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La sospensione dei servizi comuni al moroso: caso pratico

I requisiti e le modalità per interrompere l'erogazione dei servizi in caso di morosità protratta.

Avv. Caterina Tosatti 
03 Ott. 2024

La sentenza n. 569 del 31 luglio 2024 del Tribunale di Lecco, che qui commenteremo, ha affrontato un caso di richiesta di sospensione del servizio idrico al condòmino moroso.

Si tratta di un istituto introdotto dalla Riforma del Condominio nel 2012 - 2013, che ha visto un 'successo' applicativo altalenante negli anni successivi all'entrata in vigore, pertanto è interessante vedere come si è pronunciato il Tribunale, nonché da quali presupposti è partito per comminare la sospensione del servizio comune al condòmino moroso.

Fatto e decisione

L'Amministratore del Condominio Alfa ricorre ai sensi del nuovo art. 281 decies c.p.c. (cioè nella forma del processo semplificato di cognizione, introdotto dalla Riforma Cartabia, nel solco del vecchio art. 702 bis c.p.c.) onde ottenere l'autorizzazione ad interrompere l'erogazione di tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato e, in ogni caso, del servizio di fornitura di acqua calda e fredda dell'impianto comune all'appartamento di Tizio, che viene identificato catastalmente, domandando altresì che il Giudice autorizzi il Condominio a porre in essere quanto necessario per l'interruzione concedenda, anche tramite accesso all'immobile di Tizio qualora necessario dal punto di vista tecnico.

Nella contumacia di Tizio, pure regolarmente evocato in giudizio, il Tribunale accoglie il ricorso del Condominio Alfa, accertando previamente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 63, 3° comma disp. att. c.c., in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'Amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

L'unico requisito richiesto dalla norma ai fini della sospensione del condòmino dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato è dunque la morosità dello stesso nel pagamento dei contributi, purché tale morosità si sia protratta per almeno un semestre.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto documentalmente provato il protratto inadempimento del condòmino al pagamento delle spese condominiali a partire dalla gestione 2014/2015 fino alla gestione corrente 2023/2024, con conseguente maturazione in capo al convenuto di un debito complessivamente di circa 19.000,00 € alla data del deposito del ricorso, in seguito ulteriormente aumentato, come dato atto in udienza dal difensore del Condominio.

Del resto, il medesimo Tribunale, con precedente ordinanza 2023 aveva già autorizzato il Condominio Alfa ad interrompere l'erogazione del servizio di riscaldamento comune centralizzato all'appartamento del condòmino Tizio in ragione della morosità già all'epoca accumulata.

Il Tribunale, pertanto, autorizza sia l'instata sospensione che le opere eventualmente necessarie a realizzarla, incluso l'accesso alla proprietà privata di Tizio.

Considerazioni conclusive

Dispone il novellato art. 63, 3° comma, c.p.c. che in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Non sussiste più alcun riferimento alla clausola regolamentare che preveda tale facoltà in capo all'Amministratore.

I requisiti per l'uso dell'istituto in commento saranno, allora:

  • la mora, cioè l'inadempienza del condòmino al pagamento degli oneri condominiali, che consti di almeno 6 mensilità;
  • la qualità di servizio comune riferita a quello che si intende sospendere;
  • che detto servizio sia godibile separatamente, cioè che dalla separazione del moroso non dipenda l'impossibilità per gli altri condòmini di utilizzare il medesimo servizio.

Dalla scarna formulazione legislativa sono nati vari contrasti, in dottrina e giurisprudenza: quali sono i servizi comuni suscettibili di godimento separato? E, tra essi, quali sono essenziali - quindi non sospendibili per un principio di tutela dell'incolumità della persona - e quali invece non lo sono?

Circa l'elenco dei servizi sospendibili, qualcuno ha ritenuto di indicare come non suscettibili di godimento separato servizi quali la pulizia delle scale, l'illuminazione delle parti comuni, la portineria, l'accesso alle parti comuni.

Quanto alla caratteristica di "essenziale" del servizio, si sono registrati contrasti giurisprudenziali.

Tra i più noti, il Trib. Bologna 15 settembre 2017 rigettò il ricorso, proposto in via cautelare e d'urgenza, del Condominio che chiedeva la sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale nei confronti di una condòmina, autorizzando solamente il distacco dall'antenna televisiva, pacificamente ritenuto "non essenziale", ma negò l'autorizzazione al distacco degli altri due, poiché, pur non essendo contestata la morosità e la godibilità separata dei servizi di riscaldamento e idrico, il Giudice ritenne che l'interesse meramente economico del Condominio non potesse pregiudicare i diritti fondamentali della condòmina, quale il godimento del riscaldamento, dell'elettricità e dell'acqua, ritenuti servizi essenziali.

Peraltro, il Tribunale ha citato le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato", che stabilisce, all'art. 3, che ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantito il quantitativo minimo vitale pari a una fornitura di 50 litri al giorno pro capite.

Il Condominio soccombente (in parte) propose reclamo e il medesimo Tribunale bolognese, in composizione collegiale, con la pronuncia del 03 aprile 2018, accolse il reclamo.

Il Condominio sostenne la contraddittorietà della prima pronuncia, che pure riconoscendo non solamente la sussistenza dei presupposti cautelari (fumus e periculum), ma anche di quelli di cui all'art. 63, 3° comma, disp. att. c.c., non concedeva la tutela quivi apprestata invocando il superiore diritto alla salute (Art. 32 Cost.), osservando come tale norma primaria non trovasse applicazione rispetto ai servizi essenziali - effettivamente, financo la norma di cui al DPCM citato si spinge a vietare la sospensione, stabilendo unicamente un quantitativo minimo, ma in ogni caso ridotto, di acqua erogabile al moroso.

Il Giudice del reclamo autorizzò dunque il Condominio a sospendere anche riscaldamento ed acqua alla condòmina morosa, sulla scorta della considerazione per cui legittimando la protrazione del comportamento inadempiente, si sarebbe arrivati alla conseguenza per cui o il Condominio avrebbe dovuto continuare a sostenere i costi dell'unità immobiliare morosa o, viceversa, avrebbe dovuto sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell'ente erogatore.

Volendo diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali potrebbero dover subire a loro volta l'interruzione del servizio somministrato.

Sottolinea peraltro il Collegio come il citato DPCM si riferisca solamente al servizio idrico (non al riscaldamento o altro) e come poggi sulla documentata situazione di disagio economico - sociale del soggetto cui la fornitura vada sospesa, che, nel caso della condòmina in parola, difettava di prova.

Peraltro, prima delle Riforma, già il Tribunale di Milano (19 ottobre 1998, n. 11384) aveva affermato che, in caso di mora nel pagamento protratta per oltre sei mesi, l'Amministratore, a patto che il Regolamento vigente lo autorizzi espressamente, ha potere di sospendere al moroso l'erogazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, compiendo le necessarie operazioni sugli impianti, anche tramite opere da eseguire all'interno della proprietà esclusiva del moroso, che sarebbe obbligato a tollerare tali attività, sia in forza dello stesso accertamento della facoltà ex art. 63 att. c.c. in capo alla collettività, sia in forza della specifica disposizione regolamentare.

Ed ancora: il Tribunale di Tempio Pausania, (ordinanza del 9 marzo 2018), autorizzava senza indugi l'Amministratore dell'istante a distaccare la fornitura d'acqua, ordinando la chiusura temporanea delle valvole, se esterne all'appartamento ovvero, in caso di presenza interne delle stesse, tramite l'intercettazione e la chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni.

Lo stesso aveva disposto il Tribunale di Treviso 12 luglio 2017, concedendo al sospensione dei servizi di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d'acqua calda sanitaria alla morosa, disponendo similmente a Tempio Pausania, la chiusura temporanea delle rispettive valvole o, in alternativa, ove queste siano situate all'interno dell'unità, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni, con opera a cura del ricorrente Condominio.

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