Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La telecamera privata orientata verso l'ingresso comune e il vano scala condominiale deve essere rimossa in assenza di delibera o di prove concrete del rischio

L'installazione di telecamere private rivolte verso aree comuni condominiali richiede una specifica autorizzazione o la dimostrazione di reali e documentate esigenze di sicurezza, nel rispetto della privacy altrui.

CondominioWeb Lex AI 
05 Set. 2025

L'ordinanza del 28 agosto 2025 del Tribunale di Siracusa (Sezione feriale, R.G. n. 3005/2025) ha affrontato il tema dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte del singolo condomino, chiarendo i limiti imposti dalla normativa vigente e i presupposti per una deroga in presenza di esigenze di sicurezza.

Il provvedimento si è soffermato sull'equilibrio tra il diritto alla privacy degli altri condomini e la tutela della sicurezza personale o dei beni del proprietario che installa la telecamera, richiamando sia la disciplina civilistica sia quella in materia di protezione dei dati personali.

La vicenda

Un condomino aveva proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo la rimozione della telecamera installata da un altro proprietario sulla porta della propria abitazione, orientata verso l'ingresso comune e il vano scala condominiale.

L'attore lamentava che l'apparecchio fosse dotato di sistema PTZ (Pan-Tilt-Zoom), capace quindi di seguire i movimenti delle persone e modificare l'angolo visuale, con conseguente lesione della propria riservatezza.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, sosteneva che l'impianto fosse stato installato a tutela dell'ingresso della propria abitazione, reso necessario da precedenti episodi di furto, danneggiamento e condotte minatorie attribuite proprio all'attore. A sostegno delle proprie ragioni depositava fotografie e una denuncia-querela.

Dalla documentazione prodotta emergeva che la telecamera era effettivamente orientata verso parti comuni ed era dotata di un sistema mobile che ne permetteva il movimento su tre assi; dai video allegati risultava inoltre che il dispositivo poteva essere facilmente orientato fino a inquadrare anche l'interno dell'abitazione dell'attore.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso dell'attore, ordinando al convenuto la rimozione della telecamera.

Sul piano processuale, il giudice ha innanzitutto affermato l'ammissibilità dello strumento cautelare ex art. 700 c.p.c., rilevando che "una simile istanza cautelare soddisfa il requisito di residualità richiesto dall'art. 700 c.p.c., non essendo previsto dall'ordinamento un diverso strumento tipico finalizzato a tutelare, in via cautelare, la medesima situazione giuridica sostanziale".

Sotto il profilo sostanziale, è stato ribadito che "per l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza nelle parti in comune dell'edificio, l'art. 1122-ter c.c. prescrive la necessità di un'approvazione a maggioranza dei condomini". Nel caso concreto non risultava adottata alcuna delibera assembleare.

Il Tribunale ha poi richiamato la disciplina privacy (D.Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679), precisando che "senza consenso non è consentito puntare le telecamere su beni di proprietà privata (né di terzi né appartenenti ai condomini) perché violerebbe non solo la privacy ma anche il confine dell'altrui proprietà; inoltre, l'utilizzo domestico della videoripresa deve comunque essere circoscritto in modo da non violare la altrui riservatezza".

Tuttavia, viene riconosciuta una possibile deroga ove sussista un legittimo interesse alla sicurezza personale o dei propri beni: "il Regolamento Europeo 2016/679 ha precisato che, per motivi di sicurezza, le telecamere possono essere installate senza il consenso altrui sulla base di un legittimo interesse del titolare alla tutela della sicurezza personale o dei propri beni".

Tale legittimità è però subordinata alla presenza di "concrete situazioni di pericolo", normalmente a seguito "di illeciti già verificatisi", secondo quanto richiamato dalle Linee Guida 3/2019.

Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha escluso che tale presupposto fosse stato dimostrato dal convenuto: "parte resistente non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza di condotte minatorie e aggressive tali da giustificare un sistema di videosorveglianza". In particolare:

  • la denuncia-querela prodotta era solo una ratifica priva della querela originaria;
  • le fotografie erano prive sia di datazione sia di contestualizzazione;
  • la telecamera risultava orientata verso parti comuni ed era dotata del sistema PTZ mobile;
  • dai video prodotti emergeva la possibilità concreta per il convenuto di modificare l'angolo visuale fino a riprendere anche l'interno dell'abitazione dell'attore.

Tali elementi hanno indotto il giudice a ritenere sussistente sia il fumus boni iuris (violazione della riservatezza) sia il periculum in mora ("la presenza della telecamera lede con immediatezza la riservatezza del ricorrente… poiché è evidente che la diffusione delle immagini private… costituisce un concreto pregiudizio imminente ed irreparabile"). Il ricorso è stato quindi accolto con ordine immediato di rimozione dell'impianto.

I riferimenti giurisprudenziali

L'ordinanza richiama espressamente:

  • Tribunale di Napoli, 7 aprile 2023, r.g. 2856/2023: citata quale precedente conforme sulla valutazione del "concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata" derivante dall'utilizzo di sistemi mobili orientabili;
  • Cass. civ., 13 gennaio 2022, n. 968: menzionata ai soli fini della liquidazione delle spese processuali nei procedimenti cautelari ante causam;
  • Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati: sulle condizioni per cui può ritenersi legittima l'installazione senza consenso in presenza "di concrete situazioni di pericolo".

Considerazioni conclusive

L'ordinanza offre una chiara ricostruzione dei limiti posti all'iniziativa individuale del singolo condomino nell'installazione di sistemi di videosorveglianza rivolti verso parti comuni o proprietà altrui: in assenza della delibera assembleare richiesta dall'art. 1122-ter c.c., l'installazione del singolo può ritenersi ammissibile solo se sorretta da esigenze effettive e documentate di sicurezza personale o patrimoniale e previo rigoroso bilanciamento, caso per caso, con i diritti fondamentali degli altri condomini, secondo i principi del GDPR e delle Linee Guida 3/2019.

L'utilizzo indiscriminato o potenzialmente invasivo (come nel caso delle telecamere mobili facilmente orientabili) comporta un rischio concreto per la riservatezza degli altri proprietari e può giustificare interventi d'urgenza volti alla rimozione degli impianti non autorizzati.

L'indirizzo espresso dal Tribunale appare conforme ai più recenti approdi normativi e giurisprudenziali; restano tuttavia margini applicativi controversi nei casi in cui vi siano effettive situazioni pregresse documentate (es.: furti accertati o minacce comprovate).

In tali ipotesi - qui escluse per difetto probatorio - potrebbe prevalere l'interesse alla sicurezza personale o patrimoniale del singolo condomino, purché sempre nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR e previo bilanciamento con i diritti degli altri interessati.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento