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La tortuosa strada che conduce al recupero delle anticipazioni dell'amministratore

L'approvazione del bilancio consuntivo non è sempre sufficiente per chiedere e ottenere il rimborso delle spese anticipate per conto del condominio.

Avv. Mariano Acquaviva 
08 Set. 2025

Secondo il Tribunale di Messina (28 agosto 2025, n. 1566), l'approvazione del bilancio consuntivo non è sufficiente a giustificare la richiesta di rimborso delle spese anticipate dall'amministratore, se l'assemblea si è espressa favorevolmente solo con riferimento a determinate voci di spesa. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda sottoposta al giudice siciliano.

L'azione per il recupero delle spese anticipate: il fatto

L'ex amministratore agiva contro la compagine per ottenere il riconoscimento del compenso non corrispostogli, unitamente al rimborso di alcune somme anticipate nell'interesse del condominio.

A sostegno della propria richiesta produceva il consuntivo regolarmente approvato dall'assemblea all'interno del quale, a suo dire, si sarebbe evinta la propria pretesa.

È cosa nota, infatti, che il rendiconto approvato dall'adunanza corrisponda a un riconoscimento del debito a cui non è possibile opporsi se non impugnando la deliberazione.

Il recupero delle spese anticipate dall'amministratore: la decisione

Il Tribunale di Messina (28 agosto 2025, n. 1566) ha ritenuto infondata la pretesa dell'ex amministratore: da un attento esame del bilancio, infatti, è emerso che l'assemblea non aveva approvato l'intero consuntivo ma solo una parte di esso.

Nello specifico, l'adunanza condominiale aveva approvato il rendiconto non sic et simpliciter né con inclusione dei documenti a corredo, ma solo per un importo preciso, indicato nella deliberazione.

Tale importo non era comprensivo della somma - pari a 1.213,52 euro - che il ricorrente rivendicava a titolo di rimborso, contenuto in un documento allegato al bilancio.

Detto in altri termini, l'assemblea non aveva approvato un rendiconto con tutti i documenti presentati a corredo o ad integrazione (tra i quali v'era anche quello che avrebbe giustificato il rimborso), ma aveva approvato un documento specifico, individuato nominativamente, con un oggetto definito nell'aspetto quantitativo, da cui andava espunto l'importo richiesto a titolo di restituzione.

La domanda di pagamento si fondava infatti sull'assunto che l'assemblea, approvando il consuntivo, avrebbe deliberato un riconoscimento di debito nei confronti dell'amministratore cessato dalla carica, come se l'approvazione del rendiconto si estendesse ai documenti di corredo.

In realtà, l'assemblea aveva approvato non l'intero consuntivo - inclusivo, tra gli altri, del documento addotto a sostegno della pretesa - ma soltanto il "rendiconto", identificandolo nominativamente e indicando lo specifico importo.

Secondo il giudice siciliano, dunque, manca la prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso: pagamenti effettivi e documentati (o dimostrati comunque) riferibili a spese incluse tra quelle già approvate o ratificate dall'assemblea e delibera di approvazione.

Il principio che si desume dalla sentenza in commento può essere così espresso: l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea non giustifica la richiesta di rimborso da parte dell'amministratore se i condòmini, all'interno della deliberazione, hanno espressamente escluso l'importo asseritamente anticipato.

Rimborso delle spese anticipate: la motivazione e la giurisprudenza rilevante

A sostegno della propria decisione il Tribunale di Messina richiama una serie di precedenti giurisprudenziali che vale la pena di riportare in questa sede, seppur in forma sintetica.

Innanzitutto, il giudice siciliano ricorda come l'incarico di amministratore condominiale sia assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore e condomini, delle norme sul mandato (giusta anche il richiamo di cui all'art. 1129, penultimo comma, c.c.).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, «poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita» (Cass. n. 20137/2017; Cass. n. 7498/2006).

Le norme sul mandato non si applicano, però, interamente, ma in coordinazione con le norme specifiche in materia di condominio.

Eccettuato quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. a proposito di lavori urgenti, l'amministratore non ha un generale potere di spesa in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore, con la conseguenza che, «in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea» (Cass., n. 18084/2014).

Ne deriva che l'amministratore cessato (o anche non cessato) dall'incarico può chiedere e ottenere il rimborso delle somme anticipate per il condominio purché provi che l'anticipazione ha ad oggetto spese che l'assemblea abbia approvato o ratificato e di avere effettivamente sostenuto l'esborso, che deve essere ovviamente dimostrato.

È da considerare, altresì, che la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 9 maggio 2011, n. 10153), «La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale.

Proprio in applicazione di questo principio il Tribunale di Messina ha negato il diritto al rimborso delle spese asseritamente anticipate dall'amministratore: la deliberazione assembleare aveva infatti operato in maniera chirurgica, limitando la sua approvazione solamente a una parte del consuntivo, con esclusione del documento - e quindi della voce di spesa - che riportava il rimborso.

D'altronde, in base a un principio giurisprudenziale consolidato, «le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico» (Cass., n. 4501/2006).

Oltre al significato letterale delle parole, il contenuto volitivo della delibera assembleare va accertato applicando i criteri logici, teleologici e sistematici, propri dell'ermeneutica contrattuale (Cass., n. 12568/2021, in materia di interpretazione delle delibere di società).

Né la prova potrebbe essere costituita dal verbale di consegna della documentazione inerente alla gestione condominiale, in cui il nuovo amministratore ebbe a prendere atto della situazione contabile in cui figurava il debito nei confronti del vecchio amministratore.

Sul punto, basti ricordare il principio per cui «il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore» (Cass., n. 5449/1999; in senso conforme Cass., n. 15702/2020; Cass., n. 5062/2020).

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