essere messi in condizione di valutare la situazione e, nel caso, di proporre opposizione per far valere le proprie ragioni.
A quanto pare, però, quanto è stato appena descritto, non è avvenuto nel procedimento sottoposto all'attenzione del Tribunale di Torino e, recentemente, terminato con la decisione del 17 dicembre 2025.
Sembra, infatti, che una società amministratrice di un edificio, ricevuto un decreto ingiuntivo da un creditore del condominio, non avesse informato l'assemblea, lasciando, persino, decorrere il termine per proporre opposizione. A tale riguardo, secondo una proprietaria, l'amministratore, accortosi della mancanza, invece di giustificarsi, forniva delle false informazioni all'assemblea, affermando che c'era un debito da saldare e che, per non affrontare un'ipotetica causa costosa, era opportuno procedere ad una transazione.
Insomma, per questo e per altre presunte gravi irregolarità commesse dalla società che rappresentava il condominio, era chiesta la revoca giudiziale del mandato al competente Tribunale di Torino.
Ebbene, l'amministratore, se non informa l'assemblea del decreto ingiuntivo a carico del condominio, può essere revocato? Vediamo come risponde a questa domanda l'ufficio piemontese.
Revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità: può essere chiesta dal singolo condòmino?
La revoca dell'amministratore di condominio può avvenire non solo per iniziativa dell'assemblea, ma anche su richiesta di un singolo proprietario (ex art. 1129 cod. civ.). In quest'ultimo caso, però, la revoca è disposta dal Tribunale del luogo in cui si trova l'edificio ed avviene soltanto se l'ufficio accerta che l'amministratore ha commesso delle gravi irregolarità nell'esecuzione del proprio mandato.
Quest'ultima ipotesi, perciò rappresenta, senz'altro, un'eccezione alla regola condominiale secondo la quale determinate decisioni possono essere prese soltanto collegialmente.
Anche nel caso in commento, l'azione diretta alla cessazione del mandato era partita da una sola proprietaria. Evidentemente, infatti, non vi era un consenso diffuso nel fabbricato rispetto alla revoca dell'amministratore. Oppure, più semplicemente, gli altri condòmini, dinanzi agli inadempimenti della società che rappresentava l'edificio, erano rimasti indifferenti.
Ad ogni modo, il rimedio, riconosciuto dalla legge in questi casi, ammette l'iniziativa del singolo e consente a questi di agire anche senza aver preventivamente richiesto la convocazione di un'assemblea sull'argomento (fatta eccezione per l'ipotesi degli inadempimenti fiscali dell'amministratore dove, invece, a pena di inammissibilità del ricorso, bisogna, prima, chiedere una riunione).
Revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità, chiesta dal singolo condòmino: chi paga le spese?
In presenza di gravi irregolarità nell'esecuzione del mandato, l'amministratore di un condominio può essere revocato anche senza il ricorso alla maggioranza dell'assemblea condominiale. L'istanza di revoca al Tribunale, infatti, può essere depositata anche da un singolo condòmino.
In una circostanza del genere, però, il potenziale promotore potrebbe porsi il problema delle spese legali. Non sarebbe, infatti, gratuito il ricorso e inoltre dovrebbe pagare anche l'avvocato incaricato di assisterlo e di redigere e istruire la causa.
Ebbene, il procedimento diretto alla revoca giudiziale dell'amministratore di condominio soggiace alla regola della soccombenza delle spese processuali di cui all'art. 91 cod. proc. civ. «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
Pertanto, in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente avrebbe diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese quelle riconosciute all'avvocato.
Anche nel caso in commento, la lite è stata definita in questi termini. Le gravi irregolarità commesse dalla società amministratrice del fabbricato, tra cui quella di non aver avvisato il consesso di un decreto ricevuto dal condominio, sono apparse incontestabili.
Pertanto, alla disposta revoca giudiziale del mandato è seguita la condanna dell'amministratore al pagamento delle spese processuali.
Considerazioni conclusive
In tema di revoca giudiziale del mandato dell'amministratore, allorché abbia compiuto delle gravi irregolarità nell'esecuzione del mandato, la decisione del Tribunale di Torino non presenta profili di particolare novità.
Il caso affrontato, infatti, era caratterizzato da molteplici inadempimenti dell'amministratore per cui l'accoglimento della domanda è apparso inevitabile e in linea con la giurisprudenza costante sul tema.
Anche sotto il profilo dell'attribuzione delle spese legali, la decisione è stata ineccepibile. Il procedimento in esame è, infatti, sottoposto dalla giurisprudenza al regime di cui all'art. 91 cod. proc. civ. «in giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento adottato (cfr. ex multiis, Cass. n. 26135/2021; Trib. Rimini n. 1849/2024; Trib. Firenze n. 12931/2025)».
