Le piante e gli alberi del vicino possono causare diversi disagi. Se da un lato il verde migliora l'estetica e la qualità della vita, dall'altro può ostacolare la visuale, compromettere il panorama, favorire la presenza di insetti e roditori, peggiorando le condizioni.
Rami sporgenti, foglie in decomposizione e radici invasive possono alterare l'equilibrio tra le proprietà e diventare un rischio per la salute e la sicurezza.
In questi casi, il proprietario danneggiato ha il diritto di agire legalmente per tutelare i propri interessi.
A tale proposito merita di essere esaminata una recente decisione del Tribunale di Cosenza (ordinanza n. 2455 del 15 ottobre 2025).
La vicenda
Un condomino presentava ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale, chiedendo che fosse ordinata al vicino la rimozione, potatura o taglio della vegetazione presente nel giardino di sua proprietà.
Secondo il ricorrente, alberi, arbusti e siepi del vicino erano cresciuti in modo incontrollato, al punto da oscurare completamente la visuale panoramica e la luce naturale proveniente dalle finestre del suo appartamento, situato al piano superiore rispetto al giardino in questione.
A sostegno della richiesta, il ricorrente evidenziava di aver più volte sollecitato, anche tramite l'amministratore condominiale, un intervento di manutenzione da parte del vicino, senza ottenere alcuna risposta.
Il condomino faceva presente che la situazione aveva superato i limiti della normale tollerabilità, in quanto la vegetazione trascurata del condomino sottostante non solo lo aveva privato di veduta e luce, ma aveva compromesso le condizioni igienico-sanitarie: il giardino trascurato era infatti divenuto ricettacolo di rifiuti, insetti e roditori, con potenziali rischi per la salute.
Il ricorrente lamentava anche la violazione del regolamento di condominio che imponeva ai condomini di mantenere in ordine le aree verdi di pertinenza. Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiedeva al giudice un provvedimento cautelare urgente, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris (la fondatezza della pretesa) sia il periculum in mora (il rischio di aggravamento del danno in caso di ritardo).
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti necessari per accogliere il ricorso cautelare d'urgenza presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, ovvero la fondata ragione di ritenere che il ricorrente sia titolare del diritto leso, e il periculum in mora, cioè il rischio concreto e imminente che il ritardo nella tutela ordinaria possa causare un danno irreparabile.
Per quanto riguarda il fumus boni iuris lo stesso giudice ha evidenziato come il ricorrente, attraverso documentazione fotografica, sia riuscito a dimostrare lo stato di incuria del giardino di proprietà del resistente, situato al piano inferiore.
La vegetazione, composta da alberi, cespugli e siepi, è cresciuta in modo incontrollato, arrivando a sovrastare il balcone dell'abitazione soprastante e impedendo la normale visuale, il passaggio della luce e la possibilità di affacciarsi.
Il Tribunale ha sottolineato che l'art. 37 del regolamento di condominio prevede l'obbligo ai singoli proprietari che godono di giardini esclusivi di mantenere e conservare in ottimo stato il verde privato. Come ha notato il giudicante, il ricorrente ha dimostrato di aver tentato più volte di risolvere la questione in via bonaria, inviando comunicazioni sia all'amministratore del condominio che al proprietario del giardino, senza ottenere alcun riscontro.
Inoltre, il resistente non si è costituito in giudizio, né ha fornito elementi idonei a smentire le allegazioni del ricorrente.
Il giudice ha riconosciuto perciò la violazione degli obblighi di manutenzione del verde privato, in contrasto con il regolamento condominiale e con l'art. 892 c.c., che disciplina le distanze e le altezze di alberi e siepi.
In merito al requisito del periculum in mora, il Tribunale ha notato che la situazione in cui versano alberi, arbusti e piante esistenti nel giardino del resistente, in mancanza di adeguati e periodici interventi di potatura, può comportare un rischio concreto per la salute e la sicurezza del ricorrente e della sua famiglia, sia per la compromissione del godimento dell'abitazione, sia per la possibilità che la vegetazione trascurata diventi rifugio per animali e insetti nocivi.
Considerazioni conclusive
Nella vicenda esaminata è emerso che una norma del regolamento imponeva ai condomini di mantenere e conservare in ottimo stato il verde privato. Si ricorda che curare l'osservanza del regolamento di condominio è compito affidato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore. Quando quest'ultimo interviene per far rispettare il regolamento, non ha bisogno di essere autorizzato dall'assemblea.
Può agire in giudizio, oppure difendersi se viene citato, senza dover chiedere il permesso ai condomini.
Questo vale per tutte le situazioni che rientrano nei suoi compiti ordinari: ad esempio, se un condomino viola le regole sull'uso delle parti comuni o non mantiene il verde privato come previsto dal regolamento, l'amministratore può intervenire anche legalmente, senza dover aspettare una delibera assembleare (Cass. civ., Sez. II, 25/10/2010, n. 21841).
A prescindere da quanto sopra, anche se inizialmente la pianta rispetta le distanze legali, il condomino confinante può comunque chiedere la rimozione o la potatura se, col tempo, la pianta è cresciuta oltre i limiti consentiti e ha iniziato a invadere la sua proprietà o a violare le distanze previste dall'art. 892 c.c. In questi casi, il proprietario danneggiato ha il diritto di agire legalmente per tutelare i propri interessi, richiedendo anche un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Se il proprietario dell'area privata non provvede alla manutenzione del verde, come potatura o rimozione di piante cresciute in modo incontrollato, si possono creare pericoli concreti per la sicurezza e la salute di chi vive nell'immobile sovrastante.
Questi pericoli normalmente non sono solo teorici: si parla di rischi fisici e igienico-sanitari, come la presenza di insetti, roditori, o la possibilità che rami e arbusti danneggino l'abitazione o impediscano il passaggio della luce. Inoltre, la vegetazione trascurata può limitare l'uso normale dell'appartamento, riducendo vista e luce.
